Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3915 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2019, (ud. 08/01/2019, dep. 11/02/2019), n.3915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 26307-2013 proposto da:

INARCASSA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA INGEGNERI E

ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 9, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO LUCIANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 8,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ROSI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

INARCASSA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA INGEGNERI E

ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 9001/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/11/2012, R.G.N. 10686/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine per il rigetto del ricorso principale e del ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato MASSIMO LUCIANI;

udito l’Avvocato GISMPIRTO LAURINO per delega Avvocato FRANCESCO

ROSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 2012, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato INARCASSA-Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, al pagamento, in favore dell’ingegnere P.S., delle differenze pensionistiche calcolate al lordo delle imposte, dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2007, oltre interessi legali, previa detrazione del debito per contributi omessi, sanzioni e interessi nei confronti di INARCASSA.

2. La Corte di merito premetteva che il professionista aveva agito per l’accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia sin dal 1 giugno 1998 (compiuta l’età pensionabile il (OMISSIS)), e non dalla successiva data del 19 aprile 2004 (epoca di presentazione della domanda di pensione), come stabilito dalla Cassa, e per l’importo pensionistico maturato al netto di debiti per contributi e sanzioni, chiedendo la condanna di INARCASSA al pagamento della somma complessiva di Euro 49.703,00 oltre interessi; che INARCASSA, svolgendo domanda riconvenzionale, aveva chiesto il pagamento dei contributi non versati negli anni successivi al 1994, per Euro 65.824,31, e delle sanzioni relativamente agli anni 1993-2004, pari ad Euro 33.655,30; che il primo giudice, all’esito della consulenza contabile, aveva condannato il predetto professionista al pagamento della somma di Euro 10.808,20 per contributi e sanzioni ancora dovuti.

3. Sul gravame del professionista, che ravvisava errori giuridico-contabili nell’accertamento dell’entità della pensione maturata e del credito vantato nei confronti di INARCASSA, per il mancato computo del supplemento di pensione dovuto per i pensionati dediti all’esercizio dell’attività professionale pur dopo il pensionamento, la Corte di merito, escluso che si trattasse di domanda nuova in appello, riteneva l’attività professionale svolta dopo il pensionamento costituire circostanza pacifica tra le parti, e della quale tenere conto, in applicazione della disciplina normativa primaria dettata dalla L. n. 6 del 1981, art. 2, commi 6 e 7, nella determinazione dell’importo pensionistico in ragione della richiesta della Cassa degli ulteriori versamenti contributivi da effettuare per il periodo successivo al pensionamento, con la conseguenza che, per il riconoscimento del computo della pensione supplementare, non fosse necessaria una specificazione o richiesta da parte del professionista, non trattandosi di beneficio previdenziale con accertamento di fatti costitutivi nuovi o diversi rispetto a quelli già espressi nell’atto introduttivo del giudizio, sibbene di un peculiare metodo di calcolo del giusto importo pensionistico per l’attività professionale ancora in corso.

4. Precisava, inoltre, la Corte di merito che la pensione di vecchiaia, calcolata dall’ausiliare officiato in giudizio, con decorrenza dal 1 giugno 1998, come specificamente statuito dal primo giudice, non era stata gravata da INARCASSA con specifico motivo di gravame, sicchè era da ritenere irretrattabile la decorrenza da quella data e stabiliva che non poteva darsi ingresso alla richiesta di INARCASSA di applicazione di una disciplina introdotta dopo il 1 gennaio 2004, solo perchè la domanda (di pensione) era successiva; inoltre, quanto al sistema di calcolo relativo ai supplementi quinquennali ex art. 42, comma 8 Statuto della Cassa, in quanto fatto estintivo, ex art. 2697 c.c., comma 2, da allegare e provare tempestivamente, non era risultato assolto alcun onere da parte della Cassa, tardivamente costituitasi in giudizio; inoltre, la normativa secondaria, invocata dalla Cassa, non poteva prevalere sulla normativa primaria di cui alla L. n. 6 del 1981, art. 2.

5. Avverso tale sentenza ricorre INARCASSA, con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria; l’intimato resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a tre motivi, cui a sua volta resiste INARCASSA con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo nullità della sentenza e violazione di legge, INARCASSA si duole che la Corte di merito, pur ammettendo che in primo grado si sia discusso soltanto della pensione di vecchiaia, della quale il professionista aveva chiesto la liquidazione e sul cui importo si era svolto il contraddittorio, senza alcun riferimento ai pretesi supplementi derivanti dall’esercizio della professione dopo il pensionamento, non abbia considerato domanda nuova quella inerente al computo, nel credito del professionista, anche dei supplementi di pensione previsti per l’ingegnere che, pensionatosi, continui a svolgere attività professionale e a versare i contributi.

7. Assume la ricorrente principale che, non rilevando che fosse pacifico, in fatto, lo svolgimento di attività professionale dopo il pensionamento, la questione di diritto dell’eventuale maturazione dei supplementi di pensione non era stata introdotta neppure in via incidentale e che la debenza dei supplementi comportava un ampliamento del petitum e del thema decidendum, al pari della questione della cadenza temporale, biennale o quinquennale, di maturazione dei supplementi in ragione della disciplina applicabile ratione temporis alla pensione supplementare.

