Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3914 del 29/02/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3914 Anno 2016
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 9072-2014 proposto da:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (già MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI) 80230390587, in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, da cui è rappresentato e difeso per legge ;
– ricorrente –

2015

contro

2436

VIDOTTI ATTILIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 116/2013 della CORTE D’APPELLO

1

Data pubblicazione: 29/02/2016

di TRIESTE, depositata il 26/02/2013, R.G.N. 696/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2015 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità del ricorso;

2

Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per

Svolgimento del processo

Con la sentenza n.116/13 depositata in data
2013,

26 febbraio

la Corte d’Appello di Trieste accoglieva l’appello

proposto da Attilio Vidotti nei confronti del Ministero

Udine, pronunciata tra le parti. Con quest’ultima era
stata respinta l’opposizione spiegata dal Vidotti avverso
una cartella esattoriale, relativa al pagamento, in favore
del Ministero, della somma di C 7.900,00 per il mancato
versamento di contributi per l’esercizio di una licenza
ponte radio.
Il giudice d’appello ha, invece, ritenuto che l’appellante
non fosse tenuto a versare i contributi pretesi per il
periodo 2003-2006, in ragione di un’interpretazione della
normativa di riferimento (in particolare del D.M. 30
gennaio 2002), diversa da quella adottata dal primo
giudice.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, già Ministero delle
Comunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore, propone
ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato
motivo.
L’intimato Vidotti non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è inammissibile per tardività.

3

delle Comunicazioni contro la sentenza del Tribunale di

Al riguardo, va rilevato che per le controversie di
opposizione all’esecuzione non trova applicazione la
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai
sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 e 92

n. 12.
Detta inoperatività, riferendosi la norma alla natura
della lite, vale per ogni fase del processo, incluse le
impugnazioni, legittimando pertanto il rilievo, anche
officioso, della tardività del ricorso per cassazione (per
l’affermazione del principio, tra le innumerevoli, si veda,
da ultimo, Cass., 9 aprile 2015 n.7115; Cass., 12 febbraio
2015 n.2749; Cass., 22 ottobre 2014 n.22484; con specifico
riferimento alla non sospensione dei termini afferenti il
giudizio di cassazione, cfr. Cass., 20 maggio 2015 n.10252;
Cass., 25 febbraio 2015 n.3889; Cass., 25 febbraio 2015
n.3858; Cass., 3 febbraio 2015 n.1892; Cass., 5 dicembre
2014 n.25827).
3.

Il presente giudizio ha ad oggetto un’opposizione

a cartella esattoriale notificata ad Attilio Vidotti
nell’interesse del Ministero, previa iscrizione al ruolo
esattoriale della somma di C 7.900,00, della quale con la
cartella è stato preteso il pagamento.

4

dell’Ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941

Per quanto si legge anche nel ricorso, il Vidotti agì
in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine per ottenere la
declaratoria di nullità della cartella esattoriale.
La domanda, rigettata in primo grado, è stata accolta

dispositivo della sentenza qui impugnata, con cui la Corte
d’Appello ha annullato la cartella esattoriale.
In effetti, il giudice

a quo

non ha qualificato

espressamente l’opposizione come opposizione
all’esecuzione, né dalla sentenza risulta alcuna chiara
presa di posizione in punto di qualificazione dell’azione.
Il Collegio ritiene che non sia decisiva l’indicazione
dell’oggetto, riportata nell’epigrafe della sentenza, che
fa riferimento ad «opposizione ad ordinanza ingiunzione»:
ciò, sia per la scarsa significatività dell’indicazione,
che è estranea a motivazione e dispositivo; sia perché,
nella specie, non risulta affatto che il Vidotti abbia
impugnato (anche) un’ordinanza ingiunzione (della quale,
anzi, non vi è traccia, non solo in sentenza, ma nemmeno in
ricorso). Né risulta che sia stato impugnato un precedente
atto del Ministero relativo alla pretesa contributiva.
3.1.- Va allora seguito l’orientamento univoco di questa

Corte, per il quale occorre verificare se il giudice a quo
abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta,

5

in appello. Coerente con l’oggetto dell’opposizione è il

o

se

abbia

compiuto,

con

riferimento

ad

essa,

un’affermazione meramente generica; in tal caso, ove si
ritenga che il potere di qualificazione non sia stato
a quo,

legittimamente esercitato dal giudice

esso può essere
ad quem,

e ciò non

solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa
dell’impugnazione (così Cass. 21 dicembre 2009 n. 26919 e,
tra le altre, Cass., ord., 2 marzo 2012, n. 3338).
Orbene, qualora si contesti il diritto dell’ente
impositore di procedere ad esecuzione forzata per pretese
di natura non tributaria, il rimedio esperibile, avverso la
cartella di pagamento, è l’opposizione all’esecuzione ai
sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., come da giurisprudenza
consolidata di questa Corte (cfr., tra le tante Cass., 20
aprile 2006 n. 9180, Cass., 13 marzo 2007 n. 5871, Cass.,
17 novembre 2009, n.24215, Cass., 22 ottobre 2010 n. 21793
ed altre).
Né, come detto, risulta dagli atti che l’opponente
Vidotti abbia inteso agire, in via “recuperatoria”,
rispetto alla pretesa creditoria, contestando
l’accertamento effettuato dall’ufficio, con la deduzione
che la cartella esattoriale impugnata fosse il primo atto a
seguito del quale era venuto a conoscenza del credito
oggetto di riscossione.

6

esercitato dal giudice

4.-

Data la qualificazione dell’azione come di

opposizione all’esecuzione, segue l’inoperatività della
sospensione dei termini nel periodo feriale, in forza delle
norme sopra enunciate.

stata depositata in cancelleria il

26 febbraio 2013;

ne

deriva che il ricorso per cassazione, consegnato per le
notificazioni in data 7 aprile 2014,

risulta proposto dopo

la scadenza del termine annuale di cui all’art. 327 cod.
proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di legittimità
poiché l’intimato non si è difeso.
La Corte dà atto dell’inapplicabilità dell’art.13,
comma l quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo
introdotto dall’art. l, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228), trattandosi di ricorso proposto dall’Avvocatura
Generale dello Stato.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla
sulle spese.
Ai sensi dell’art.13, comma l quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n.115 dà atto della NON sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente

7

La sentenza oggetto della presente impugnazione è

principale dell’ulteiore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma dell’art. l bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2015.

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