Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3919 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3919 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
PIEMME COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.

Pier Giuseppe Sozzi e Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via del
Viminale, n. 43;
– ricorrente contro
SICET S.R.L. – SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI
TORTOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Cristina Màrsili
Libelli, Maurizio Manetti e Fabio Massimo Orlando, con

Data pubblicazione: 19/02/2014

domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma,
via Carlo Poma, n. 2;
– controrícorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze in data 21

Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che davanti al Tribunale di Firenze pende
una causa con cui la s.r.l. SICET ha chiesto sia accertarsi che essa attrice nulla deve nei confronti della
convenuta s.r.l. PIEMME in ragione del subappalto sottoscritto in data 29 ottobre 1997, sia la condanna della
medesima convenuta al pagamento della somma di euro
92.109, oltre accessori, a titolo di danni da inadempimento;
che in questa causa la PIEMME si è costituita proponendo domanda riconvenzionale per l’accertamento dei
propri crediti a saldo del corrispettivo contrattuale ed
a titolo di corrispettivo per i maggiori lavori eseguiti;

che in corso di causa – essendo stati rinvenuti
completamente distrutti 17 appartamenti, ultimati a regola d’arte, di cui al contratto di subappalto – SICET

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gennaio 2013.

ha chiesto la condanna di PIEMME al pagamento della somma di euro 157.818 a titolo di danneggiamento;
che, con ordinanza in data 21 gennaio 2013, il giudice istruttore del Tribunale di Firenze ha disposto la

procedimenti penali a carico di uno degli amministratori
di PIEMNME per azioni (di danneggiamento, di ingiuria e
di minaccia) che sarebbero state eseguite da persone che
hanno la rappresentanza della società convenuta;
che per l’annullamento di questa ordinanza

PIEMME

ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con
atto notificato il 26 febbraio 2013;
che l’intimata ha depositato scritture difensive.
Ritenuto

che il consigliere designato ha deposita-

to, in data 5 settembre 2013, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il ricorso per regolamento di competenza appare fondato.
Il principio da applicare è quello per cui la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità
penale, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.,
nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto
dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale
ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio
civile, è subordinata alla condizione della contempora-

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sospensione della causa civile in attesa dell’esito dei

nea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte
del P.M. nei modi previsti dall’art. 405 cod. proc.
pen., mediante la formulazione dell’imputazione o la ri-

non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura
di indagini preliminari (Cass., Sez. V1-2, 28 giugno
2012, n. 10974).
Nella specie, nessuna azione penale risulta essere stata
esercitata per il reato di danneggiamento (versando il
procedimento nella fase delle indagini preliminari);
mentre, in relazione ai diritti azionati nel processo
civile, non vi è connessione con il procedimento per il
reato di ingiuria e di minacce pendente dinanzi al Giudice di pace di Firenze».
Lette le memorie depositate, in prossimità della
camera di consiglio, dalla società PIEMME e dalla società SICET.
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che l’avviso agli indagati Rosu, Monasteri e Palmieri della conclusione delle indagini preliminari per
il reato di danneggiamento con contestuale informazione
di garanzia, inviato dalla Procura della Repubblica

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chiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione

presso il Tribunale di Prato in data 7 dicembre 2013 e
depositato dalla parte resistente unitamente alla memoria, non è suscettibile di indurre a conclusioni diverse
da quelle formulate nella relazione ex art. 380-bis cod.

neggiamento non risulta essere stata ancora iniziata;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e
l’ordinanza di sospensione cassata;
che le parti vanno rimesse dinanzi al Tribunale di
Firenze, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,

cassa l’ordinanza im-

pugnata e rimette le parti, anche per le spese del regolamento di competenza, al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di C e,
il 22 gennaio 2014.

proc. civ., perché l’azione penale per il reato di dan-

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