Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3917 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3917 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7805-2017 R.G. proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. C.F. 00884060526,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIO
N1OSCHIANO;
– ricorrente contro
CIPRIANO MARIA, SCALA MASSIMO, SC ALA ANIELLO,
MASSIMO GUIDA, elettivamente domiciliati in ROMA piazza Cavour

Data pubblicazione: 19/02/2018

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi
dall’avvocato MASSIMO GUIDA;

resistenti

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 685/2017 del

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott.

-MASSIMO

FALABELLA;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZEN() che ha chiesto
raccoglimento del ricorso e la declaratoria della competenza del
tribunale di torre Annunziata.

FATTI DI CAUSA
1.

E’ stato proposto regolamento di competenza contro

l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 2 marzo 2017.
L’impugnazione é della Banca Monte dei Paschi di Siena, che aveva
ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società Scala s.r.1..,
fallita dopo la pronuncia del provvedimento monitorio e prima della
scadenza del termine per formulare l’opposizione, oltre che di Scala
Massimo, Scala Aniello e Cipriano Maria. La domanda monitoria si
fondava sul saldo passivo del contratto di conto corrente intrattenuto
dalla società con la banca e sulla garanzia fideiussoria prestata dalle
persone fisiche sopra indicate.
Il Tribunale ha declinato la propria competenza osservando come
il rapporto accessorio di garanzia dovesse seguire, anche per quanto
concerne l’individuazione del giudice avanti al quale proporre la
domanda, il rapporto principale. A tale proposito ha rilevato che la
società Scala aveva sede in Napoli e che l’obbligazione, per stessa
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TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 02/03/2017;

ammissione dell’istituto bancario, era sorta in Scafati, località ubicata
all’interno del circondario del Tribunale di Nocera Inferiore. Ha inoltre
precisato che al rapporto riconducibile alla carta di credito risultava
riferibile il foro convenzionale di Milano.

difensiva, mentre il pubblico ministero ha concluso per raccoglimento
del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — La ricorrente contesta, in sintesi, che con riferimento alla
fattispecie in esame, in cui non viene in questione alcuna clausola di
deroga alla competenza, possa trovare applicazione la regola affermata
da questa Corte con la sentenza n. 4757 del 2005.

2. — Il ricorso è fondato.
Non può condividersi l’assunto del Tribunale, secondo cui
opererebbe, nella fattispecie, il principio per cui «il rapporto accessorio
‘segue’ quello principale , sia questo individuato convenzionalmente, sia
in base ai canoni di legge». Il principio richiamato dal giudice di merito è
stato affermato nel caso di deroga pattizia alle norme sulla competenza:
si è detto, infatti, che il foro convenzionalmente stabilito dalle parti di
un contratto (nella specie: di leasing) per il quale sia sorta controversia si
estende ad ogni controversia comunque dipendente dal contratto o
collegata con il medesimo (Cass. 4 marzo 2005, n. 4757; nel medesimo
senso: Cass. 11 aprile 2014, n. 8576). Tale assunto risulta contrastante
con il decisum della più recente Cass. 3 novembre 2016, n. 22296, non
massimata, proprio in tema di fideiussione, la quale richiama la regola
(affermata in più occasioni; cfr.: Cass. 10 ottobre 2016, n. 20310; Cass.
18 luglio 2013, n. 17610; Cass. 5 novembre 2012, n. 18967) secondo
cui il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile
per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 c.p.c.. Comunque il
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2. — Gli Scala e Maria Copriano hanno depositato memoria

principio posto dalla sentenza n. 4757 del 2005 non potrebbe trovare
fondamento applicativo nel caso in cui l’individuazione del foro della
causa proposta nei confronti del debitore principale segua le ordinarie
regole di competenza (e non dipenda, quindi, da uno specifico accordo

della propria decisione, Cass. 4 marzo 2005, n. 4757 richiama, infatti,
argomenti che non appaiono spendibili al di fuori della fattispecie di una
deroga convenzionale alla competenza. Osserva la Corte, nella
richiamata sentenza, che le parti, sottoscrivendo il contratto di
fideiussione, avevano anche approvato una specifica clausola con la
quale dichiaravano di aver preso visione del contratto principale, che
avevano accettato integralmente, e che la clausola derogativa della
competenza territoriale specificamente approvata in relazione al
contratto principale era riferita ad ogni eventuale controversia
comunque dipendente dal contratto o collegata con il medesimo. Con il
che risultano valorizzati la volontà, in capo alle parti del contratto
fideiussorio, di far proprio l’accordo ex art. 28 c.p.c., intercorso tra il
debitore principale e il creditore, e lo stretto legame esistente tra il
contratto di garanzia e quello principale, tale da giustificare l’estensione
al primo della pattuizione di deroga alla competenza contenuta nel
secondo.
Nella fattispecie in esame una pattuizione siffatta concerne,
secondo quanto rilevato nell’ordinanza impugnata, il solo rapporto
riconducibile alla carta di credito: ma — come correttamente rilevato dal
pubblico ministero con riferimento a tale specifico rapporto non
risulta sia stata radicata alcuna controversia, onde la questione di cui è
stata investita questa Corte va risolta avendo riguardo alle norme
generali sulla competenza.
Esclusa la pertinenza del richiamo alla nominata pronuncia del
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intercorso tra quel soggetto e il suo creditore). Nello spiegare le ragioni

2005 , è necessario far riferimento all’art. 33 c.p.c.. Infatti, non esiste una
disposizione che, con riferimento alle cause proposte nei confronti del
debitore principale e del fideiussore, conferisca prevalenza al giudice
territorialmente competente per la causa introdotta contro il primo

L’art. 31 c.p.c., che disciplina le cause accessorie, non è
applicabile, per risalente giurisprudenza, all’ipotesi in cui tra le domande
non sussista identità di soggetti (Cass. 16 maggio 1968, n. 1531; cfr. pure
Cass. 20 maggio 1983, n. 3496 e Cass. 10 dicembre 1987, entrambe in
tema di competenza delle sezioni specializzate agrarie). L’art. 31 cit., poi,
non impone che la causa accessoria sia incardinata presso il giudice della
causa principale — come vorrebbero i controricorrenfi —, ma si limita a
consentire all’attore di determinarsi in tal senso. Pertanto, la detta
disposizione non potrebbe comunque giustificare uno spostamento di
competenza della causa accessoria, ove l’attore non opti per una tale
soluzione.
La possibilità del processo cumulativo, nel caso di domande
proposte contro l’obbligato principale e il garante è però prevista
dall’art. 33 c.p.c., che ha riguardo all’ipotesi di più cause contro più
persone che debbano essere evocate avanti a giudici diversi. In tal caso
la causa può infatti essere introdotta davanti al giudice del luogo di
residenza o di domicilio di una di dette parti.
Nel caso in esame i fideiussori risultano tutti residenti a Pompei,
nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata, e tale giudice, per
quanto osservato, ben poteva essere adito per decidere della pretesa
azionata dalla banca creditrice verso tutti gli ingiunti (garanti e obbligato
principale).
3. — L’ordinanza impugnata va quindi cassata, con declaratoria
della competenza del Tribunale di Torre Annunziata avanti al quale le
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obbligato.

parti riassumeranno la causa.
Le spese del regolamento vanno rimesse al Tribunale dichiarato
competente.

P.Q.M.

cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale
di Torre Annunziata, avanti al quale la causa andrà riassunta, rimettendo
al detto “fribunale la decisione sulle spese afferenti il proposto
regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione
Civile, in data 20 dicembre 2017.

Il P esidente

La Corte

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