Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3918 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 11/02/2019), n.3918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9029-2018 proposto da:

S.G., S.A.M., rappresentati e difesi dall’avv.

GIANLUIGI DALL’AVA;

– ricorrenti –

contro

L.M. e C.S., rappresentati e difesi

dall’avv. VINCENZO MARTINES;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

viste le conclusioni del PG dott. Capasso Lucio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Nel corso del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria dei beni lasciati da A.A. (deceduta a Torino il 26.5.2011) il giudice istruttore, su istanza proposta ex art. 481 c.c. dagli attori L.M. e C.S., ha fissato ai chiamati S.A.M. e S.G., figli della de cuius, un termine per l’accettazione dell’eredità materna.

2 Contro questo provvedimento, i S. hanno proposto regolamento di competenza, dolendosi del rigetto della relativa eccezione di incompetenza territoriale del giudice istruttore per essere competente il Tribunale di Torino, luogo di apertura della successione, eccezione da essi formulata in base al rilievo che l’istanza degli attori non era stata proposta nel corso del giudizio divisionale, ma con apposito ricorso, da cui era scaturito un diverso procedimento, con diverso numero di ruolo.

Il L. e il C. resistono con memoria difensiva, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per effetto dell’avvenuta accettazione dell’eredità materna da parte dei S..

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso per regolamento di competenza.

I ricorrenti hanno depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare ed assolutamente assorbente rispetto ad ogni altra questione, la Corte rileva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Con atto pubblico 18.11.2017 per notaio B.I. di Catania, infatti, S.A.M. e S.G. hanno revocato la rinunzia all’eredità dichiarando “di accettare l’eredità relitta dalla madre A.A. puramente e semplicemente”.

Una tale iniziativa dei S. ha comportato inevitabilmente la cessazione della materia del contendere sulla individuazione del giudice territorialmente competente a decidere sull’actio interrogatoria proposta dagli attori e, quindi, sul relativo regolamento di competenza (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7932 del 29/03/2013 Rv. 625633 in tema di regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione per pregiudizialità, ma il principio è logicamente applicabile anche nel caso di specie)

A ciò aggiungasi il fatto – preclusivo di ogni ulteriore discussione sull’argomento – che i ricorrenti, a fronte di una specifica eccezione sollevata nella memoria difensiva avversaria, non hanno neppure specificato quale interesse concreto possano continuare a vantare alla definizione del ricorso per regolamento di competenza su una questione ormai superata perchè la loro memoria difensiva è assolutamente silente sull’interesse concreto: trova allora applicazione anche l’altro principio, costantemente ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione presuppone sempre un interesse concreto perchè nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte (v. tra le tante, Sez. 1 -, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017 Rv. 645194; Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014 Rv. 633693).

Non resta pertanto che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Tenuto conto delle ragioni che possono avere indotto i S. a sollevare l’eccezione (iscrizione, da parte della cancelleria, nel ruolo della V.G. di un separato procedimento) le spese vanno compensate con assorbimento della domanda ex art. 96 proposta dai L.- C..

Considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del procedimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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