Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3915 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26805-2005 proposto da:

SILOS & MANGIMI MARTINI SPA, (OMISSIS), in persona del Presidente

e legale rappresentante p.t. dott. M.E., considerato

domiciliato “ex lege” in Roma, presso Cancelleria Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO CLAUDIO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato CASANOVA STEFANIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALANDRELLA ANTONIO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5467/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione 2^, emessa il 30/10/2004, depositata il 23/12/2004; R.G.N.

3864/2001.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato MARTINO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA ANTONIETTA che ha concluso per accoglimento 1 motivo,

assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 18.3.97 la Ditta Silos e Mangimi Martini s.p.a., premesso che nel dicembre 1995, su sollecitazione di B. R., aveva definito l’acquisto in (OMISSIS) di un certo quantitativo di mais; che il B. aveva garantito il buon fine dell’operazione; che essa esponente aveva provveduto, in esecuzione del contratto, ad inviare una nave al porto di Galatei per il carico della merce; che l’8.5.96 la ditta (OMISSIS) T & C International di Bucarest aveva comunicato dì non potere onorare il contratto;

conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo il B. per sentirlo dichiarare unico responsabile dei danni subiti e condannare di conseguenza al risarcimento degli stessi, quantificati in L. 200.881.745, dando atto di un acconto di L. 50.000.000.

Il convenuto contestava la fondatezza delle avverse domande.

Il Tribunale adito, con sentenza 19.4.00, rigettava le domande attrici, e, proposto appello dalla ditta Silos e Mangimi Martini, resistito dall’appellato B., la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 23.12.04, rigettava il gravame.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ditta Silos e Mangimi Martini, con tre motivi, mentre l’intimato B. ha resistito al gravame mediante controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato in atti una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente la violazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 112, 324, 343 e 346 c.p.c. nonchè motivazione contraddittoria e comunque insufficiente su un punto decisivo, avendo la Corte di merito erroneamente qualificato il rapporto tra le parti come “fideiussione” anzichè come “promessa del fatto del terzo”, nonostante che tale seconda qualificazione, ritenuta dal primo giudice, non fosse stata fatta oggetto di alcuna censura.

La questione posta dalla doglianza in oggetto riguarda la possibilità o meno che aveva la Corte di merito di procedere alla indagine circa la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, sollecitata dall’appellato, senza che da quest’ultimo fosse stato proposto un appello incidentale.

La risposta al quesito, così posto, non può che essere positiva, atteso che il B. non era tenuto a proporre appello incidentale avverso la decisione che lo aveva visto comunque vittorioso, sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte nella sua comparsa di risposta e nonostante che il primo giudice non avesse esaminato le sue eccezioni.

Infatti, nessun pregiudizio era derivato in concreto al B., in quanto, a prescindere dal rigetto della domanda attrice sotto il profilo dell’aspetto risarcitorio, la qualificazione della domanda stessa quale promessa del fatto del terzo aveva comportato che, in mancanza di prove sull’inadempimento del B. stesso, fosse ritenuto che la società attrice avesse diritto ad un indennizzo, non liquidato in difetto di una relativa domanda.

La Corte di merito ha, quindi, ritenuto giustamente che le eccezioni riproposte dal B. in sede di appello (nullità della fideiussione prestata e decadenza dell’odierna ricorrente dal diritto di escutere la garanzia) non necessitassero della proposizione di apposito appello incidentale, essendo risultato il B. in ogni caso totalmente vittorioso (v. Cass. sez. lav., 18.2.2004, n. 3195), e che tali eccezioni presupponessero ineluttabilmente una qualificazione giuridica del rapporto tra le parti quale fideiussione, diversa da quella fatta dal primo giudice, ed oggetto peraltro di espressa richiesta da parte del B. nel suo atto di costituzione nel giudizio d’appello, a ribadire invero una eccezione, intesa questa quanto meno in senso lato, già sollevata in primo grado (v. sentenza impugnata a pag. 10).

Nè può ravvisarsi sul punto in oggetto la denunciata contraddittorietà della motivazione, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, anche la questione della qualificazione giuridica del rapporto, ove venga presupposta da eccezioni la cui proposizione nel giudizio d’appello sia consentita a prescindere dalla necessità di un appello incidentale, non può che restare soggetta alla stessa disciplina e, quindi, rientrare tra le questioni da decidere da parte della Corte territoriale indipendentemente dalla proposizione del gravame incidentale.

Del resto, la stessa ricorrente nella seconda parte dell’appello aveva escluso sia la nullità dell’eventuale fideiussione che la decadenza eccepita ex adverso, lasciando perciò sostanzialmente aperta la questione relativa alla qualificazione giuridica del rapporto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta il vizio di motivazione assolutamente contraddittoria su un punto decisivo, nonchè la violazione dell’art. 115 c.p.c. e artt. 1381, 1406 e segg.

c.c., avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che anteriormente alla garanzia assunta dal B. già sussistesse una valida ed efficace obbligazione della T&C International nei confronti di essa ricorrente per la fornitura di mais e che ciò fosse avvenuto per essere la T&C medesima subentrata nel contratto già in corso tra la ricorrente stessa e la B&C Farmer.

Tale motivo non è fondato.

La sentenza impugnata, per giustificare la qualificazione giuridica del rapporto tra le parti come fideiussione, ha evidenziato i seguenti punti in fatto: a) la B&C si era obbligata a vendere alla ricorrente un certo quantitativo di mais con contratto di vendita dell’11.12.1995; b) la Silos e Mangimi Martini il 14.2.1996 aveva accettato il subentro della T&C alla B&C quale parte venditrice del suddetto contratto di vendita, sostituendo di conseguenza il beneficiario della linea di credito costituita presso una banca rumena come mezzo di pagamento del corrispettivo della vendita stessa; e) che sempre alla stessa data del 14.2.1996 era stato richiesto dall’odierna ricorrente al B. di “assumersi personalmente la responsabilità dell’invio della nave”, garanzia fornita in pari data dal B. a mezzo fax.

Per ciascuno dei punti in questione la Corte di merito ha fatto specifico riferimento ad un documento allegato in atti, così indicando le fonti del proprio convincimento, per cui la conclusione finale, che cioè “l’accordo concluso tra le parti il 14 febbraio 1996, come eccepito già in primo grado dal B., va qualificato come un contratto di fideiussione (artt. 1936 e segg.) e non già come promessa del fatto del terzo” (v. pag. 10 della sentenza), risulta pienamente giustificata sulla base di una valutazione degli elementi di fatto, acquisiti in atti, che è sorretta da una valida e congrua motivazione.

Infatti, a questa Corte non è consentito di riesaminare il merito della causa, spettandole solo il potere di controllare l’esposizione dei motivi del convincimento espresso dal giudice di merito al fine di stabilire che questo sia il risultato di un processo logico immune da lacune e contraddizioni insanabili e che siano stati esaminati i punti decisivi della controversia.

3. Anche il terzo motivo – con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2966 c.c. in relazione agli artt. 1957 e 1936 e segg. c.c., nonchè motivazione assolutamente contraddittoria su un punto decisivo, per avere la Corte di merito ritenuto erroneamente fondata l’eccezione di decadenza dal diritto di escutere la fideiussione prestata dal B., nonostante l’avvenuto riconoscimento da parte di quest’ultimo di tale diritto per effetto del suo versamento di L. 50 milioni eseguito nell’aprile del 1996 – non è fondato.

Ed invero, la sentenza impugnata, con motivazione logica ed esente da errori giuridici, ha spiegato le ragioni per le quali detto versamento, diretto a sollevare la ricorrente da una parte delle spese sostenute per il ritardo nell’imbarco della fornitura di mais acquistata, non potesse considerarsi incompatibile con la volontà del B. di avvalersi dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., facendo correttamente riferimento al fatto che il versamento in questione risulta pacificamente eseguito in epoca anteriore alla scadenza dell’obbligazione garantita.

Infatti, il riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza intanto ha un significato giuridicamente rilevante solo in quanto sia eseguito dal fideiussore in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale, non potendosi concettualmente parlare di una causa impeditivi in relazione ad una decadenza non ancora maturata.

4. Il ricorso va, quindi, rigettato, con conseguente condanna della resistente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore di controparte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA