Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 392 del 10/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 392 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA

— Riassunzione —
Integrazione
contraddittorio

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13436/06) proposto da:
CANTATORE COSIMO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del
ricorso, dall’Avv.to Roberto Serafini del foro di Bari e domiciliato presso la cancelleria della Corte
di Cassazione in Roma, piazza Cavour n. 1;
– ricorrente contro
PAPPAGALLO FRANCESCO e STRAGAPEDE CATERINA, rappresentati e difesi dall’Avv.to
Nicola Solimini del foro di Bari, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to Alessandra Gallini in Roma, via Vestricio
Spurinna n. 105;
– controricorrenti –

1

Data pubblicazione: 10/01/2014

e contro

AwrAce.-

RAGO NANA, rappresentata e difesa dall’Avv.to Donato Muti del foro di Bari, in virtù di
procura speciale apposta a margine del controricorso, e domiciliata presso la cancelleria della
Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour n. 1;

Nonché sul ricorso incidentale proposto da Natalina RAGO nei confronti dei controricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2 depositata il 17 gennaio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3 ottobre 2013 dal

Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio

Velardi, che — in assenza di tutte le parti – ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1° aprile 1992 i coniugi Francesco PAPPALARDO e Caterina
STRAGAPEDE evocavano, dinanzi al Tribunale di Trani, i coniugi Cosimo CANTATORE e Natale
(Angelina) RAGO esponendo che con contratto preliminare stipulato in data 8.4.1987 avevano
promesso di vendere a Donato MASSIMINO una villa di loro proprietà, sita in agro di Terlizzi, alla
contrada Ponte Tempesta, unitamente a terreno pertinenziale, promissario acquirente cui
subentravano i convenuti, i quali si impegnavano al pagamento del prezzo in rate differite ed alla
stipulazione del definitivo dopo il versamento di £. 100.000.000, ottenendo il possesso immediato
dell’immobile; aggiungevano che i convenuti si erano resi inadempienti nel pagamento dei ratei
del prezzo, per cui chiedevano dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, i quali deducevano che le modalità di
pagamento del prezzo originariamente pattuite erano state modificate con un accordo concluso il
13.5.1991, il giudice adito, esteso il contraddittorio a Donato MASSIMINO, nei cui confronti i

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– controricorrente e ricorrente incidentale –

promissari acquirenti svolgevano domanda di restituzione del prezzo ove accolta quella di
risoluzione dei promittenti venditori, rigettava la domanda attorea.
In virtù di rituale appello interposto dai coniugi PAPPAGALLO e STRAGAPEDE, la Corte di
appello di Bari, nella resistenza degli appellati CANTATORE e RAGO, accoglieva il gravame e in

promissari acquirenti, ritenendo del tutto priva di effetti la convenzione del 13.5.1991 non
sottoscritta dalla STRAGAPEDE e non avendo i promissari acquirenti pagato la rata annuale del
prezzo, con condanna degli stessi alla restituzione dell’immobile ai promittenti venditori, fissato il
termine per la restituzione in sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza; accoglieva anche
la domanda relativa all’attribuzione della penale di £. 100.000.000; accoglieva, altresì, la
riconvenzionale limitatamente a £. 40.000.000 che costituiva l’importo delle rate di prezzo pagate.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i coniugi CANTATORE – RAGO, cui
resistevano i coniugi PAPPAGALLO — STRAGAPEDE, che presentavano anche ricorso
incidentale.
La Corte di cassazione accoglieva solo il secondo motivo del ricorso incidentale, rilevando che la
corte di merito ingiustamente aveva differito la data del rilascio dell’immobile di sei mesi rispetto al
passaggio in giudicato della sentenza di merito, laddove il rilascio andava ordinato
immediatamente, per cui cassato detto capo della decisione impugnata, rinviava ad altra sezione
della Corte di appello di Bari.
I coniugi PAPPAGALLO — STRAGAPEDE provvedevano alla riassunzione del giudizio; in un
primo tempo nessuno degli appellati in riassunzione si costituiva e presentata dalla RAGO
personalmente una memoria nella quale asseriva ricorrere nullità della notificazione dell’atto di
riassunzione, nonché nullità e irritualità della comparizione intimata e dell’udienza di comparizione
dell’8.2.2000, gli appellanti — rimesso il giudizio al collegio — rinnovavano la notificazione il
30.6.2000.

