Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3919 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. I, 17/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6394-2006 proposto da:

UNITED FREIGHT FORWARDERS S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CICERONE 28, presso l’avvocato ORLANDO GUIDO, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RIBRU REPRESENTACOES L.D.A., in persona del procuratore speciale pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S. COSTANZA 46,

presso l’avvocato MANCINI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato

BOSI GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 19 settembre 2003, la United Freight Forwarders S.r.l. ha convenuto in giudizio, dinanzi alla Corte d’appello di Bologna la Ribru Representacoes Lda, proponendo opposizione al decreto 11.4-7.5.2003 dichiarativo dell’esecutività della sentenza 9-15 novembre, 2001 del Tribunale di Comarca de Loures (Portogallo), notificato in data 8 luglio 2003.

A fondamento dell’opposizione l’attrice adduceva l’irregolarità, quando non la nullità, delle notifiche della “Carta de citacao”, agli inizi del 2001, della “Sentenca” in data 25 novembre 2001 e della “Notificacao de conta de custas” all’inizio del 2002 sostenendo l’incomprensibilità del contenuto di tali atti e la conseguente impossibilità per essa società di predisporre adeguate contromisure anche in ipotesi giudiziarie, per di più in una nazione straniera, nonchè la palese violazione del diritto di difesa.

Si costituiva in giudizio l’opposta, resistendo alle domande, delle quali chiedeva il rigetto con conferma del decreto opposto.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 3.1.05, rigettava l’opposizione.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la United Freight Forwarders srl sulla base di due motivi cui resiste con controricorso la Di Ribru Rapresentacoes.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente, con il primo motivo, contesta la decisione della Corte d’appello laddove ha ritenuto che, nel caso di specie, non vi era l’obbligo di traduzione dell’atto di citazione nella lingua italiana.

Con il secondo motivo censura la sentenza laddove ha ritenuto che la notifica della citazione avesse comunque consentito il diritto di difesa.

Va premesso che risulta accertato dalla sentenza impugnata, e la circostanza non è contestata dalle parti, che, all’inizio del 2001 (19.1.01), la odierna ricorrente ha ricevuto la notifica di un atto di citazione a comparire innanzi al tribunale portoghese di Comarca de Loures.

E’ altresì pacifico tra le parti che la notifica disposta dalla cancelleria del tribunale portoghese è avvenuta a mezzo posta.

Ciò posto, il primo motivo del ricorso è infondato.

La ricorrente assume che la notifica a mezzo posta dell’atto di citazione privo di traduzione ha impedito l’esplicazione di una difesa tecnica in violazione della Convenzione dell’Aja del 15.11.65, ratificata con L. n. 42 del 1981.

L’assunto è erroneo.

Invero la Convenzione in questione prevede che la notifica degli atti giudiziari all’estero possa avvenire secondo diverse modalità.

La prima di esse è quella tramite l’Autorità centrale dello Stato dove deve essere effettuata la notifica al destinatario. A tal fine l’art. 5 della Convenzione prevede che la notifica debba essere effettuata o secondo la legislazione prevista dalla legge dello Stato richiesto ovvero secondo una forma particolare chiesta dal notificante purchè questa sia compatibile con la legislazione dello Stato richiesto.

L’Autorità centrale dello Stato richiesto può chiedere che l’atto proveniente da un richiedente estero sia redatto o tradotto nella propria lingua ufficiale.

L’art. 10 della Convenzione prevede peraltro altri modi alternativi di notifica, tra cui quello adottato nel caso di specie della notifica a mezzo posta.

L’art. in questione stabilisce, infatti, che la Convenzione non è di ostacolo, se lo Stato di destinazione dichiara di non opporvisi: a) ” alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all’estero”; b) alla facoltà per i funzionari e le altre persone competenti dello Stato di origine di far procedere alla notificazione direttamente tramite funzionari o persone competenti dello Stato di destinazione; c) alla facoltà di ogni persona interessata al procedimento di far procedere alla notifica direttamente tramite i funzionari e le persone competenti dello Stato di destinazione.

In tale fattispecie nessuna necessità di traduzione è prevista dalla Convenzione, Nè può ritenersi che tale necessità derivi da quanto prescritto dall’art. 5 Conv. in relazione alla facoltà per l’Autorità centrale dello Stato richiesto di effettuare la notifica di chiedere una traduzione dell’atto nella propria lingua, sia perchè tale disposizione si riferisce solo alla ipotesi prevista di notifica tramite l’Autorità centrale dello stato richiesto e non alle altre ipotesi alternative di notifica previste dall’art 10 Conv., e sia perchè trattasi, comunque, di una facoltà e non di obbligo per la detta autorità di chiedere detta traduzione. In conseguenza di ciò deve altresì escludersi che nel caso di specie potesse trovare applicazione l’art. 5, comma 4, conv., secondo cui alla notifica deve essere allegato il modello contenente la traduzione degli elementi essenziali dell’atto da consegnarsi al destinatario, perchè tale incombente è previsto solo per le notifiche tramite l’autorità centrale dello Stato richiesto e non anche per quelle alternative di cui all’art. 10 Conv..

In ogni caso, la Corte d’appello ha accertato in fatto che esisteva la traduzione in lingua italiana della parte narrativa dell’atto, ove si faceva espresso riferimento ad “azione di condanna con processo ordinario” nei confronti della ricorrente, che consentiva a quest’ultima di avere conoscenza della controversia proposta, e tale argomentazione, che non risulta specificatamente contestata dalla ricorrente, dimostra che in ogni caso esisteva la traduzione degli elementi essenziali dell’atto.

La società ricorrente sostiene ulteriormente che, nel caso di specie, essendo stata la notifica richiesta dalla Cancelleria del tribunale portoghese non si tratterebbe di notifica a mezzo posta ai sensi dell’art. 10, lett. a) conv. ma di notifica ai sensi della lett. b), stesso art..

A prescindere dal fatto che, se anche così fosse, ciò sarebbe irrilevante ai fini del decidere in virtù di quanto in precedenza detto poichè non vi sarebbe comunque alcun obbligo di traduzione, in ogni caso l’assunto è erroneo poichè, nel caso di specie, risulta pacifico che l’atto è stato spedito al destinatario tramite la posta portoghese facendo ricorso al servizio postale internazionale senza, quindi, che la cancelleria del tribunale lusitano abbia effettuato alcuna richiesta diretta a qualche autorità italiana competente per la notifica.

Il primo motivo va pertanto respinto.

Anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. b), è infondato.

Questa Corte (Cass. 13425/08; Cass. 16978/06; Cass. 13663/2004) ha affermato più volte il principio per cui in tema di riconoscimento di sentenze straniere, la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, comma 1, lett. b), prevede un duplice requisito: (a) che l’atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto “in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo”; (b) che nell’ambito del processo svoltosi dinanzi al giudice straniero non siano stati violati i diritti essenziali della difesa. Entrambi i requisiti devono concorrere (l’indagine relativa al primo di essi riguardando un controllo di legittimità in ordine al puntuale rispetto della legge straniera in tema di notificazioni, l’indagine relativa al secondo coinvolgendo un controllo di regolarità dell’intero processo alla stregua dei principi di ordine pubblico sanciti dall’ordinamento interno a salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa in ambito processuale), di tal che la verifica relativa alla sussistenza dell’uno dei due requisiti non assorbe quella attinente alla sussistenza dell’altro.

Nel caso di specie, la società ricorrente fa derivare dalla assunta irregolarità della notifica per mancanza della traduzione in lingua italiana, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Una volta, però, accertato, in virtù di quanto sopra esposto, che la notifica è avvenuta regolarmente non essendo necessaria alcuna traduzione dell’atto in lingua italiana, deve necessariamente ritenersi che il contraddittorio si è regolarmente costituito, anche secondo il diritto portoghese, con possibilità quindi per la ricorrente di esplicare le proprie difese.

Il ricorso va quindi respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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