Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3916 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/02/2017), n. 3916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3030/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
C.G. e P.L., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA SALARIA 58, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO
BIANCA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO
D’AULA, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3662/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA
CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione di primo grado che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti da C.G. e P.L. avverso gli avvisi di accertamento che ne avevano rideterminato, ai fini Irpef, i redditi, per l’anno di imposta 2008, in applicazione della presunzione di utili extrabilancio distribuiti ai soci dalla Dental life s.r.l., società di capitali a ristretta base.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che l’asserita presunzione di avvenuta distribuzione degli utili nelle società di capitali non legittima l’Agenzia delle Entrate ad un automatico ribaltimento in capo al singolo socio del maggior reddito accertato alla società, in proporzione alla quota di partecipazione in essa detenuta, prescindendo da qualsiasi riscontro circa la effettiva percezione dello stesso.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, su unico motivo.
I contribuenti resistono con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, i controricorrenti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., laddove la C.T.R. aveva ritenuto illegittimo l’utilizzo della presunzione di distribuzioni degli utili ai soci, posta a fondamento dell’accertamento emesso nei confronti dei contribuenti.
1.1. Il ricorso, ammissibile contrariamente a quanto dedotto in controricorso siccome corrispondente ai dettami di cui all’art. 366 c.p.c., è anche fondato.
In materia è, infatti, consolidato l’orientamento giurisprudenziale per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria; tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr. di recente e tra le tante Cass. n. 8032 del 24/07/2013; id. n. 24572 del 18/11/2014; id. n. 25271 del 28/11/2014). Si è, infatti, ripetutamente affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti.
1.2. Nella specie, la sentenza impugnata nel ritenere che, in caso di società a ristretta base partecipativa (circostanza non oggetto di contestazione), tale presunzione non fosse sufficiente ponendo a carico dell’Ufficio, altresì, l’onere di provare la reale percezione, pro quota da parte dei soci, del maggior reddito societario con ulteriori elementi gravi precisi e concordanti, si è discostata dai superiori principi.
2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, per nuovo esame anche delle ulteriori questioni ritenute assorbite, a diversa Sezione della CTR della Lombardia.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione alla quale demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017