Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3916 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3916 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSOTTO Filippo e RUSSOTTO Francesco, rappresentati e
difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Riccardo Mancuso Lo Sardo e Roberto
Fabio Lipari, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via dei Monti Parioli, n. 49;
– ricorrenti contro
FALLIMENTO MOVEDIL S.R.L., in persona del curatore
tempore,

pro

rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Alfonsa

Data pubblicazione: 19/02/2014

Cottone, con domicilio eletto nello studio dell’Avv.
Giuseppe Fabio in Roma, via del Governo Vecchio, n. 118;
– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n.

Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 luglio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«La s.r.l. Movedil ha convenuto in giudizio dinanzi al
Tribunale di Palermo Francesco Russotto e Filippo Russotto, chiedendone la condanna al pagamento del residuo
importo ad essa dovuta, a titolo di appalto, per la realizzazione di lavori edili in favore dei committenti.
convenuti

si

sono

costituiti,

resistendo.

Nell’eccepire il difetto di legittimazione attiva, hanno
negato di avere mai stipulato alcun contratto di appalto
con la società Movedil, precisando che l’appalto de quo
era stato conferito a tale Carmelo Zolfo e che i lavori
erano stati pressoché ultimati nel 1986, laddove la società attrice era stata costituita nel febbraio 1987.
Riassunta la causa ad opera della curatela del fallimento della società Movedil dopo l’interruzione conseguente

1493 in data 23 novembre 2011.

alla declaratoria di fallimento, il Tribunale adito, con
sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria
in data 8 maggio 2007, ha rigettato la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di legittimazione at-

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata
in cancelleria il 23 novembre 2011, ha rovesciato la
pronuncia del Tribunale e ha condannato i Russotto, in
solido tra loro, a corrispondere alla curatela del fallimento della società Movedil la complessiva somma di
euro 48.182,72, oltre accessori.
La Corte territoriale è giunta alla conclusione che il
rapporto negoziale per cui è causa, sebbene sorto alla
fine del 1986 (e quindi prima della formale costituzione
della società, intervenuta nel febbraio 1987), di fatto
ha avuto svolgimento tra la società Movedil ed i Russotto.
A tal fine, la Corte di Palermo ha considerato i seguenti elementi:
– la comparsa di risposta dei Russotto relativa ad un
giudizio instaurato, presso il Tribunale di Enna,
da tale Giuseppe Selvaggio nei loro confronti, con
la quale detti convenuti, nel negare di avere mai
conferito alcun subappalto al Selvaggio, hanno affermato di avere incaricato la società Movedil

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tiva sollevata dai Russotto.

dell’esecuzione di opere edili sul terreno di loro
proprietà;
– la produzione in giudizio, da parte di Movedil,
della fattura in data 22 giugno 1987, relativa al

lire 132.737.820 per l’appalto in questione;
– la mancata produzione da parte dei Russotto – che
pure hanno sostenuto di avere avuto rapporti negoziali unicamente con lo Zolfo e di avere pagato in
favore dello stesso ingenti importi – di alcuna ricevuta sottoscritta dallo Zolfo personalmente ovvero di alcun documento fiscale rilasciato dal predetto riferibile ai detti pagamenti;
– il fatto che i lavori furono ultimati nel secondo
semestre del 1987, come risulta dalla stessa domanda di collaudo, presentata nel settembre 1987.
Secondo il giudice del merito, in virtù della trasformazione dell’impresa individuale, di cui era titolare Carmelo Zolfo, in società di capitali, implicante il trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive
inerenti all’impresa ancora in atto al momento della
trasformazione, il contratto de quo, con il consenso dei
Russotto, iniziò a dispiegare i propri effetti in capo
alla predetta società della quale lo Zolfo era il legale
rappresentante.

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pagamento, da parte dei Russotto, della somma di

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
Filippo Russotto e Francesco Russotto hanno proposto ricorso, con atto notificato il 21 dicembre 2012, sulla
base di due motivi.

ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti)
ci si duole che i giudici di appello, nel rigettare
l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della
società attrice, abbiano omesso di esaminare, dei fatti
dedotti dai convenuti, gli elementi di prova, documentali e testimoniali, acquisiti nel corso del giudizio.
Il motivo è infondato, perché la Corte d’appello ha valutato le prove secondo il suo prudente apprezzamento,
dandone logica motivazione, evidenziando gli elementi
probatori tutti cospiranti nel senso della titolarità,
in capo alla società Movedil, del rapporto contrattuale:
la fattura non contestata, la dichiarazione “confessoria” degli stessi convenuti in una comparsa di risposta
depositata in altro giudizio, la prosecuzione dei lavori
fino a data ben successiva alla costituzione della detta
società di capitali. La censura tende ad una, non ammissibile in sede di legittimità, richiesta di rivisitazio-

L’intimata curatela del fallimento della società Movedil

ne di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito.
Del pari infondato è il secondo motivo (violazione e
falsa applicazione di norme di legge), con cui si denun-

rapporto contrattuale, iniziato con lo Zolfo quale persona fisica, si trasferì, con il consenso dei Russotto,
in capo alla costituita società a responsabilità limitata. Invero, la Corte d’appello ha fatto applicazione del
principio secondo cui il contratto di appalto è a forma
libera e la cessione di esso ben può desumersi dal consenso, comunque manifestato, dalle parti. E nella specie
il consenso dei Russotto alla detta cessione è stato
tratto, ragionevolmente e motivatamente, dalla fattura
Movedil pagata dai Russotto per i lavori di cui è causa,
dal contenuto della difesa spiegata in altro giudizio e
dalla ultimazione dei lavori in data di molto successiva
alla costituzione della società.
Il ricorso può, quindi, essere avviato alla trattazione
in camera di consiglio, per esservi rigettato».
Considerato

che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

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cia la statuizione della Corte d’appello secondo cui il

che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorren-

suali sostenute dal controricorrente, che

liquida

in

complessivi euro 3.000, di cui euro 2.800 per compensi,
oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Rame, nella camera di consiglio della
V1-2 Sezione civile della Corte suprema di Cessazione,
il 22 gennaio 2014.

ti, in solido tra loro, al rimborso delle spese proces-

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