Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3916 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 08/02/2022), n.3916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31496-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LA MORA SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SIRTE 28, presso lo

studio dell’avvocato SEBASTIANO CALDERONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO LETO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2547/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

29/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO

MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia – Messina ove ha confermato la pronuncia della CTP di Messina che ha annullato gli atti impositivi adottati nei confronti della contribuente ritenuta società di comodo;

che la società contribuente ha spiegato tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;

che con l’unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di società di comodo (non operative), segnatamente degli elementi integranti il presupposto normativo;

che, con riguardo al profilo di censura, in tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate alla L. n. 724 del 1994, art. 30, dalla L. n. 296 del 2006, permane la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita “ex lege”, non essendo a tal fine necessario esperire preventivamente il rimedio precontenzioso dell’interpello disapplicativo (Cass. n. 4946 del 2021; Cass. n. 28251 del 2021). Nella specie, la CTR non si è attenuta al principio enunciato, avendo ritenuto che la ricorrenza di una delle fattispecie individuate dal provvedimento reso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il n. 2008/23681, sulla base della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis, (quale introdotto dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 128, lett. f), giustificasse l’esonero dall’onere della prova contraria alla presunzione legale, là dove tale provvedimento si limita ad esonerare dall’onere della presentazione dell’istanza di interpello;

che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia – Messina, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

 

 

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