Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3919 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 11/02/2019), n.3919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 22373-2017 proposto da:

N.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO, 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI

CESANA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE

21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 38049/17

del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che chiede che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile

il ricorso per regolamento di competenza indicato in premessa; con

le conseguenze di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

N.M.G. propone regolamento di competenza contro Roma Capitale, che resiste con scritture difensive, e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso l’ordinanza 5.9.2017 del Giudice di Pace di Roma, che, in giudizio relativo alla opposizione a fermo amministrativo di veicolo ed a tre cartelle esattoriali per violazioni del cds, ha declinato la competenza dichiarando la competenza funzionale del Tribunale di Roma, sul presupposto che la fase di esecuzione fosse già iniziata avendo la P.A. proceduto al fermo amministrativo.

La ricorrente invoca S.U. n. 15354/15 sul presupposto che il fermo amministrativo deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione ed il valore è pari ad Euro 1062,32.

Il PG ha chiesto l’inammissibilità del ricorso ex art. 46 c.p.c. che non ne consente la proposizione nei giudizi davanti al Giudice di Pace (Cass. nn. 1812/2014, 12010/2014, 18734/2915), rilevando che solo la eventuale decisione resa in appello, che statuisca unicamente sulla competenza del Giudice di Pace, potrebbe essere soggetta al regolamento (Cass. n. 20304/2015).

Il Collegio condivide e fa propria la richiesta.

Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 600 di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato udienza.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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