Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3916 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROGRAF SNC, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

Signor d.L.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

M. MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato DE COCCI BRUNO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RCS QUOTIDIANI SPA;

– intimata –

e sul ricorso n. 742/2006 proposto da:

RCS QUOTIDIANI SPA, in persona del suo Amministratore Delegato Dott.

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLI GIACOMO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITALE GILBERTO,

GOLINO SILVIA con procura speciale del dott. Notaio Giovanni

Ripamonti in Milano del 02/12/2005, rep. 160952;

– ricorrente –

e contro

PROGRAF SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 297/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 26/01/2005, depositata il

04/02/2005; R.G.N. 297/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

18/01/2010 dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;

udito l’Avvocato Bruno DE COCCI;

udito l’Avvocato Silvia GOLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per rigetto del ricorso principale,

assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale viene cosi’ ricostruito nella sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 15 giugno 1998 D.L.O., in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante di PROGRAF s.n.c., nonche’ di liquidatore di CAMPOSSELLE, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, R.C.S. EDITORI s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di L. 1.729.660.800, a titolo di risarcimento danni ex artt. 1337 e 1228 c.c.. Assumeva che la controparte aveva illegittimamente disdettato, a far tempo dal gennaio 1994, l’accordo quadro concluso il 15 maggio 1992, revocando gli ordini di grafica e di prestampa.

Resisteva la convenuta, che eccepiva la pendenza di altra causa avente lo stesso petitum e la stessa causa pretendi nonche’, nel merito, l’infondatezza dell’avversa pretesa. Nel corso del giudizio, peraltro, la domanda veniva notevolmente ridimensionata, posto che parte attrice limitava la richiesta di condanna alla somma di Euro 111.661,90, pari all’ammontare delle retribuzioni corrisposte da PROGRAF ai propri dipendenti nell’arco di un trimestre.

Con sentenza n. 5268, depositata il 14 maggio 2001, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda proposta da PROGRAF s.n.c., per litispendenza e rigettava quella proposta da D.L.O. in proprio e quale legale rappresentante di COMPOSSELE. Proposto gravame da PROGRAF, la Corte d’appello di Milano, in data 4 febbraio 2005, lo respingeva.

Cosi’ motivava il giudicante il suo convincimento.

L’assunto secondo cui nella causa precedentemente promossa contro R.C.S., e definita con sentenza ormai inoppugnabile, non si facesse alcun riferimento alla richiesta di risarcimento del danno costituito dagli esborsi sostenuti per pagare stipendi e contributi a maestranze rimaste inoperose per mancanza di lavoro, era destituito di fondamento. Del resto la stessa societa’ istante aveva implicitamente riconosciuto l’identita’ della causa petendi delle due domande, limitando il petitum a un’area asseritamente non azionata nell’altro giudizio. Posto allora che la pronuncia del Tribunale, che ne aveva escluso la spettanza, era stata confermata in appello con sentenza n. 2207 del 2003, non piu’ soggetta a impugnazione, l’infondatezza dell’an della pretesa attrice, cola’ accertata, precludeva in ogni caso anche la domanda azionata nel presente giudizio.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per Cassazione PROGRAF s.n.c., formulando sette motivi.

Resiste con controricorso R.C.S. QUOTIDIANI s.p.a. (gia’ EDITORI s.p.a.) che propone altresi’ ricorso incidentale condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale.

L’intimata ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti da PROGRAF s.n.c. e da R.C.S. QUOTIDIANI s.p.a. avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla ritenuta identita’ della causa petendi delle domande proposte nei due giudizi.

Riportate le conclusioni rassegnate nel procedimento chiusosi con la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2207 del 2003, evidenzia la societa’ che mai nessuna richiesta di risarcimento, riferibile all’interesse negativo, costituito dal pagamento delle retribuzioni, oggetto del presente giudizio, era stata cola’ avanzata, di modo che tra le due cause non solo non vi era identita’ di petitum, ma neppure di causa petendi.

1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla ritenuta operativita’ nella fattispecie del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Ribadisce all’uopo che oggetto del precedente giudizio era il risarcimento dell’interesse contrattuale positivo, costituto dai vantaggi che si sarebbero potuti ottenere e dai danni che sarebbero stati evitati in caso di esecuzione del contratto, laddove nella causa definita con la sentenza ora impugnata era stato chiesto il mero interesse negativo.

