Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3919 del 11/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 11/02/2019), n.3919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 22373-2017 proposto da:
N.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SABOTINO, 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI
CESANA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE
21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 38049/17
del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 05/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che chiede che la
Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile
il ricorso per regolamento di competenza indicato in premessa; con
le conseguenze di legge.
Fatto
FATTO E DIRITTO
N.M.G. propone regolamento di competenza contro Roma Capitale, che resiste con scritture difensive, e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso l’ordinanza 5.9.2017 del Giudice di Pace di Roma, che, in giudizio relativo alla opposizione a fermo amministrativo di veicolo ed a tre cartelle esattoriali per violazioni del cds, ha declinato la competenza dichiarando la competenza funzionale del Tribunale di Roma, sul presupposto che la fase di esecuzione fosse già iniziata avendo la P.A. proceduto al fermo amministrativo.
La ricorrente invoca S.U. n. 15354/15 sul presupposto che il fermo amministrativo deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione ed il valore è pari ad Euro 1062,32.
Il PG ha chiesto l’inammissibilità del ricorso ex art. 46 c.p.c. che non ne consente la proposizione nei giudizi davanti al Giudice di Pace (Cass. nn. 1812/2014, 12010/2014, 18734/2915), rilevando che solo la eventuale decisione resa in appello, che statuisca unicamente sulla competenza del Giudice di Pace, potrebbe essere soggetta al regolamento (Cass. n. 20304/2015).
Il Collegio condivide e fa propria la richiesta.
Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 600 di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato udienza.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019