Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3914 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3914 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALENTE Giuseppe Ottavio,

rappresentato e difeso, in

forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli
Avv. Roberto Vtrgani, Renato Fedeli e Carlo Arnulfo, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Liegi, n. 49;
– ricorrente contro
VALENTE Maria Angela, rappresentata e difesa, in forza
di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.
Enrico Colombo, con domicilio per legge presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;
– controricorrente e nei confronti di

Data pubblicazione: 19/02/2014

VALENTE Raffaele e GRILLO Maria Vincenza;
– intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di

1411,,W0

n.

20/12 del A Tcrvotma012.

di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 luglio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.:
«Maria Angela Valente ha convenuto in giudizio dinanzi
al Tribunale di Milano il fratello Giuseppe Ottavio Valente per sentire dichiarare e ordinare lo scioglimento
della comunione esistente tra le parti in relazione
all’immobile costituito da porzione di capannone industriale, sito in Milano, via Pescantina, n. 10, da essi
ricevuto in donazione dai genitori Raffaele Valente e
Maria Vincenza Grillo con rogito del notaio Galizia in
data 16 settembre 2002.
Si è costituito, resistendo, il convenuto, evidenziando
in particolare la natura simulatoria dell’atto di donazione, privo di qualsivoglia carattere liberale da parte
dei genitori a favore delle parti, ed allegando
l’indivisibilità del cespite immobiliare.

Udita la relazione della causa svolta nella camera

Previa autorizzazione del giudice di primo grado, il
contraddittorio è stato esteso anche ai genitori delle
parti, al fine di vedere accertata la natura onerosa
della cessione. Raffaele Valente e Maria Vincenza Grillo

agire del convenuto e contestando la natura simulata
della donazione.
Il Tribunale, con sentenza in data 14 marzo 2011, ha dichiarato lo scioglimento della comunione inter partes in
ragione di 1/2, ha assegnato l’immobile in proprietà esclusiva al convenuto, ha determinato in euro 284.200
l’importo dovuto dal convenuto all’attrice quale conguaglio per l’assegnazione del bene immobile, ha rigettato
la domanda riconvenzionale e ha dichiarato compensate
tra le parti le spese di lite.
Questa pronuncia è stata confermata dalla Corte
d’appello di Milano con sentenza resa pubblica mediante
deposito in cancelleria il 4 settembre 2012.
La Corte d’appello ha rilevato che l’appellante non ha
prodotto alcuna controdichiarazione o documento dal quale si possa evincere la simulazione relativa della donazione in questione, giacché l’accordo presente nella
scrittura privata del 22 novembre 2011 tra le parti del
giudizio non dimostra alcun accordo dissimulato, altro
non essendo che l’impegno di Raffaele Valente di trasfe-

si sono costituiti deducendo la carenza di interesse ad

rire l’immobile di cui è causa a titolo gratuito, al fine di risolvere le vertenze in corso con i figli Maria
Angela e Giuseppe Ottavio. Detta scrittura privata – ha
proseguito la Corte di Milano – “più che provare la si-

Raffaele Valente di donare l’immobile ai figli, per risolvere volontariamente la controversia insorta tra gli
stessi”.
La Corte territoriale ha, infine, ritenuto congrua la
valutazione del valore del bene in comunione.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
Giuseppe Ottavio Valente ha proposto ricorso, con atto
notificato il 17 dicembre 2012, sulla base di tre motivi.
Ha resistito, con controricorso, Maria Angela Valente,
mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Con i primi due motivi si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e insufficiente e illogica motivazione in punto di simulazione
relativa dell’atto di donazione. Tali censure sono infondate, perché la Corte d’appello – con logico e motivato apprezzamento delle risultanze documentali – ha escluso che la scrittura privata del 22 novembre 2001
contenga la controdichiarazione in una vicenda di simu-

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mulazione conferma la volontà, oltre che l’impegno, di

lazione negoziale, essa riflettendo piuttosto l’impegno
del genitore di donare ai figli il capannone ai fini di
risolvere in via bonaria la controversia con gli stessi
insorta, in quanto esclusi dalla nuova società familiare

apparente, ma voluta, e ciò è dimostrato anche dal collegamento con l’anteriore transazione. Che poi la donazione non sia stata, in ipotesi, spontanea, ma esecuzione ed adempimento di un’obbligazione precedentemente assunta, come tale escludente lo spirito di liberalità, è
circostanza che non rileva sotto il profilo – l’unico
che qui viene in considerazione – della simulazione relativa negoziale.
Il terzo motivo, con cui si deduce insufficiente ed illogica motivazione in punto di valutazione del bene immobile oggetto di divisione, è infondato. La Corte
d’appello, confermando la decisione del primo giudice,
ha rilevato che il perito ha correttamente valutato il
valore di mercato del bene applicando sia il metodo diretto sia quello sintetico, e che la stima ha tenuto
conto dell’ubicazione dell’immobile e del suo possibile
utilizzo oltre che dello stato manutentivo e delle eventuali opere generali di messa a norma degli impianti elettrici. La valutazione sulla quale si incentrano le
censure del ricorrente è accertamento di fatto, in ordi-

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nel frattempo costituita. La donazione, pertanto, non è

ne al quale la sentenza impugnata, fondandosi sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non può essere sindacata da questa Corte, non essendo la motivazione che la sorregge priva di logica o affetta da vizi

Il ricorso può, quindi, essere avviato alla trattazione
in camera di consiglio, per esservi rigettato».
Lette le memorie delle parti.
Considerato

che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
non contenendo la memoria di parte ricorrente rilievi
idonei a condurre a diversa soluzione;
che, infatti, il giudice del merito ha preso in esame la scrittura privata del 22 novembre 2001, e – con
una interpretazione condotta nel rispetto delle norme di
ermeneutica negoziale – ha escluso che essa contenga la
controdichiarazione rivelatrice di un comune intento
delle parti di dar vita, con il rogito in data 16 settembre 2002, ad un contratto diverso da quello di donazione;
che, d’altra parte, l’accertamento del titolo oneroso, anziché gratuito, della cessione dell’immobile di
cui al rogito 16 settembre 2002 è insuscettibile di incidere sul diritto della coacquirente Angela Maria Va-

giuridici.

lente di chiedere la divisione del cespite nei confronti
dell’altro comunista;
che, in ordine alla valutazione del bene oggetto di
divisione, la Corte di Milano ha fornito una spiegazione

c.t.u. riflette pienamente i valori di mercato
dell’immobile;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cessazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla
controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.700,
di cui euro 3.500 per compensi, oltre ad accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 22 gennaio 2014.

precisa e dettagliata del perché la stima effettuata dal

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