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riforma della sentenza impugnata dichiarava risolto il contratto preliminare per inadempimento dei

All’udienza collegiale del 18.10.2000, anticipata rispetto a quella indicata dal consigliere istruttore,
si presentava personalmente il CANTATORE che presentava querela di falso diretta
all’accertamento della falsità della procura a margine della citazione in riassunzione, chiedendo di
sospendersi il procedimento.

inammissibile la querela presentata dal CANTATORE in quanto parte non costituita in giudizio e,
ritenuta la necessità di provvedere a nuova notificazione della citazione in riassunzione alla
RAGO, perché quella rinnovata aveva previsto la evocazione avanti al collegio e non al
consigliere istruttore, fissava nuova udienza avanti al consigliere delegato.
Nel corso dell’ulteriore trattazione la RAGO proponeva regolamento di competenza avverso la
ordinanza collegiale del 22.11.2000, per cui il consigliere istruttore riconosceva una ragione di
sospensione di diritto del processo ex art. 48 c.p.c..
Con provvedimento del 10.7.2002, la cassazione dichiarava inammissibile il regolamento di
competenza proposto dalla RAGO.
I coniugi PAPPAGALLO e STRAGAPEDE provvedevano a riassumere il giudizio con nuova
citazione del 3.6.2003. Dopo la notifica si costituiva in giudizio il MASSIMINO, deducendo la
propria estraneità alla controversia. Precisate le conclusioni dalle parti costituite il 13.11.2003,
veniva fissata udienza collegiale per il 7.1.2004 per la nuova discussione della causa. Nel tempo
intercorrente fra le due date, il CANTATORE presentava istanza di ricusazione del consigliere
istruttore, che veniva rigettata dalla corte di merito con provvedimento del 3.3.2004.
La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 16.6.2004, la corte provvedeva con
ordinanza del 30.6.2004 a disporre la rinnovazione alla RAGO dell’atto di riassunzione del
giudizio dopo la definizione del regolamento di competenza, essendo stato notificato presso il
procuratore nominato per quella sola fase, fissando nuovamente la causa avanti al consigliere
istruttore.

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Provveduto all’interpello degli appellanti, la corte, con provvedimento del 22.11.2000, dichiarava

All’udienza del 13.1.2005, nuovamente fissata per la precisazione delle conclusioni, si costituiva
la RAGO al fine di presentare personalmente querela di falso in ordine alla certificazione di
cancelleria sull’indice del fascicolo di rinvio del procuratore degli appellanti in riassunzione, in
base alla quale sarebbero risultati depositati in data 21.10.1999 i documenti di cui ai nn. 4 e 5

produzione dell’originale con le attestazioni di notifica. Per il resto la RAGO proponeva varie
eccezioni tendenti a sentir dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 393 c.p.c., nonché
l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’improponibilità dell’intero giudizio di rinvio e l’inesistenza e/o
nullità degli atti di riassunzione dell’8.9.2004 e del 7.10.1999, oltre che delle procure rilasciate sui
medesimi atti.
La corte di merito, esperito dal giudice istruttore l’interpello degli appellanti sulla volontà di
avvalersi dell’attestazione impugnata di falso, condannava gli appellati in riassunzione
all’immediato rilascio in favore degli appellanti della villa sita in agro di Terlizzi.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale osservava, preliminarmente, che tra i
documenti allegati al fascicolo di parte degli appellanti non risultava presente l’originale dell’atto di
riassunzione introduttivo del giudizio di rinvio, ma solo copia di esso ed il doppio originale ricevuto
dalla RAGO e da questa allegato al proprio incarto. Tuttavia non vi era dubbio che l’atto fosse
stato notificato a tutte e tre le parti (MASSIMINO, CANTATORE e RAGO), come risultava dalle
attestazioni di notifica apposte sulla copia dell’atto stesso, in particolare a mani proprie del
MASSIMINO il 1°.10.1999, con il deposito nella casa comunale di Terlizzi il 4.10.1999 per il
CANTATORE e a mezzo del servizio postale il 7.10.1999 per la RAGO.
Le vicende processuali comportavano la notifica di altri atti di riassunzione alle stesse parti, in
data 29.6.2000 alla RAGO ed il 13.7.2000 al CANTATORE, l’atto contenente anticipazione di
udienza collegiale e pedissequo decreto del Presidente della Sezione, il 30.6.2000 alla RAGO
(atto di rinnovo per la citazione all’udienza collegiale del 18.10.2000), il 3 ed il 10.6.2003 al

