Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3915 del 19/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3915 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: GIUSTI ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rap-
presentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Giovanni Montella e Fabrizio Imbardelli, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via di Porta Pinciana, n. 4;
– ricorrente contro
TORSI Avv. Ugo;
– intimato avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino in data 17
settembre 2012.
g2/TG(
Data pubblicazione: 19/02/2014
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
che il consigliere designato ha deposita-
to, in data 22 luglio 2013,
la seguente proposta di de-
finizione, ai sensi dell’art.
«Con ordinanza ex art.
ta il
17
settembre
380-bis cod. proc. civ.:
702-ter cod. proc. civ. pubblica-
2012,
all’esito di un procedimento
sommario di cognizione iniziato con ricorso del 6 aprile
2012, il giudice monocratico del Tribunale di Torino ha
condannato la società a r.l. D’Agostino Angelo Antonio
Costruzioni Generali al pagamento, in favore dell’Avv.
Ugo Torsi, della somma di euro 45.549,75, oltre accessori, a titolo di compenso per l’assistenza legale prestata in giudizi dinanzi al Tribunale di Torino.
Per la cassazione di questa ordinanza la società
D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali ha proposto ricorso, con atto notificato il
17
dicembre
2012,
sulla base di un motivo.
L’intimato Avv. Torsi non ha svolto attività difensiva
in questa sede.
L’unico motivo – con cui si denuncia la nullità della
sentenza per violazione dell’art.
tembre 2011, n. 150 – è fondato.
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14 del d.lgs. 1 0 set-
Ritenuto
Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, le
controversie, previste dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, in tema di liquidazione dei compensi
dovuti agli avvocati per prestazioni giudiziali sono de-
Cass., Sez. Un., 20 luglio 2012, n. 12609).
L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione
collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art.
50-quater
cod. proc.
civ. al successivo art. 161, comma primo, un’autonoma
causa di nullità della decisione.
Il ricorso può, quindi, essere avviato alla trattazione
in camera di consiglio, per esservi accolto».
Considerato
che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e
l’ordinanza Impugnata cassata;
che la causa deve essere rinviata al Tribunale di
Torino, in diversa composizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
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cise dal tribunale in composizione collegiale (cfr.
La Corte accoglie il ricorso,
cassa l’ordinanza im-
pugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torino, in diversa
composizione.
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 22 gennaio 2014.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della