Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3915 del 16/02/2018

Cassazione civile, sez. I, 16/02/2018, (ud. 18/01/2018, dep.16/02/2018),  n. 3915

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale per i minorenni (d’ora in avanti solo TM) di L’Aquila, dopo il suo affidamento ai servizi sociali e il collocamento in una casa famiglia, ha dichiarato con sentenza, su richiesta del PM, lo stato di adottabilità del minore D.S.M. (nato il (OMISSIS) dalla signora D.S.V.). Ciò perchè: a) la madre, affetta da deficit cognitivo grave, non si sarebbe neppure accorta della gravidanza ed il bambino, partorito in casa, era nato con l’aiuto di una vicina; b) il padre era rimasto ignoto (negando la paternità la persona indicata dalla madre); c) l’intero nucleo familiare aveva accusato rilevanti problemi, ostativi alla sostituzione della genitrice, a cominciare dal fatto che non si erano accorti della gravidanza di V., sebbene convivente.

1.1. In particolare, nei riguardi della madre del minore, a cui era stata diagnosticata “una depressione reattiva, con compromissione dell’equilibrio emotivo e con tendenza alla chiusura in se stessa ed a sviluppare fantasticherie autistiche”, dopo il collocamento del piccolo nella casa famiglia, era stato osservato una mancanza di affetto ed emotività verso il figlio cosicchè si era notato che Ella aveva avuto bisogno del personale della struttura per potersi relazionare con il figlio e perciò il CTU aveva concluso per una Sua assoluta carenza di capacità genitoriale minima, neppure utile in funzione dell’accudimento primario (nutrizione, rapporto veglia-sonno, ecc.) del bambino.

1.2. Nei riguardi della famiglia era emerso che: a) il nonno, disoccupato e pregiudicato, non era mai andato a trovare il nipote; b) la nonna, del pari disoccupata, aveva effettuato sporadiche ed inconcludenti visite (prive di attività interattive, limitandosi a fotografare il nipotino); c) lo zio materno A., di 24 anni, impegnato durante il giorno nel proprio lavoro, secondo il CTU era immaturo per l’educazione del nipote sicchè avrebbe dovuto delegare alla sorella ed ai genitori l’attività propria.

2. Avverso tale decisione hanno proposto appello D.S.V., la madre, D.S.A., lo zio, e D.S.S. e D.F.P., i nonni del piccolo.

2.1. Nel giudizio sono intervenuti il PG presso la Corte d’Appello e il curatore speciale del minore, che hanno chiesto il rigetto de reclamo.

3. La Corte d’Appello (d’ora in avanti solo CA) de L’Aquila ha respinto il gravame.

4. Essa ha ricostruito lo svolgimento del procedimento e ha concordato con le richieste del PG e del Curatore speciale, osservando che:

a) la madre, affetta da ritardo mentale (sebbene di tipo lieve), non era in grado di assicurare una capacità genitoriale, anche minima; b) i nonni, anziani e disoccupati, anche loro affetti da deficit cognitivi, apparivano disinteressati al nipote e del tutto inaffidabili oltre che privi di un rapporto significativo con il nipotino; c) lo zio, unico soggetto con IQ nella norma, vivendo con i genitori e la sorella ed essendo occupato fino all’ora di pranzo, lasciava facilmente prevedere che avrebbe delegato i compiti di cura e vigilanza ai propri familiari. Peraltro, egli stesso appariva oltre che immaturo anche instabile, avendo una personalità debole e non volendo prendere atto dei limiti cognitivi e personali dei suoi familiari.

4.1. La Corte territoriale, pertanto, ha escluso che la situazione familiare in osservazione potesse evolversi favorevolmente nei tempi, necessariamente contenuti, nei quali il bambino dovrebbe uscire dalla precarietà in cui attualmente vive per poter crescere in modo sano ed equilibrato.

5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione D.S.A., D.S.S. e D.F.P., con tre mezzi di impugnazione.

7. Il Curatore speciale ha resistito con controricorso.

8. Il PG non ha svolto difese.

9. All’udienza del 29 maggio 2017 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio con la notifica del ricorso alla madre del minore, la signora D.S.V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (violazione ed errata applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 8) i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza abbia dichiarato lo stato di abbandono del minore senza considerare ed accertare la necessaria situazione di grave carenza di cure materiali e morali da parte dei genitori e dei parenti più stretti.

2. Con il secondo (violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 15) i ricorrenti si dolgono del fatto che non si sia verificata l’impossibilità dell’assunzione di un ruolo genitoriale da parte dell’intera famiglia d’origine con l’aiuto ed il sostegno dei servizi sociali.

3. La Corte non avrebbe considerato il fatto che lo zio, intellettualmente normale, per quanto giovane, avrebbe un’età sufficiente per essere preferito rispetto alla scelta dell’adozione del nipote, se del caso con il sostegno dell’apparato pubblico, utile ad integrare quella ipotizzata incapacità dei nonni.

4. Con il terzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 15) i ricorrenti si dolgono del fatto che sia stato dichiarato lo stato di adottabilità nonostante la piena e concreta disponibilità offerta dai servizi sociali che sarebbero stati sollecitati dallo zio, A., a redigere un progetto di sostegno nel suo ruolo di candidato affidatario, ciò che sarebbe indice di maturità.

5. Le tre censure, tra di loro strettamente connesse, possono essere trattate congiuntamente ed accolte anche se solo in relazione alla figura del ricorrente D.S.A. (non anche per i due restanti, relativamente ai quali il ricorso è infondato), per le ragioni che seguono.

6. Con esse, anzitutto, nella sostanza, i ricorrenti D.S.S. e D.F.P. (ossia i nonni del piccolo M.) chiedono, anche in relazione a loro medesimi (oltre che a favore del figlio A., con loro co-ricorrente), un riesame del merito delle valutazioni e degli accertamenti compiuti dai giudici, i quali sono giunti alla medesima conclusione svolgendo un ragionamento analitico, articolato, diffuso e persuasivo.

6.1. Gli uffici giudiziari minorili, infatti, hanno correttamente osservato il canone ermeneutico, più volte prescritto da questa Corte, secondo cui “Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono” (Sez. 1, Sentenza n. 6137 del 2015).

6.2. L’esito negativo dell’esperimento dell’attività di sostegno è stato ampiamente documentato e motivato, con un ragionamento del tutto convincente in relazione a tutti i componenti del nucleo familiare D.S. se si eccettua l’unico, reputato astrattamente capace di curare il nipote, ossia lo zio, sulla quale figura si tornerà a breve.

6.3. I nonni, pure essi – come si è detto – ricorrenti in questa sede, sono anziani e disoccupati, anche loro sono risultati affetti da deficit cognitivi ma, soprattutto, sono apparsi disinteressati al nipote e del tutto inaffidabili, oltre che privi di un rapporto significativo con il bambino.

6.4. In particolare: a) il nonno, disoccupato e pregiudicato, nel periodo di osservazione, non è mai andato a trovare il nipote; b) la nonna, del pari disoccupata, ha effettuato sporadiche ed “inconcludenti” visite (con una presenza valutata priva di capacità interattiva, essendosi la stessa limitata a fotografare il nipotino).

6.5. In sostanza, il giudizio (negativo, in rapporto ai tempi di cresciuta) sull’inidoneità dei nonni, considerati i tempi di intervento sul minore, non risulta minimamente smentito dalle generiche critiche svolte dai ricorrenti, sicchè il ricorso, nella parte che li riguarda, deve essere respinto, perchè del tutto infondato.

7. Diverso è invece il caso dell’altro ricorrente, il signor D.S.A., zio del minore, atteso che la valutazione della sua figura non è stata valutata con riferimento a fatti oggettivamente osservati e a profili certi che devono caratterizzare l’osservazione delle figure vicariali chiamate a sostituire validamente la figura genitoriale gravemente carente delle necessarie capacità.