5

dell’indice medesimo, relativi alla produzione in fotocopia dell’atto di riassunzione e poi alla

CANTATORE, alla RAGO ed al MASSIMINO l’atto di citazione in riassunzione a seguito di rigetto
del regolamento di competenza proposto dalla RAGO, 1’8.9.2004 alla RAGO per la citazione a
seguito della ordinanza della corte del 30.6.2004.
Tanto premesso, la corte distrettuale evidenziava che la costituzione della RAGO e del

non si era costituito e l’unico atto di sua presenza nel procedimento era stato costituito dalla
presentazione personale di querela di falso all’udienza collegiale dell’8.10.2000, ritenuta
inammissibile dalla Corte, laddove aveva dichiarato di non avere avuto copia della prima
citazione. A detta affermazione non poteva essere attribuita alcuna rilevanza stante la
tempestività della riassunzione anche in base alla sola notifica effettuata nei confronti del
MASSIMINO, provvedendosi poi alla necessità di integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c.,
come avvenuto con le ripetute notifiche degli altri atti di riassunzione successivi al primo; per tale
ragione veniva dichiarata la contumacia del CANTORE.
Per uguale considerazione veniva disattesa l’eccezione di estinzione del giudizio dedotta dalla
RAGO, giacchè trattandosi di processo con pluralità di parti era stata sufficiente la notifica
regolare ad una di queste, nella specie al MASSIMINO, per incardinare il giudizio, ponendo le
altre solo un problema di integrazione del contraddittorio. Del pari veniva non accolta l’eccezione
della RAGO relativa alla mancata riassunzione nei termini dopo la declaratoria di inammissibilità
del regolamento di competenza parte della cassazione, eseguita regolarmente la riassunzione al
CANTATORE, il 3.6.2003, e al MASSIMINO, il 10.6.2003.
Aggiungeva la corte di merito quanto alla ulteriore eccezione di intempestività del deposito del
fascicolo a seguito della riassunzione ex art. 50 c.p.c., che una nuova costituzione sarebbe stata
necessaria solo ove dichiarata la competenza di un giudice diverso da quello originariamente
adito, laddove la conferma della competenza di quest’ultimo determinava solo la ripresa dello
stesso processo, sospeso di diritto ex art. 48 c.p.c..

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MASSIMINO aveva reso pieno il contraddittorio nei loro confronti; il CANTATORE, di converso,

Quanto alla contestazione della RAGO relativa alla costituzione in giudizio degli appellanti in
riassunzione rispetto all’atto introduttivo del giudizio di rinvio osservava il giudice del rinvio che
sulla copertina del fascicolo di ufficio, in alto a destra, nello spazio predisposto per riportare la
data di iscrizione era indicata quella dell’11.10.1999, per cui andava ritenuta tempestiva e cioè

1°.10.1999; né poteva avere incidenza la mancanza dell’originale della citazione, per essere stato
il deposito dell’originale annotato, con timbro del 21.10.1999, da collaboratore di cancelleria,
dichiarazione che veniva impugnata di falso dalla RAGO, querela ritenuta irrilevante dalla corte di
merito, giacchè ogni certificazione di deposito successiva a quella originaria deve ritenersi
integrativa della precedente, per cui l’incertezza atteneva non al deposito dell’atto in sé, ma alla
sola data di esso. Quanto alla attestazione della data di deposito, quella del 21.10.1999, che
appariva alle parti decisiva (come riportata nella querela di falso presentata dal CANTATORE il
4.9.2000 e nel regolamento di competenza proposto dalla RAGO), ne andava ritenuta la
regolarità in relazione all’ultimo comma dell’art. 165 c.p.c., richiamata la giurisprudenza di questa
corte che affermava costituire mera irregolarità la costituzione dell’attore mediante la sola copia
dell’atto di citazione. Per tutte dette argomentazioni veniva ritenuta la non ammissibilità della
querela secondo la valutazione preliminare richiesta dall’art. 222 c.p.c.. L’annotazione della
cancelleria copriva anche le deduzioni di irregolarità del mandato all’avv.to Salvemini e la carenza
di ius postulandi.
Concludeva, nel merito, che l’unico motivo accolto nel giudizio di legittimità aveva riguardato
l’assegnazione del termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per la
restituzione del bene oggetto del contratto preliminare risolto, per cui gli appellati in riassunzione
andavano condannati all’immediato rilascio.

