Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3918 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3099/2016 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile Contenzioso

Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6054/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.L. ricorre, con due motivi, nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ne ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che, pur accogliendone il ricorso nel merito aveva, poi, compensato le spese processuali.

Secondo il Giudice di appello il primo giudice aveva, correttamente, disposto la compensazione delle spese, pur non avendone esplicitato le ragioni, in quanto l’esito favorevole della lite non era dipeso dalla fondatezza dei motivi di ricorso ma da inerzia della controparte (la quale solo in grado di appello aveva provveduto a produrre la prova della notificazione delle cartelle impugnate).

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge perpetrata dal Giudice di appello nell’avere motivato la compensazione delle spese, ritenendo la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni in circostanze che tali non erano.

2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’ultrapetizione. (2011-8956)

3. I motivi da esaminarsi congiuntamente siccome connessi sono fondati.

3.1. In tema di contenzioso tributario, secondo la testuale previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, la commissione tributaria puo dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, norma quest’ultima emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009. Detta norma, com’e noto, prevede che, “se vi e soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

3.2. Sul punto si e consolidato l’orientamento (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279) per il quale le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521). Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che “l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimita, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. Sez. Un., n. 2572/2012).

3.2. Da tali principi discende la manifesta fondatezza del ricorso, giacchè, nel caso di specie, il giudice d’appello, da un lato, ha riconosciuto che la compensazione delle spese di lite era stata disposta dal giudice di primo grado senza alcuna specificazione delle gravi ed eccezionali ragioni idonee a spiegare la deroga alla regola generale; e, dall’altro, ha ritenuto tuttavia giustificata la compensazione, ma valorizzando – contro il giudicato interno formatosi sull’accoglimento nel merito della pretesa e sul conseguente annullamento delle cartelle esattoriali – un elemento di fatto, la mancata allegazione in primo grado dei documenti attestanti la regolare notificazione delle cartelle, che avrebbe portato al rigetto della domanda (cfr. in termini Cass. n. 8956 del 19.4.2011, id. n. 11334/2013).

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione regionale perchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi e regoli anche le spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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