7.1. La sentenza impugnata, infatti, che pure riconosce una capacità intellettiva nella norma, afferma che Egli è troppo giovane, “immaturo” e impegnato nel suo lavoro, sì che finirebbe per delegare i suoi compiti al contesto familiare negativamente scrutinato, senza che tuttavia nei confronti dello stesso sia stata ipotizzata e verificata la possibilità d’intraprendere un percorso di sostegno, agevolativo del suo rapporto con il bambino, anche nelle ore di lavoro.

7.2. Nella sostanza il giudizio negativo sulla sincerità del tentativo posto in essere da tale persona, non è stato espresso sulla base di una osservazione circostanziata e, soprattutto, è stato enunciato senza un pronostico, obiettivamente dato, sulla sua crescita personale come vicario, ovviamente nei tempi consentiti dalle urgenti necessità di maturazione del piccolo, il quale – come di rigore – deve essere posto in grado di divenire un bambino in fase prescolare, prima, scolare poi ed un adulto, infine, capace di autodeterminarsi e prendere un posto nella società.

7.3. La valutazione delle capacità genitoriali sostitutive da parte di tale stretto parente con esse non può essere svolta soltanto in rapporto alla sua condizione di lavoratore dipendente, senza considerare se, agevolato anche in un contesto di sostegno pubblico (ossia, con l’intervento di sostegno da parte dei servizi sociali), egli, compatibilmente con i tempi necessari alla formazione della personalità di M., possa costituire per il piccolo la figura dominante ora mancante e assicurare al bambino una cura ed una protezione adeguate alla sua capacità di crescita.

7.4. Riguardo alla delicatissima materia dei diritti personalissimi inerenti il rapporto di filiazione, sia con riferimento al minore dichiarato come adottabile che a quella dei suoi genitori, privati della relativa potestà-responsabilità, ampiamente considerati dalla stessa Corte EDU in diverse pronunce riguardanti l’Italia (Provv. 21/10/2008 Grande Camera, Caso: CLEMENO e altri contro ITALIA; Provv. 13/01/2009 Seconda Sezione, Caso: TODOROVA contro ITALIA; Provv. 27/04/2010 Seconda Sezione, Caso: BARELLI contro ITALIA; Provv. Zhou c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 21 gennaio 2014) è da considerare con particolare rilievo la richiesta valutazione delle acquisizioni sia relative alla personalità dei genitori e sia quelle riguardanti le figure vicariali dei parenti più stretti, ottenute per mezzo dei servizi sociali e della loro elaborazione, se del caso valutata con CTU, dagli Uffici Giudiziari minorili, forti della loro rilevantissima esperienza e capacità di discernimento matura sul campo dell’osservazione quotidiana.

7.5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in parte qua (ossia solo con riferimento al ricorso del signor D.S.A.) in applicazione del seguente principio di diritto:

in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori siano considerati privi delle capacità genitoriali, un giudizio altrettanto negativo sugli stretti parenti, in rapporti significativi con il bambino, deve essere formulato attraverso la considerazione di dati oggettivi, osservazioni e disponibilità rilevate dai servizi sociali, che hanno avuto contatti con il bambino e monitorato anche il suo stretto ambito familiare, con una valutazione della personalità e della capacità educativa e direttiva del minore posseduta dai componenti di quello, se del caso anche per il tramite di un consulente tecnico esperto nella materia, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti dall’esito finale del giudizio e del principio secondo cui l’adozione ultrafamiliare deve considerarsi come approdo estremo.

8. In conclusione, il ricorso proposto dal signor D.S.A. è complessivamente fondato e va, pertanto, accolto (diversamente da quello dei nonni che, come già detto, deve essere respinto) e la sentenza cassata in parte qua con rinvio alla stessa Corte territoriale che, facendo applicazione dell’enunciato principio, provvederà ad un riesame della controversia.

9. Le spese processuali relative ai soccombenti, vertendosi in un lacerante caso di adottabilità di un minore figlio e della valutazione di un controverso contesto familiare, devono essere integralmente compensate dandosi atto dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato.

PQM

Accoglie il ricorso proposto da D.S.A.; respinge quello di D.S.S. e D.F.P.; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa composizione. Compensa le spese di questa fase, relative al ricorso respinto, tra le parti del giudizio e, in relazione ad esso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA