Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3916 del 08/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 08/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 08/02/2022), n.3916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31496-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
LA MORA SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SIRTE 28, presso lo
studio dell’avvocato SEBASTIANO CALDERONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO LETO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2547/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il
29/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO
MARIA FRACANZANI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia – Messina ove ha confermato la pronuncia della CTP di Messina che ha annullato gli atti impositivi adottati nei confronti della contribuente ritenuta società di comodo;
che la società contribuente ha spiegato tempestivo controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;
che con l’unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di società di comodo (non operative), segnatamente degli elementi integranti il presupposto normativo;
che, con riguardo al profilo di censura, in tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate alla L. n. 724 del 1994, art. 30, dalla L. n. 296 del 2006, permane la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita “ex lege”, non essendo a tal fine necessario esperire preventivamente il rimedio precontenzioso dell’interpello disapplicativo (Cass. n. 4946 del 2021; Cass. n. 28251 del 2021). Nella specie, la CTR non si è attenuta al principio enunciato, avendo ritenuto che la ricorrenza di una delle fattispecie individuate dal provvedimento reso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il n. 2008/23681, sulla base della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis, (quale introdotto dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 128, lett. f), giustificasse l’esonero dall’onere della prova contraria alla presunzione legale, là dove tale provvedimento si limita ad esonerare dall’onere della presentazione dell’istanza di interpello;
che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia – Messina, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022