8. Il motivo è inammissibile.

9. A parte il rilievo che, nella peculiare vicenda all’esame, in realtà non si trattava d’una domanda, ma di un’eccezione, quanto alla sua asserita novità, contestata dal controricorrente, si noti che il motivo svolto da INARCASSA non è autosufficiente perchè non allega il ricorso introduttivo di lite per dimostrare la veridicità del proprio assunto.

10. In senso stretto, è qualificabile come domanda giudiziale soltanto la pretesa fatta valere in giudizio per conseguire un bene della vita, id est un effetto di giudicato favorevole, pretesa solo in relazione alla quale sorge l’obbligo di pronuncia ai sensi dell’art. 112 codice di rito.

11. Il divieto di nova sancito dall’art. 437 c.p.c. riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò vuoi per il combinato disposto con l’art. 416 c.p.c. (che parla di onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, decadenza che verrebbe frustrata se le contestazioni potessero svolgersi anche soltanto in appello), vuoi perchè nuove contestazioni, in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d’appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale (civile e penale) e altererebbe la parità delle parti esponendo l’altra parte – a fronte della tardiva contestazione effettuata solo in appello – all’impossibilità di chiedere l’assunzione di quelle prove cui, in ipotesi, aveva rinunciato ormai confidando nella mancata contestazione ad opera dell’avversario (v., per tutte, Cass. 28 febbraio 2014, n. 4854 e i precedenti ivi richiamati).

12. La sentenza impugnata, tuttavia, nella peculiare vicenda all’esame, ha qualificato i supplementi di pensione – pretesi in considerazione dell’esercizio di attività professionale dopo il pensionamento di vecchiaia e opposti, dal professionista, al credito vantato da INARCASSA per contributi e sanzioni – in termini di maggiorazione della pensione e mero calcolo matematico; ha assunto come ostativa alla necessità di una specificazione o richiesta del professionista l’estraneità, al detto computo, della natura di beneficio previdenziale per il quale sarebbe occorso, invece, accertare fatti costitutivi nuovi e/o diversi rispetto a quelli già espressi nell’atto introduttivo; ha valorizzato esclusivamente il dato di fatto della continuazione dell’attività professionale per il periodo successivo al pensionamento, un preteso automatico incremento della pensione di vecchiaia per la prosecuzione dell’attività professionale, la richiesta, ad opera della Cassa, del versamento dei contributi per il periodo successivo al pensionamento.

13. La motivazione della Corte territoriale risulta in contrasto con il disposto normativo che richiede, in via generale, per qualunque trattamento pensionistico, una domanda e tanto vale anche per i trattamenti erogati dalla Cassa alla stregua della L. n. 6 del 1981, art. 1 che recita: “Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto” (sul principio della domanda, nel senso che il diritto alla prestazione è subordinato, ai fini della validità dell’efficacia, all’assolvimento di oneri di comportamento da parte dell’interessato, ed in particolare ad un atto di iniziativa dell’assicurato, in mancanza del quale l’ente non può provvedere, v. Cass. 24 maggio 2004, n.9941 e Cass. 9 maggio 2016, n.9290).

14. E che tanto valga anche per i supplementi di pensione per attività professionale svolta dopo il pensionamento di vecchiaia deriva dalla natura di prestazione supplementare rispetto alla pensione di vecchiaia che, per accedere al trattamento pensionistico di base del pensionato, di per sè idoneo a garantire il soddisfacimento del diritto alla previdenza sociale ex art. 38 Cost., e per essere altro dal trattamento base, deve essere oggetto di rituale domanda alla stregua della quale andranno, poi, verificati i requisiti costitutivi per beneficiare del trattamento supplementare, impregiudicato il diritto alla pensione di vecchiaia al quale accede.

15. Così corretta la motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., del ragionamento giuridico svolto dalla Corte di merito intorno al nucleo essenziale della statuizione, il mezzo d’impugnazione si rivela comunque inammissibile perchè il già rilevato difetto di allegazione del ricorso introduttivo di lite ridonda nei profili dell’azionabilità e proponibilità della domanda, o eccezione, del professionista volta al riconoscimento dei supplementi della pensione di vecchiaia che la Cassa abbia negato, in sede amministrativa, rimanendo sul piano meramente descrittivo l’esposizione della parte ricorrente secondo cui il professionista, nell’atto introduttivo, si sarebbe limitato a calcolare l’ammontare dei supplementi di pensione senza indicare, in alcun modo, le ragioni sottese all’an debeatur dei detti supplementi, diversamente da quanto articolato in sede di appello.

16. Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 436 c.p.c. e art. 25, comma 6 Statuto di INARCASSA, nonchè contraddittorietà della motivazione, la parte ricorrente censura la sentenza gravata per la ritenuta maturazione dei supplementi di pensione a cadenza biennale anzichè quinquennale.

17. Quanto al profilo di censura incentrato sulla contraddittorietà della motivazione, va ribadito che esso – deducibile, peraltro, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, come enunciato dalla parte ricorrente – concerne esclusivamente le ricostruzioni fattuali o, al più, le ricostruzioni fattuali in relazione alle norme applicabili, giammai l’interpretazione o l’applicazione delle norme di diritto giacchè la contraddizione o l’erroneità del mero ragionamento giuridico non importa cassazione della sentenza ma, come già visto nei paragrafi che precedono, correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, u.c. codice di rito.

18. In ordine, poi, alla violazione dell’art. 436 c.p.c. e art. 25, comma 6 Statuto dell’Ente, nel testo vigente alla data del 19 aprile 2004, applicabile ratione temporis, la censura è da un lato non autosufficiente, d’altro infondata.

19. Invero, poichè la Corte territoriale non afferma espressamente che il calcolo del CTU accolto in sentenza abbia effettivamente parlato di cadenze biennali anzichè quinquennali dei supplementi, il ricorso avrebbe dovuto trascrivere l’affermazione sul punto contenuta nell’elaborato peritale e non già il mero quesito posto all’ausiliare: di qui il difetto di autosufficienza.

20. D’altro canto, come detto, è dirimente osservare che la censura è comunque infondata. E’ pur vero che l’invocata applicazione dell’art. 25, comma 6 Statuto di INARCASSA costituisce non già eccezione, ma mera difesa, come tale proponibile anche ex novo in ogni stato e grado del giudizio, ma quella che la ricorrente principale invoca è un’inammissibile applicazione retroattiva del nuovo testo del proprio Statuto. Infatti, anche per le norme di rango secondario vale l’art. 11 preleggi, comma 1 (cfr., da ultimo e per tutte, Cass. n. 21867 del 2018) e nel caso di specie lo stesso ricorso principale riconosce, a pag. 15, che il pensionamento del P. e il successivo esercizio della professione rilevanti ai fini della maturazione dei supplementi erano anteriori alla modifica statutaria del cit. art. 25, comma 6.

21. L’affermazione contenuta poi in ricorso circa la derogabilità della legge ad opera dello Statuto in questione, pur astrattamente esatta in virtù della delegificazione della materia, resta però irrilevante ai presenti fini vista l’irretroattività della modifica statutaria invocata da INARCASSA.

22. Con il terzo mezzo la ricorrente principale deduce nullità della sentenza per contraddittorietà fra motivazione e dispositivo, per avere la motivazione della sentenza accertato il complesso compendio debitorio-creditorio al lordo delle imposte, con condanna ad adempiere a carico del soggetto effettivamente risultante, all’esito della descritta operazione contabile, debitore nei confronti della controparte, e non cristallizzato, e statuito, sulle esatte cifre, come indicate, invece, nel dispositivo.

23. Il motivo è infondato perchè, in realtà, ad onta della formulazione della rubrica del motivo di doglianza, la censura sollecita un riesame, nel merito, dei conteggi e si duole d’un calcolo del credito previdenziale che, doverosamente, è stato effettuato sempre e soltanto al lordo (come prescritto dalla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte).

24. Passando, ora, alla disamina del ricorso incidentale, con il primo motivo, deducendo error in procedendo, violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente incidentale critica la Corte di merito per avere ammesso la produzione d’un documento nuovo, consegnato all’ausiliare da INARCASSA, e non prodotto nel giudizio di primo grado.

25. Il motivo è infondato.

26. Quand’anche si fosse trattato davvero d’un documento nuovo, e non d’un mero aggiornamento di dati come argomenta la Corte territoriale, ad ogni modo l’acquisizione discrezionale, anche d’ufficio, ex art. 437 c.p.c., comma 2, d’un documento decisivo è insindacabile in sede di legittimità.

27. Il secondo mezzo del ricorso incidentale, con il quale si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, omesso esame del secondo motivo di appello concernente particolari modalità di calcolo e, in specie, il pagamento delle contribuzioni a tutto il 1999, è irritualmente formulato, giacchè la parte avrebbe dovuto svolgere una censura rientrante nel paradigma dell’error in procedendo, ed è inammissibile perchè, comunque, sollecita un non consentito riesame nel merito.

28. Infine, il terzo mezzo, rubricato come omessa indicazione in sentenza della decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è da un lato inammissibile perchè la censura è enunciata nella rubrica del motivo e con essa si chiude, non risultando minimamente svolti argomenti di gravame da offrire al vaglio della Corte di legittimità; dall’altro la doglianza è comunque infondata perchè spettano i soli interessi e questi sono stati quantificati a tutto il 31 dicembre 2007; per il periodo successivo decorrono come per legge, senza bisogno di apposita statuizione giurisdizionale; nè la sentenza impugnata ha statuito (e sarebbero stato erroneo se l’avesse fatto) che gli interessi si sarebbero dovuti fermare alla sola data del 31 dicembre 2007.

29. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

30. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate.

31. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico di entrambe le parti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale e ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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