Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3917 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3098/2016 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile Contenzioso

Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3930/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.L. ricorre, con due motivi, nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ne ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che, accogliendone il ricorso nel merito aveva, poi, compensato le spese processuali, avuto riguardo all’errore in cui era incorso l’Agente della riscossione (il quale aveva prodotto in giudizio elenco di notifiche di cartelle diverse da quelle oggetto di lite).

Secondo il Giudice di appello il primo giudice aveva valutato la natura del contenzioso, l’esito della controversia, le ragioni dell’accoglimento del ricorso (per meri vizi formali) ed il comportamento delle parti, ritenendo la sussistenza di giusti motivo per compensare integralmente le spese.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge perpetrata dal Giudice di appello nell’avere motivato, con affermazioni apodittiche, il rigetto dell’appello ritenendo la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese laddove al giudizio, incardinato in primo grado nel 2013, si applicava il nuovo disposto dell’art. 92 c.p.c., il quale prevede la possibilità di compensare le spese solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo costituito, secondo la prospettazione difensiva, dalla sussistenza o meno del concorso di gravi ed eccezionali ragioni giustificatrici della disposta compensazione.

3. Rilevata per prima l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso laddove la censura non involge l’omesso esame di un fatto nell’accezione di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8053/2014) ma la stessa questione in diritto oggetto della prima censura, quest’ultima è da ritenersi fondata.

3.1. In tema di contenzioso tributario, secondo la testuale previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, la commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, norma quest’ultima emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009.

Detta norma, com’e noto, prevede che, “se vi e soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Sul punto si e consolidato l’orientamento (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279) per il quale le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521).

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che “l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimita, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. Sez. Un., n. 2572/2012).

3.2. Alla luce di detti principi appare evidente l’errore in cui è incorsa la Commissione regionale laddove ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado, malgrado non fossero state specificate le ragioni della disposta compensazione delle spese per giusti motivi, rilevando che dette ragioni potessero evincersi dalla motivazione e da tutte le vicende processuali. Al giudizio, infatti, iniziato pacificamente dopo l’introduzione della novella, era applicabile il nuovo disposto dell’art. 92 c.p.c. e le circostanze indicate dalla sentenza, del tutto generiche, non consentono, comunque, l’individuazione di concrete ragioni gravi ed eccezionali legittimanti la sospensione.

4. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione regionale perchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi e regoli anche le spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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