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entro il decimo giorno successivo alla prima notifica della citazione eseguita al MASSIMINO il

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione il
solo CANTATORE, articolato su sei motivi, al quale hanno resistito con controricorso i coniugi
PAPPAGALLO — STRAGAPEDE.
Fissata pubblica udienza al 24.10.2012, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la notificazione

incidentale, affidato a due motivi, cui replicava Pasqua Ornella Pappagallo, in qualità di erede di
Francesco Pappagallo.
Gli originari controricorrenti ultimi hanno depositato anche memoria illustrativa in cui viene dato
atto che alla data del 14.7.2007 il complesso immobiliare oggetto della controversia è stato loro
rilasciato ‘in pieno potere’; a mezzo posta perveniva memoria ex art. 378 c.p.c. anche della
RAGO.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio deve rilevare preliminarmente che il controricorso è stato presentato dagli originari
attori, i coniugi PAPPALARDO e STRAGAPEDE, e solo a seguito della costituzione della RAGO
ha replicato (e si è costituita) Pasqua Ornella Pappagallo nella assenta qualità di erede di
Francesco Pappagallo, di cui è sopravvenuto il decesso, senza peraltro allegare alcuna prova di
detto evento e della suddetta qualità.
In proposito occorre osservare che, essendo legittimati a partecipare al giudizio di impugnazione i
soli soggetti già parti del precedente grado di giudizio, ove un soggetto, il quale in tale grado non
sia stato parte, intenda costituirsi nella fase successiva instaurata con l’impugnazione proposta
dalla controparte avverso la sentenza adottata all’esito di tale giudizio, egli non solo deve dedurre
di avere acquistato la legitimatio ad causam in ragione di una sopravvenuta situazione giuridica
idonea a fondarla, ma è altresì gravato dall’onere di fornire la prova della situazione stessa;
pertanto colui che si costituisce nell’asserita qualità di erede della persona che aveva partecipato

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del ricorso alla RAGO, coniuge del ricorrente, la quale nel costituirsi proponeva anche ricorso

al giudizio di merito, deve provare tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., sia il
decesso della parte originaria sia l’asserita sua qualità di erede di questa parte, con la
specificazione che la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d’ufficio, in quanto attinente
alla titolarità del diritto processuale di partecipare al giudizio di impugnazione e, come tale, alla

2006 n. 13685; Cass. 6 marzo 2008 n. 6132; Cass. 25 giugno 2010 n. 15352).
Ne consegue che non può tenersi conto del controricorso pervenuto a mezzo posta il 23.7.2013 a
nome di Pasqua Ornella Pappagallo.
Tanto chiarito, il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 350 e 102 c.p.c., nonché dell’art. 221 c.p.c. nella versione vigente all’epoca
dell’introduzione del giudizio, oltre a nullità ex artt. 159 e 160 c.p.c. della notificazione al
CANTATORE dell’atto di citazione in sede di rinvio e di tutti gli atti successivi dipendenti. Nella
sostanza il ricorrente principale lamenta la nullità integrale dell’ordinanza della corte di appello del
22.11.2000 con la quale è stata dichiarata inammissibile la querela di falso da lui presentata
personalmente perché emessa in carenza di contraddittorio integro rispetto alla RAGO, come
riconosciuto dalla stessa corte di merito, che conseguentemente non avrebbe potuto adottare
alcun provvedimento senza la preventiva rinnovazione della citazione.
li mezzo non può ritenersi validamente proposto per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, occorre evidenziare la mancanza di nesso di causalità fra la denunciata nullità e la
statuizione contenuta nell’ordinanza del 22.11.2000 (impugnata per il tramite della sentenza
conclusiva del giudizio: in tal senso, da ultimo, Cass. 1° ottobre 2013 n. 22435, nonché Cass. 28
settembre 2006 n. 21046) per essere stata la querela dichiarata inammissibile dal giudice del
rinvio perché proposta dalla parte non costituita nel giudizio di appello in riassunzione,
diversamente da quanto asserito dal ricorrente e detta circostanza non ha formato oggetto di
contestazione da parte del Cantatore.

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regolare insaturazione del contraddittorio (cfr Cass. 21 marzo 2000 n. 3299; Cass. 13 giugno

La censura risulta comunque inconsistente per carenza di interesse dello stesso ricorrente. Il
soggetto che avrebbe infatti dovuto dolersi, se del caso, dell’omessa partecipazione al giudizio è
quello che ad esso, a norma di legge, avrebbe potuto presenziare, mentre non è ravvisabile alcun
astratto interesse della controparte alla presenza del contraddittore pretermesso quando l’esito

litisconsorzi pretermessi, per cui occorre indagare quale sia l’interesse della parte soccombente
alla rinnovazione del giudizio con la loro partecipazione, che va evidentemente correlato alla
tutela della posizione del soggetto ricorrente.
In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto chiarire in quale misura l’eventuale partecipazione
della RAGO al giudizio incidentale instaurato a seguito della querela di falso da lui stesso
proposta avrebbe potuto determinare un diverso esito (a sè favorevole) di detta controversia
(sulla necessità di un interesse anche con riferimento all’impugnazione di decisioni adottate in
violazione del principio del contraddittorio, si vedano da ultimo Cass. 17 giugno 2013 n. 15106;
Cass. 4 settembre 2009 n. 19214; Cass. 30 gennaio 2009 n. 2461).
Con il secondo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 e 291
c.p.c., nonché degli artt. 102, 331, 350, 347, 307 e 393 c.p.c. vigente all’epoca dell’introduzione
del giudizio per avere la corte di merito erroneamente affermato che al CANTATORE era stata
effettuata, prima della interruzione del giudizio per il regolamento di competenza nel mese di
aprile 2001, una ulteriore notificazione dell’atto di citazione in riassunzione in sede di rinvio (già
notificato nell’ottobre 1999) nel giugno o luglio 2000, mentre successivamente alla prima
notificazione del 1999 non era stato notificato alcun altro atto, esclusa l’istanza di anticipazione e
poi la riassunzione a seguito del regolamento di competenza ex art. 50 c.p.c. nel giugno 2003,
notificazioni queste ultime che non possono integrare gli estremi della citazione in riassunzione ex
art. 393 c.p.c..

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del giudizio di merito sia stato tale da non potere arrecare alcun pregiudizio alla posizione dei

Prosegue il ricorrente che la parte che introduce il processo di rinvio, dopo la notificazione deve
tempestivamente anche costituirsi, altrimenti il processo deve essere riassunto ex art. 307 c.p.c.
nel termine di un anno, per non incorrere nell’estinzione. Del resto la stessa corte di merito ha
riconosciuto la necessità della rinnovazione per la nullità della notificazione del 7.10.1999 alla

integrazione o di riassunzione.
La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata.
Come riportato in istorico, il giudice a quo ha giustificato l’adottata statuizione essenzialmente in
base a una ben definita ratio decidendi: premesse le vicende processuali che avevano riguardato
nel complesso il giudizio di rinvio, per stabilire la ritualità della riassunzione della causa ex art.
392 e ss. c.p.c., ha concluso che la costituzione della RAGO e del MASSIMINO aveva reso pieno
il contraddittorio nei loro confronti; ha soggiunto che, di converso, il CANTORE non si era
costituito e l’unico suo atto di presenza nel procedimento era rappresentato dalla presentazione
personale di querela di falso all’udienza collegiale dell’8.10.2000, dichiarata inammissibile (per
quanto esposto al primo motivo), occasione nella quale aveva dichiarato di non avere avuto copia
della prima citazione, affermazione cui non era stata attribuita alcuna rilevanza in considerazione
della tempestività della riassunzione, come emergeva dalla notificazione del predetto atto al
MASSIMINO, provvedendosi poi alla necessità di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art.
331 c.p.c., come avvenuto con le ripetute notifiche degli altri atti di riassunzione successivi al
primo; ne ha tratto la conclusione che correttamente era stata dichiarata la contumacia del
CANTORE.
Le considerazioni svolte nel ricorso, che deducono argomenti di censura attingendo ai
vari atti di riassunzione intervenuti nel giudizio di rinvio ed in quelli incidentali che ne sono scaturiti
(per la presentazione di duplice querela di falso, nonché di regolamento di competenza), con
manifesta sovrapposizione degli stessi, non appaiono idonee ad inficiare la ratio decidendi della

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RAGO, per cui le successive notificazioni non possono essere qualificate come atti di

sentenza impugnata, rispetto alla quale deve comunque ritenersi, come nel caso in esame, la
regolarità della riassunzione, sanata dall’avvenuta costituzione delle parti, secondo il principio
generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2 (per tutte Cass. 15 ottobre 2004 n. 20334), stante
peraltro il principio di cui al comma 3, della medesima norma, secondo il quale la nullità non può

notificazioni, con la conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche se
intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, produce una
sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza (Cass. n. 10119 del 2006;
nello stesso senso, Cass. n. 8777 del 2008). Ciò in quanto, va ricordato, detta norma ha carattere
inderogabile e, di conseguenza, nessuna delle parti ha facoltà di farne valere potestativamente gli
effetti, secondo la convenienza del caso.
Per ciò che attiene all’ulteriore profilo della censura, relativo alla non tempestiva costituzione delle
parti che avevano proceduto alla riassunzione in sede di rinvio, osserva il Collegio che la Corte
territoriale ha accertato che sulla copertina del fascicolo di ufficio (in alto a destra), nello spazio
predisposto per riportare la data di iscrizione era riportata quella dell’11.10.1999, che rapportata
al giorno di perfezionamento della prima notifica dell’atto di citazione in riassunzione, eseguita al
MASSIMINO il 1°.10.1999, doveva ritenersi avvenuta entro il decimo giorno e quindi tempestiva.
Ha chiarito, altresì, che non aveva alcuna incidenza il mancato deposito in pari data dell’originale
della citazione, annotata poi come avvenuta detta attività per la successiva data del 21.10.1999,
dovendo ritenersi certificazione integrativa della precedente.
Ciò premesso, è agevole rilevare che secondo il più recente orientamento di questa Corte, siffatta
situazione implica una mera irregolarità rispetto alla modalità di costituzione in giudizio stabilita
dalla legge, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta (Cass.
15777 del 2004) e, pertanto, eventuali irregolarità non incidono sulla legittimità dell’iscrizione a
ruolo e della costituzione in giudizio delle parti (da ultimo, Cass. 17 novembre 2010 n. 23192).

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essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, che vale anche per le

È quindi evidente che, come correttamente deciso dalla Corte territoriale, i presupposti per
l’applicazione della causa di estinzione prevista dall’art. 307, secondo comma, c.p.c. non si erano
nella specie verificati. La censura formulata è dunque infondata.
Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 350, 102,

sentenza impugnata alla pag. 11 del tutto avulsa dalle eccezioni delle parti non essendo
comprensibili né il senso né i riferimenti normativi; né l’atto di integrazione del contraddittorio può
consistere in una sanatoria ‘a posteriori’ di qualsiasi citazione in qualsiasi momento effettuata.
Aggiunge il ricorrente che ‘una volta che il processo non sia stato ritualmente incardinato, è
inammissibile persino una qualsiasi rinnovazione della notificazione (cfr art. 350 c.p.c.), per la
elementare considerazione che alla intempestiva costituzione deve conseguire ex lege la
cancellazione o l’estinzione del giudizio’. Prosegue che eccepito dalla RAGO la nullità della
citazione effettuata in data 10.6.2003, a seguito del regolamento di competenza, presso un
inesistente procuratore domiciliatario, la corte di merito aveva disposto la rinnovazione della
notificazione, ricevuta in data 8.9.2004, con atto composto da una fotocopia dell’atto già notificato
il 10.6.2003 per l’udienza del 18.9.2003, con allegata l’ordinanza della corte di merito (del
30.6.2004) che fissava per il prosieguo l’udienza del 9.12.2004 e dunque un modello non
conforme a quello legale di cui agli artt. 125, 163 e 164 c.p.c. per carenza assoluta della editio
actionis, che avrebbe dovuto comportare la decadenza e poi l’estinzione dell’intero giudizio ex art.
393 c.p.c..
Altra causa di estinzione del procedimento — ad avviso del ricorrente — si rinviene dalla
notificazione della citazione alla RAGO nonostante la non rinnovabilità della citazione affetta da
difetto di vocatio in ius; pure viziata è la costituzione degli stessi resistenti nel giudizio dopo la
riassunzione da regolamento di competenza, avvenuta ben oltre i dieci giorni previsti per la
costituzione dell’appellante.

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291, 307, 50, 393, 125, 160, 163 e 164 c.p.c. testo originario per essere la parte motiva della

Con il quinto motivo — da anticipare e trattare congiuntamente al terzo motivo perché pone
questione connessa – viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’ari. 164 c.p.c.
vecchio rito, anche per omessa, insufficiente e viziata motivazione su un fatto controverso e
decisivo per essere stata disposta la rinnovazione della citazione datata 29.9.1999, notificata il

dovuta avvenire la costituzione della evocata.
Le censure sono in parte infondate ed in parte inammissibili, per quanto di seguito si dirà.
Per quanto attiene al profilo della violazione dell’art. 350 c.p.c. occorre rilevare che pur non
contemplando espressamente il vecchio testo dell’art. 164 c.p.c., applicabile nella specie ratione
temporis, a differenza del testo novellato, la rinnovazione dell’atto nullo – e che tale fosse la
citazione introduttiva è stato affermato dalla sentenza impugnata senza incorrere in censure -, e,
tuttavia, anche e proprio in base a detto vecchio testo questa Corte (sentenza n. 809 del 1999)
ha avuto l’occasione di affermare la legittimità della rinnovazione, precisando altresì che, per il
principio di conservazione degli atti processuali, essa non richiede una nuova iscrizione a ruolo.
Tale indirizzo interpretativo deve essere tenuto fermo giacché la rinnovazione, una volta disposta
e – come, nella specie, è incontroverso essere avvenuto – ritualmente eseguita, produce gli stessi
effetti sananti che l’art. 164 citato, secondo comma stesso vecchio testo, ricollegava alla
costituzione del convenuto. La ratio, invero, è la medesima: essendo le prescrizioni dettate
dall’art. 163 c.p.c. dirette ad assicurare la valida costituzione del rapporto processuale e l’efficace
esercizio del diritto di difesa, mezzi diretti a tal fine sono tanto la costituzione del convenuto,
espressamente prevista dalla legge, quanto la rinnovazione dell’atto nullo, con effetti sananti ex
nunc, avvenuta prima che la nullità venga dichiarata; nello stesso senso depone anche l’ari. 156
c.p.c., comma ultimo, il quale dispone che la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha
raggiunto lo scopo cui è destinato.
La doglianza non è, perciò, meritevole di accoglimento.

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7.10.1999 alla FZAGO, nonostante la assoluta incertezza circa i modi e i tempi in cui sarebbe

Per il resto la censura è da ritenere inammissibile investendo la parte della pronuncia che ha
riguardo esclusivo alla posizione processuale della RAGO, giacchè alla luce della costante
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “l’eccezione di estinzione del giudizio (…) può
essere sollevata, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., u.c., soltanto dalla parte interessata, nel caso di

quella nei cui confronti l’ipotesi di estinzione si è verificata” (Cass. 19 marzo 2007 n. 6361).
Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e
168 c.p.c., 74 disp. att. c.p.c. vecchio rito, ovvero dell’art. 348, 347, 307 e 393 c.p.c. nuovo rito,
oppure — ove occorra dell’ad. 171 c.p.c. vecchio rito con la quale per il ricorrente ulteriore causa
di estinzione del procedimento instaurato in sede di rinvio è collegata alla prima costituzione dei
PAPPAGALLO — STRAGAPEDE, apparendo indubbio che il fascicolo di parte degli appellanti sia
stato depositato in data 21.10.1999 e quindi a ben venti giorni dalla prima notificazione al
MASSIMINO, avvenuta il 1°.10.1999, non essendo sufficiente consegnare — ai fini della
costituzione — una velina della citazione unitamente alla presentazione della nota per il ruolo. Con
la conseguenza che alla accertata tardiva costituzione degli appellanti in riassunzione avrebbe
dovuto essere adottata quantomeno ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.
Il motivo è inammissibile ed infondato.
Inammissibile nella parte in cui deduce la mancata considerazione dell’estinzione ex art. 307
c.p.c. facendo valere una causa afferente la posizione della RAGO, infondato laddove insiste
nella irritualità dell’iscrizione della causa a ruolo, per le considerazioni svolte con riferimento ai
mezzi terzo e quinto.
Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’ad. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e viziata motivazione, giacchè la corte avrebbe
omesso ogni considerazione della circostanza che i coniugi CANTATORE — RAGO hanno
ottenuto il possesso dell’immobile subentrando al MASSIMINO, unitamente alla cessione del

