Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3917 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29872/2005 proposto da:

CONERO SERVICE SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEL BANCO DI S SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato

D’OTTAVI AUGUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato TONNI Fabrizio

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

CONFORAMA ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 725/2005 del GIUDICE DI PACE di ANCONA, emessa

il 15/12/2004, depositata il 10/09/2005; R.G.N. 299/A/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/01/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 25 febbraio 2004 Conero Service s.r.l.

proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Ancona, con il quale, a istanza di Conforama Italia s.p.a. gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 929,62, a titolo di canoni di locazione non corrisposti per la conduzione di un’area espositiva.

Resisteva Conforama, che eccepiva la tardività dell’opposizione.

In corso di causa l’opponente contestava la competenza del giudice adito, evidenziando che la controversia, in quanto relativa a materia locatizia, rientrava nella competenza del Tribunale, ex art. 447 bis cod. proc. civ..

Con sentenza depositata il 10 settembre 2005 il giudice adito rigettava l’opposizione. In motivazione osservava il giudicante che il mezzo, in quanto soggetto al rito del lavoro, ai sensi del comb.

disp. dell’art. 447 bis cod. proc. civ., e art. 414 cod. proc. civ., e segg., andava proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice adito entro 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo. Nella fattispecie esso scadeva il 1 marzo 2004, laddove la citazione era stata depositata il 7 aprile 2004.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Conero Service s.r.l., formulando due motivi.

L’intimata società non ha svolto alcuna attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione di norme di diritto, ex art. 8 cod. proc. civ., artt. 319, 447 bis e 414 cod. proc. civ., rilevando che il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da Conforama era nullo, in quanto emesso da Giudice di Pace incompetente per materia, essendo devoluta al Tribunale la cognizione della domanda di pagamento di canoni di locazione, ex art. 8 cod. proc. civ., comma 3. Evidenzia che l’eccezione, proposta nell’udienza alla quale la causa era stata rinviata per la comparizione delle parti e l’espletamento del tentativo di conciliazione, doveva ritenersi opposta tempestivamente. Essa peraltro avrebbe dovuto indurre il decidente alla revoca immediata del decreto, non essendo ipotizzabile una pronuncia sul merito della pretesa attrice in materia locatizia.

1.2 Il motivo è inammissibile.

Con esso l’impugnante prospetta una questione completamente estranea alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che, avendo ritenuto intempestiva l’opposizione, non si è affatto posto il problema della estraneità della controversia alla competenza del giudice adito.

La censura, pertanto, non è rispettosa del principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte Regolatrice, per cui i motivi di ricorso devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che implica che ognuno di essi deve avere una precisa attinenza alle ragioni della decisione di volta in volta criticata (confr., Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108;

Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659;

Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

2.1 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice di merito illogicamente ritenuto che l’opposizione fosse tardiva, senza considerare che le controversie devolute alla cognizione del giudice di pace non sono soggette al rito speciale previsto per le cause di lavoro e in materia locatizia.

Evidenzia quindi che nella fattispecie l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata proposta con citazione notificata nel termine di trentacinque giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo ed era, pertanto assolutamente tempestiva.

2.2 La doglianza è fondata.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, poichè l’opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall’art. 645 cod. proc. civ., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto, l’opposizione al provvedimento monitorio emesso dal giudice di pace deve essere necessariamente proposta innanzi a quello stesso giudice.

Sennonchè, a norma dell’art. 316 cod. proc. civ., davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Si tratta allora di stabilire se, nel caso in cui il giudice di pace abbia emesso il decreto ingiuntivo in materia, nella specie quella locatizia, in relazione alla quale è previsto che la domanda sia introdotta mediante ricorso, l’opposizione al decreto debba essere inoltrata mediante citazione o mediante ricorso. La risposta è nel primo senso, in quanto l’opposizione deve essere proposta innanzi allo stesso giudice che ha emesso il decreto, di guisa che, sia o non sia lo stesso competente a conoscere della controversia, il mezzo deve conformarsi, nelle forme, a quelle proprie del giudizio davanti all’organo giudiziario adito, e ciò quand’anche l’opposizione sia stata proposta al solo fine di ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento monitorio. Tale pronuncia rientra invero pur sempre nella competenza funzionale e inderogabile del giudice dell’opposizione (cfr. Cass. 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civ. 16 novembre 2007, n. 23813).

2.2 L’adesione a tali principi, pienamente condivisi dal collegio, comporta che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, correttamente la domanda era stata proposta in forma di citazione, non assumendo alcun rilievo che la particolare materia, in relazione alla quale il decidente ha emesso il provvedimento monitorio, preveda per essa la forma del ricorso.

Ne deriva che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro Giudice di Pace di Ancona, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace si propone con citazione a comparire a udienza fissa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altro Giudice di Pace di Ancona.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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