Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3920 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 11/02/2019), n.3920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23110-2017 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIANO MELINI;

– ricorrente –

contro

UNIONE COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 194/2017 del TRIBUNALE di URBINO, depositata

il 30/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipa del 04/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.R. propone ricorso per cassazione contro l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Urbino del 30.6.2017 che ha respinto l’appello a sentenza del Giudice di Pace, che aveva respinto l’opposizione per la violazione dell’art. 218 C.d.S., comma 6, guida durante il periodo di sospensione della patente, ed escluso lo stato di necessità.

La sentenza di appello, premesso che non era stata impugnata la prima violazione, ha escluso il pericolo imminente di un grave danno alla persona e la prova, incombente sull’opponente, dell’imminente pericolo di vita e della impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza della persona.

Il verbale riportava la giustificazione della necessità di recarsi in farmacia per acquistare medicinali per la convivente, reduce da intervento chirurgico.

Il ricorrente denunzia 1) violazione di legge perchè il pericolo non deve essere imminente ma solo probabile; 2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione perchè il farmaco, indicato come non specificato, era in effetti un potentissimo antidolorifico.

Le generiche censure sono infondate.

La prima non tiene conto della consolidata giurisprudenza sullo stato di necessità inteso come pericolo imminente alla vita (ex multis Cass. n. 14286/2010) e non considera che, nel caso di specie, come rilevato dal tribunale, il trasgressore poteva facilmente evitare sia ogni pericolo sia la trasgressione chiamando un soccorso medico o noleggiando un taxi o un mezzo con conducente.

Quanto alla coscienza e volontà della violazione, come questa Corte ha più volte evidenziato, in tema di illecito amministrativo, anche l’interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto, quando verta sui presupposti della violazione, ma esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all’autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l’incolpevole opinione di liceità del proprio agire; la stessa Corte costituzionale ha precisato con sentenza n. 364/88 come debba tenersi presente che l’ignoranza “vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d’inferiorità”, come non può ritenersi nella specie, mentre non può coprire omissioni di controllo, indifferenze di soggetti, la cui condizione sociale e tecnica rende esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di conoscere le leggi.

Inoltre l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l’irrogazione di una sanzione amministrativa, od all’erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione (Cass. nn. 20776/2004, 911/96, 1873/95, 3693/94, 8189/92).

La seconda censura non tiene conto del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che limita la possibilità di impugnazione all’omesso esame di fatto decisivo e controverso.

A seguito della riformulazione della norma, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato udienza.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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