2.1 I motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondati.

Mette conto evidenziare che il giudice di merito, partito dall’assunto dell’identita’ del petitum dei due procedimenti, oltre che delle relative causae petendi, ha motivato la scelta operata in dispositivo rilevando che, anche a opinare diversamente – a ritenere cioe’ che i pregiudizi ora domandati non fossero gia’ compresi in quelli richiesti nell’altra causa – la proponibilita’ della presente azione era comunque inibita dal principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile: e invero, una volta esclusa con sentenza non piu’ soggetta a impugnazione la configurabilita’ dell’allegata responsabilita’ di R.C.S. per l’interruzione del programma negoziale, qualsivoglia danno connesso a tale condotta non poteva trovare tutela in sede giudiziaria.

2.2 Ora, le critiche svolte nei motivi in esame ruotano intorno a una surrettizia distinzione tra interesse contrattuale positivo e interesse contrattuale negativo che non ha alcun riscontro nel tenore delle domande azionate da PROGRAF. In realta’ la stessa impugnante, riportando pedissequamente le conclusioni rassegnate nell’uno e nell’altro giudizio, ha posto la Corte in condizione di apprezzare che oggetto di entrambi era l’asserita responsabilita’ precontrattuale di R.C.S..

Conseguentemente il danno di cui essa – ora e allora – ha chiesto il ristoro, non poteva che essere quello derivante dalla lesione del suo interesse a non iniziare trattative che le avevano, in tesi/fatto perdere tempo e procurato spese, e cioe’ il cosiddetto interesse negativo: id quod interest contractum initum non fuisse (confr. Cass. civ., 1, 13 ottobre 2005, n. 19883).

Deriva da tanto che correttamente il giudice di merito ha ritenuto la pretesa attrice preclusa dal passaggio in giudicato della statuizione di rigetto della pretesa originariamente azionata.

3.1 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per le ragioni che si andranno ad esporre, tutte le successive critiche.

Col terzo motivo PROGRAF deduce violazione dell’art. 1337 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo l’esponente in maniera incongrua il giudice a quo avrebbe affermato l’identita’ della causa petendi del presente giudizio e di quello gia’ deciso dalla Corte d’appello di Milano con la sentenza n. 2207 del 2003, laddove il giudice di seconde cure – quello della sentenza quivi impugnata – non era entrato nel merito della domanda proposta, volta a far valere la responsabilita’ precontrattuale di R.C.S..

3.2 Col quarto motivo la societa’ ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, e segnatamente sulla responsabilita’ precontrattuale di R.C.S. Ricapitolati gli esiti piu’ significativi della espletata istruttoria, l’impugnante torna a ribadire che la convenuta, recedendo ingiustificatamente dalle trattative, aveva palesemente violato la regola della correttezza, intesa come buona fede in senso oggettivo, imposta dall’art. 1337 c.c..

3.3 Col quinto mezzo PROGRAF denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale motivato in maniera meramente apparente in ordine alla responsabilita’ precontrattuale di R.C.S..

3.4 Col sesto motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla mancata e scorretta valutazione delle prove nel giudizio di appello, sulla responsabilita’ precontrattuale di R.C.S..

3.5 Col settimo mezzo infine denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 1226 c.c..

4.1 Tutti gli esposti motivi di ricorso inammissibili.

A ben vedere, infatti, con essi l’impugnante denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato esame nel merito, e al mancato accoglimento, della domanda di danni da responsabilita’ precontrattuale avanzata da PROGRAF, senza considerare che la Corte territoriale, avendo ritenuto la pretesa attrice preclusa dal giudicato formatosi in altro giudizio, si e’ correttamente astenuta da ogni scrutinio al riguardo.

Le censure sono pertanto assolutamente disarticolate rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, violando il principio per cui i motivi di ricorso devono avere carattere di specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata, con esatta individuazione, quindi, del capo di pronunzia oggetto di ricorso ed esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le allegate carenze motivazionali (confr. Cass. civ., 5, 3 agosto 2007, n. 17125).

In definitiva il ricorso deve essere rigettato, restando in tale statuizione assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato avanzato da R.C.S..

Segue la condanna della ricorrente PROGRAF s.n.c. al pagamento delle spese di causa.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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