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unico processo con pluralità di parti non può essere fatta valere da una parte diversa rispetto a

preliminare di vendita del 23.12.1985, tuttora nel pieno vigore perché mai risolto o dichiarato
nullo, per cui non poteva essere pronunciata alcuna condanna di rilascio del bene in
conseguenza della risoluzione dell’altro preliminare dell’8.4.1987.
Anche detto motivo è inammissibile.

rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia
di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale
affidamento, e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che
l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi della
motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto
soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato nella
sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti
acquisiti al processo; nella seconda – invece – la sentenza rescindente, indicando i punti specifici
di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti
specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice
stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai
poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di
annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio
convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di
annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di
fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con
necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi
riscontrati (Cass. sez. un. 28 ottobre 1997, n. 10598; Cass. 14 giugno 2000 n. 8125; Cass. 16
maggio 2003 n. 7635; Cass. 15 luglio 2005 n. 15027; Cass. 23 febbraio 2006 n. 4018; Cass. 22
aprile 2009 n. 9617).

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Osserva preliminarmente il Collegio che il sindacato di legittimità sulla sentenza del giudice di

Sulla base di tali principi deve escludersi che il giudice di rinvio sia venuto meno al proprio
mandato, rivelandosi privi di pregio entrambe le doglianze — violazione di legge e vizio di
motivazione — relative a pretesa omessa pronuncia del giudice di rinvio rispetto alla sentenza di
annullamento.

apprezzato le risultanze di causa, già accertate, in modo congruo e corretto, con riferimento
all’unico tema demandato da questa Corte, nella sentenza di annullamento con rinvio n. 4604 del
1999, affidato alla Corte territoriale il solo compito di valutare il termine per il rilascio della villa
oggetto del preliminare dichiarato risolto.
Ebbene, esaminati i medesimi fatti che sono stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata
la sentenza di annullamento, la Corte territoriale ha concluso, nella sentenza qui impugnata, che
l’immobile andava immediatamente rilasciato, accertata la definitiva risoluzione del negozio, così
puntualmente uniformandosi proprio al principio enunciato dalla Corte di cassazione nella
sentenza del 7 maggio 1999.
La questione che propone in questa sede il ricorrente principale si palesa, dunque, estranea
rispetto ai principi fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere nè sindacata nè
elusa dal giudice di rinvio neppure nel caso di constatato errore (e neppure dalla stessa Corte di
Cassazione ulteriormente adita: Cass. 25 settembre 2004 n. 19307; 8 aprile 1994 n. 3308). Nel
caso in esame, pertanto, la Corte di merito ha fornito motivazione congrua ed esente da vizi
logico giuridici della decisione adottata, nonché rispettosa dei criteri fissati da questa Corte nella
sentenza di annullamento.
Il ricorso incidentale proposto dalla RAGO è affidato a due motivi: il primo denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 393, 394 e 347 c.p.c. in relazione agli artt. 165 —
57, 168 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e comunque motivazione del tutto illogica
ed incongrua, e nella sostanza ribadisce l’eccezione di estinzione formulata fin dalle conclusioni

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Infatti la Corte territoriale si è mantenuta nell’alveo tracciato nella sentenza di annullamento ed ha

della comparsa di costituzione in sede di rinvio; il secondo lamenta la nullità della sentenza per
violazione e disapplicazione dell’ad. 112 c.p.c. e comunque nullità ex ad. 2930 c.c., oltre ad
omessa, insufficiente e viziata motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.
Nel ritenere l’infondatezza del primo mezzo, non possono che essere richiamate le

che nella sostanza riproduce censure nel merito della vicenda, vanno ribadite le ragioni esposte
al sesto motivo del ricorso principale.
Conclusivamente, va rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale e le spese del giudizio
di cassazione attribuite secondo il principio della soccombenza sostanziale, a carico del solo
ricorrente principale, non essendo stata svolta alcuna attività difensiva rispetto al ricorso
incidentale, per quanto sopra esposto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso principale e quello incidentale;
condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore dei
resistenti, che liquida in complessivi €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 3 ottobre 2013.

considerazioni svolte con riferimento al secondo motivo del ricorso principale; quanto al secondo,

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