Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3914 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26648-2005 proposto da:

FINANZIARIA TOSINVEST SPA, (OMISSIS), in persona del

Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. Prof. M.

E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUFFINI 2A, presso

lo studio dell’avvocato RACCUGLIA TOMMASO, che la rappresenta e

difende, con procura speciale, del dott. Notaio LUCA TROILI in ROMA,

del 5/01/2010, rep. n. 13684.

– ricorrente –

contro

ASL/C ROMA, in persona del Direttore Generale Dott.ssa P.

E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GOTTARDO 21,

presso lo studio dell’avvocato PARENTE LUIGI, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

REG LAZIO;

– intimato –

sul ricorso 31523-2005 proposto da:

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli

uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per

legge;

– ricorrente –

contro

FINANZIARIA TOSINVEST SPA, in persona del Presidente del C.d.A. e

legale rappresentante p.t. Prof. M.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, Via Ruffini 2/A, presso lo studio dell’avvocato

RACCUGLIA Tommaso, che la rappresenta e dfende con procura speciale,

del dott. Notaio LUCA TROILI IN ROMA, DEL 5/01/2010, REP. N. 13684.

– controricorrente –

e contro

AZD USL/C ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3486/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 14/05/2004, depositata il 26/07/2004; R.G.N. 5947/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato RACCUGLIA TOMMASO;

udito l’Avvocato PARENTE LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA ANTONIETTA che ha concluso per inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Finanziaria Tosinvest s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16306/01, emessa in sede di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4775/96, con la quale – sul presupposto del difetto di legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria RM “C” – era stato revocato il suddetto decreto opposto dallo stesso ente, emesso a favore della predetta società per il pagamento di L. 2.314.436.523, a titolo di crediti, per prestazioni rese al servizio sanitario nel periodo 1.1.87/31.12.94, maturati dalla soc. Poliambulatorio Cave, che li aveva poi ceduti ad essa appellante.

Quest’ultima era stata, quindi, condannata a restituire detta somma, che aveva riscosso in forza della provvisoria esecuzione di cui era stata munita l’ingiunzione.

Con la stessa sentenza veniva invece condannata la Regione Lazio, chiamata in causa e ritenuta debitrice, al pagamento in favore della Tosinvest dell’importo, decurtato di quanto nel frattempo corrispostole dalla Usl e di quello preteso a titolo di accessori.

Si costituivano la Ausl RM C e la Regione Lazio chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza depositata il 26.7.04, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Tosinvest, con un unico pluriarticolato motivo, mentre la Ausl RM C ha resistito al gravame con controricorso, al pari della Regione Lazio che ha proposto anche ricorso incidentale autonomo, affidato ad un solo motivo, e ricorso incidentale condizionato in caso d’accoglimento della doglianza circa il mancato riconoscimento degli interessi sugli asseriti ritardi nel pagamento dei corrispettivi.

L’Ausl RM C ha depositato in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

A) Ricorso principale.

L’unico motivo, con cui la Tosinvest lamenta la violazione degli artt. 91, 112, 115 e 116 c.p.c. artt. 1182, 1264, 1272, 1362, 2730 e segg. c.c., R.D. n. 2440 del 1923, art. 70, L.R. n. 22 del 1989, art. 53 nonchè motivazione carente e contraddittoria, non è fondato.

1. Per quanto attiene infatti alla prima censura, individuabile nel motivo in questione, quella cioè secondo cui nella specie l’Ausl RM C, cui era stata notificata la cessione di credito del 12.10.1998, non si era limitata ad aderire alla cessione medesima, ma aveva espressamente assicurato, obbligandosi, che avrebbe effettuato tutti i pagamenti oggetto della cessione stessa, si rileva che la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che, dovendo l’accettazione della cessione del credito essere espressa dalla Regione Lazio, in quanto tenuta ai pagamenti come unica debitrice per effetto di legge, non potesse non confermarsi il difetto di legittimazione passiva dell’Ausl RM C, escludendo di conseguenza che la nota del 14.9.1995, siccome non vincolante per ovvie ragioni per la Regione stessa, potesse avere rilevanza decisiva in relazione ai pagamenti in questione.

Infatti, l’accertato difetto di legittimazione passiva dell’Ausl altro non significa se non che non può alla stessa riferirsi in alcun modo la titolarità dei debiti oggetto di cessione.

2. La denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. è assolutamente infondata, in quanto il riferimento alla normativa del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 costituisce una argomentazione non decisiva nell’economia della motivazione della sentenza impugnata, essendosi la Corte di merito limitata – nell’ambito di un ragionamento giustificativo della decisione adottata circa il difetto della legittimazione passiva dell’Ausl – al rilievo circa la necessità di accettazione (adesione) da parte del debitore ceduto in tema di appalto di servizi ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 351, all.

F. In ogni caso va rilevato che l’inefficacia della cessione ex art. 70 era stata eccepita dalla difesa dalla difesa della Regione Lazio, come si evince dal testo di pag. 2 della comparsa conclusionale del 14.12.2000, di cui risulta trascritto il passo saliente a pag. 2 del ricorso incidentale proposto dalla Regione Lazio.

3. Quanto poi alla eccepita configurabilità nel caso di specie degli estremi della espromissione (art. 1272 c.c.), si tratta all’evidenza di questione nuova, introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, per cui la relativa censura deve considerarsi inammissibile.

4. Per quanto riguarda la censura sugli interessi e sull’applicabilità della L.R. n. 22 del 1989, art. 53, abrogato nel 1998, la Corte di merito ha correttamente rilevato che trattasi di previsione di schema di convenzione, diretta quindi alle amministrazioni ed improduttiva di effetti nei confronti delle parti, ove tale previsione non abbia formato oggetto di disciplina contrattuale.

Elementi in tal senso sono desumibili anche da una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 399/2000) che ha sancito l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di tale disposizione legislativa, a prescindere da ogni valutazione circa la stessa efficacia di legge di tale disposizione, attesa la prevista modificabilità con deliberazione amministrativa.

B) Ricorso incidentale autonomo.

In via preliminare, va esaminata la eccezione di inammissibilità di tale ricorso, così come di quello successivo, per la mancata notifica al difensore della Ausl RM C, già costituito nel giudizio d’appello, avv. Luigi Parente.

Tale eccezione, sebbene formalmente ineccepibile, deve peraltro ritenersi non rilevante, attesa l’inammissibilità del ricorso in questione.

Infatti, l’unico motivo, con cui la Regione Lazio si duole di contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 non avendo la Corte di merito tratto dalla premessa, secondo cui l’accettazione della cessione del credito avrebbe dovuto promanare dalla Regione Lazio, la conclusione circa la non opponibilità ad essa della cessione medesima, e, in riforma della sentenza di primo grado, mandato quindi assolta la Regione stessa dalla pretesa della cessionaria, deve ritenersi inammissibile, trattandosi di questione nuova, sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità.

C) Ricorso incidentale condizionato.

Con esso la Regione Lazio, nel caso in cui questa Corte dovesse accogliere la censura circa il mancato riconoscimento degli interessi sugli asseriti ritardi nel pagamento dei corrispettivi, ripropone l’eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c..

Vanno richiamate, quanto all’eccezione di inammissibilità di tale ricorso, le osservazioni di cui al precedente punto B) circa la sua sostanziale irrilevanza, atteso che il ricorso in questione deve considerarsi assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

D) In conclusione, rigettato il ricorso principale e dichiarati l’inammissibilità del ricorso incidentale autonomo e l’assorbimento di quello incidentale condizionato, consegue la condanna della ricorrente alla rifusione in favore dell’Azienda USL RM C delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, mentre concorrono giusti motivi per compensare le medesime tra la ricorrente e la Regione Lazio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale autonomo, assorbito quello incidentale autonomo, condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Azienda Usl RM C delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200, 00, di cui Euro 5000, 00 per onorari, mentre compensa le spese medesime tra la ricorrente e la Regione Lazio.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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