Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3918 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3918 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUGGHIA Sandra, in proprio e nella qualità di erede di
RUGGHIA Giuseppe, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Bruno
Forte, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.
Lidia }d’andrà in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

rappresentato

e

difeso,

per

pro

legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffi-

Data pubblicazione: 19/02/2014

ci di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;
– controricorrente avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 30229

Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 31 agosto 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«La Corte di cassazione, con sentenza 30 dicembre 2011,
n. 30229, ha rigettato l’impugnazione proposta da Sandra
Rugghia avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso in data 25 febbraio 2009 che aveva dichiarato
improcedibile il ricorso di equa riparazione da lei presentato rilevandone la mancata notifica unitamente a
quella del decreto di fissazione dell’udienza al Ministero della giustizia convenuto.
La Corte di cassazione ha osservato che il deposito
dell’atto introduttivo esaurisce i suoi propri effetti
nel momento in cui viene compiuto, mentre l’attività di
notificazione spettante alla medesima parte depositante
è conseguente a detta fase conclusa, sicché, una volta

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del 30 dicembre 2011.

che essa non venga compiuta come nella specie è accaduto, non può essere posta in essere successivamente.
Per la revocazione della sentenza di questa Corte Sandra
Rugghia ha proposto ricorso, con atto notificato il 7

fatto revocatorio. Ad avviso del ricorrente, la Corte di
cassazione avrebbe ritenuto che la Corte di Campobasso
avesse negato la rinnovazione del termine, laddove dagli
atti di causa risulta che la Corte del merito aveva concesso il nuovo termine e solo successivamente, nella seconda udienza, negando effetto sanante alla (poi avvenuta) costituzione del convenuto, aveva dichiarato il ricorso improcedibile.
Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
Ad avviso del relatore, non sussiste il denunciato errore di fatto revocatorio.
La sentenza di questa Corte, infatti, ha ben colto la
situazione di fatto ed ha avuto presente la circostanza
che, essendo mancata l’attività di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza nel termine
all’uopo stabilito, era stata fissata una nuova udienza
con la concessione, in via interlocutoria, di un nuovo
termine; ma ha rilevato – enunciando un principio di diritto non sindacabile in sede di giudizio di revocazione

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febbraio 2013, lamentando la sussistenza di un errore di

- che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza va fatta nel termine stabilito dal
giudice, non essendovi spazio, una volta spirato il detto termine, per nessuna rinnovazione.

ne in camera di consiglio, per esservi dichiarato inammissibile».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile;
che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che, risultando dagli atti che il procedimento in
esame è considerato esente dal pagamento del contributo
unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di
cui al comma 1-guater all’art. 13 del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte

dichiara il ricorso inammissibile e

con-

danna la ricorrente al rimborso delle spese processuali
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Il ricorso può, pertanto, essere avviato alla trattazio-

sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 300 per compensi, oltre alle spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

il 22 gennaio 2014.

V1-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

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