Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3917 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. I, 17/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24735-2005 proposto da:

RECORD DI NADDEO ANTONIO & C. S.N.C., in persona

dell’Amministratore

pro tempore, N.A. (C.F. (OMISSIS)), nella

qualità ed in proprio, N.A.S., N.

M., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato DELLA VENTURA FRANCESCO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.S.C. (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 475/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA VINCENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Record di Naddeo Antonio & C. s.n.c. in data 22 settembre 1998 ha disposto l’esclusione dalla sua compagine del socio D. S.C..

Questi, dopo aver chiesto ed ottenuto in via preventiva al Tribunale di Salerno la sospensione della delibera, ha adito il collegio arbitrale per ottenerne l’annullamento. Il lodo, depositato il 7 marzo 2002 e dichiarato esecutivo il successivo 14 aprile, ha accolto la domanda del D.S., e quindi la società Record in persona N.A. e questi in proprio e con gli altri soci M. ed N.A. lo hanno impugnato innanzi alla Corte d’appello di Salerno deducendo violazione del contraddittorio per non esser stata loro data la possibilità di replicare alle istanze istruttorie di controparte, formulate con memoria istruttoria depositata oltre il termine – perentorio – fissato dal collegio. La Corte territoriale, con sentenza depositata il 24 aprile 2005 e notificata il 26 settembre 2005, ha respinto l’impugnazione.

La decisione è stata impugnata dalla società Record e dai soci N.A., N.M. e N.A.S. con ricorso per cassazione articolato in unico motivo non resistito dall’intimato ed ulteriormente illustrato con memoria difensiva, depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 829 c..c., n. 9 e vizio di illogica e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, si dolgono del rigetto della denuncia di nullità del lodo per violazione dell’inderogabile principio del contraddittorio.

Ascrivono al giudice dell’impugnazione un duplice errore:

1.- per aver asserito l’integrità del contraddittorio in quanto, nonostante la pacifica tardività della memoria istruttoria di controparte, depositata oltre la scadenza del termine perentorio concessogli dal collegio nella seduta del precedente 18 settembre, era stato loro concesso termine per eventuali osservazioni. Secondo quanto emerge dal verbale di udienza del 26 ottobre 2010, il collegio ammise invece direttamente la prova precludendo ogni contraria osservazione, e quindi la espletò mediante escussione dei testi.

2.- per aver ravvisato acquiescenza all’irregolarità del contraddittorio, per non esser stata mossa relativa contestazione nè in sede d’escussione dei testi, nè in sede di conclusioni.

Il motivo è infondato.

Prospetta a suo fondamento la questione circa l’applicabilità del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale, confutandone la possibile sanatoria per omessa eccezione, introducendo tematica estranea all’economia della decisione impugnata. Questa, infatti, pur riscontrando la genericità della censura riguardante la mancata possibilità di replica alle istanze istruttorie del D.S., sostiene che, a fronte di ogni istanza e deduzione di quest’ultimo, ai ricorrenti era stata data comunicazione per replicare, consentendo la partecipazione alla fase istruttoria, tant’è che il loro difensore, presente all’udienza d’assunzione della prova, non si era opposto al suo espletamento, tanto meno aveva sollevato contestazioni in sede di conclusioni. Quanto al tardivo deposito della memoria istruttoria del D.S., il collegio arbitrale, con verbale 18.9.2001, l’aveva ammessa per replicare alle istanze istruttorie della società e comunque venne valutata dalla difesa di questa che si era riservata ulteriori deduzioni all’udienza successiva.

Il postulato logico di questa articolata conclusione è rappresentato proprio dall’incontroversa applicazione del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale, premessa in jure fondante l’argomentata trama motivazionale della decisione che, nel suo solco, esprime il risultato della verifica, condotta in punto di fatto sulle evenienze processuali, circa la sua effettiva applicazione, in concreto riscontrata alla luce dell’accertata scansione della vicenda stessa.

Nella sua successiva articolazione, la censura è infondata.

“Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all’osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell’incarico arbitrale” – Cass. n. 5274/2007, inoltre n. 19949/2007, 23670/2006.

Alle determinazioni del compromesso ovvero della clausola compromissoria circa le regole processuali da adottare, il motivo non opera cenno alcuno. Gli arbitri dunque erano liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo ritenuto più opportuno e, quindi, anche di discostarsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, garantendo comunque ed in ogni caso, seppur con gli opportuni adattamenti, il principio del contraddittorio. Assicurato alla parte, odierna ricorrente, il diritto di prendere visione e controdedurre alla memoria istruttoria del D.S., non erano perciò tenuti a concederle anche il termine per formulare controdeduzioni, atteso che, secondo quanto riscontrato, a fronte di ogni istanza e deduzione di quest’ultimo era stata data loro comunicazione per replicare, tant’è che partecipò alla fase istruttoria il loro difensore che, presente all’udienza d’assunzione della prova, non si oppose al suo espletamento. La regolarità della dialettica processuale, resa palese dalla concreta possibilità concessa agli intimati di spiegare la propria adeguata difesa in relazione alle iniziative di controparte pur dopo la chiusura dell’istruttoria, non esigeva ulteriori differimenti, neppure per replicare al deposito di produzione eseguita oltre il termine all’uopo fissato dagli arbitri, la cui violazione non comporterebbe comunque ex se violazione del contraddittorio, se avvenuta, come risulta in atti, prima dell’udienza di discussione.

La censura in esame non ha perciò fondamento.

Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso.

Non vi è luogo a pronunciare sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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