Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3920 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9179/2016 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 90,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONINO MINACAPILLI, per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione

n. 13271/2015, depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.C. chiede la revocazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui questa Corte – in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e dichiarati inammissibili il primo ed il terzo – ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.

In particolare, il ricorrente chiede la revocazione ex art. 391 ter c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 1, sul presupposto che la sentenza di questa Corte, sopra indicata, sarebbe l’effetto del dolo dell’Agenzia delle Entrate per comportamenti posti in essere da quest’ultima nella fase amministrativa e prima della proposizione dello stesso ricorso introduttivo (ovvero: a) l’avere l’Agenzia delle Entrate fissato l’instaurazione del contraddittorio in una data tale da indurre il contribuente a proporre il ricorso introduttivo in data successiva al mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione; b) comunicato al contribuente la possibilità di definire il condono in una data tale da indurlo a proporre il ricorso dopo la data del 3 giugno 2004).

In subordine, il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 289 del 2022, art. 15, comma 8.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte: “Il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1, in quanto consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento al fine di pervenire all’accertamento della verità” (Sentenza n. 23886/2008; id. n. 12875 del 09/06/2014).

Nel caso in esame, non sussistono i suddetti presupposti laddove le circostanze integranti l’asserito comportamento fraudolento, precedente all’instaurazione del giudizio, erano state dedotte, per come emerge dallo stesso odierno ricorso, negli atti processuali dei giudizi ivi compreso quello svoltosi innanzi a questa Corte (v. pag. 6 del ricorso).

La questione di legittimità costituzionale sollevata, in subordine, non è poi rilevante in quanto estranea all’oggetto dell’odierno giudizio di revocazione.

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente, soccombente, alle spese processuali liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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