Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3917 del 19/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3917 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: GIUSTI ALBERTO
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ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTUORI Raffaele, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Alessandro Basile, con domicilio eletto presso lo studio
dell’Avv. Sebastiano Di Lascio in Roma, via Magna Grecia, n. 13;
– ricorrente contro
CONDOMINIO CASA E LAVORO DI POLICASTRO BUSSENTINO, in
persona dell’amministratore pro tempore,
rappresentato e
difeso dall’Avv. Maria Raffaella Lacava, con domicilio
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Data pubblicazione: 19/02/2014
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eletto nello studio dell’Avv. Danilo Lombardo in Roma,
via G. Antonelli, n. 4;
– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito l’Avv. Massimo Pozzi, per delega dell’Avv.
Maria Raffaella Lacava.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 5 settembre 2013, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«La Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 21
novembre 2012, ha dichiarato inammissibile, per genericita dei motivi, l’impugnazione proposta da Raffaele
Montuori nei confronti del Condominio Casa e Lavoro in
Policastro Bussentino avverso la sentenza del Tribunale
di Torre Annunziata del 19 dicembre 2011.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
il Montuori ha proposto ricorso, con atto notificato il
31 gennaio 2013.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Il ricorso appare inammissibile, perché assolutamente
carente del requisito dell’esposizione sommaria dei fat-
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data 21 novembre 2012.
ti di causa, di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.,
neppure dal contesto dell’atto di impugnazione essendo
possibile desumere gli elementi indispensabili per una
precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della
sizioni che vi hanno assunto le parti».
Considerato, in via preliminare, che è rituale la
notificazione al ricorrente del decreto di fissazione
dell’adunanza della Corte e della relazione
ex art. 380-
bis cod. proc. civ., notificazione avvenuta in data 18
ottobre 2013 presso lo studio dell’Avv. Francesco Madeo
in Roma, via Paolo Emilio, n. 7, dove con il ricorso era
stato eletto domicilio, giacché soltanto successivamente, ossia con comunicazione depositata in cancelleria in
data 8 novembre 2013, l’Avv. Basile, difensore del ricorrente, ha sostituito il domiciliatario Avv. ~Leo con
l’Avv. Sebastiano Di Lascio, con studio in Roma, via /lagna Grecia, n. 13;
che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale
non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile;
che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
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controversia, dello svolgimento del processo e delle po-
t
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile,
sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il coma 1-quater all’art. 13 del testo
unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte
dichiara il ricorso inammissibile e
con-
danna il ricorrente al rimborso delle spese processuali
sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.700, di cui euro 1.500 per compensi, oltre
ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della
legge n. 228 del 2012,
dichiara la sussistenza dei pre-
supposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
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228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
(4,
il 22 gennaio 2014.