Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3914 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. I, 17/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6822-2007 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 35, presso l’avvocato MONTOZZI MARCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIRAS GIULIO SALVATORE, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 859/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato G.S. PIRAS che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.F. proponeva appello avverso la sentenza n. 620/04 con cui il Tribunale di Civitavecchia – adito da P.A.R. per sentir condannare esso B. (con cui la donna aveva intrattenuto una relazione more uxorio ormai cessata) alla corresponsione del mantenimento delle figlie V. e Ve., nate dall’unione – lo aveva condannato a versare alla P. la somma mensile di Euro 450,00 quale mantenimento dovuto per le figlie dal maggio 1999 (epoca del loro affidamento alla madre) alla data della pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute, stabilendo che i predetti oneri erano dovuti nella medesima misura da parte del B. anche per il futuro, oltre svalutazione monetaria annuale successiva con base maggio 1999. Di tali statuizioni si doleva l’appellante, lamentando come il primo giudice non avesse tenuto conto, nella quantificazione dell’importo posto a suo carico, dei suoi redditi effettivi e sottolineando come questi ultimi si fossero di recente ulteriormente ridotti, a seguito della definitiva cancellazione dal Registro delle Imprese della società cooperativa a r.l. Fiordaliso di cui era socio lavoratore.

Il B. – il quale deduceva che pertanto i suoi redditi attuali erano costituiti dalla sola pensione ed erano gravati dalle spese necessarie per le proprie esigenze di vita – eccepiva l’impossibilità di far fronte al pagamento in favore della P. di somme superiori a quella di L. 600.000 mensili (pari a Euro 309,87), da lui regolarmente corrisposta nel passato a titolo di contributo per il mantenimento della prole. L’appellante instava quindi per la riforma della sentenza n. 620/04, chiedendo che fosse per il passato escluso ogni onere di pagamento da parte sua e che per il futuro il contributo a suo carico fosse quantificato nella misura di Euro 309,87 oltre rivalutazione.

Si costituiva nel giudizio la convenuta contestando l’avversa pretesa e chiedendone il rigetto.

La P. ribadiva la correttezza delle valutazioni poste dal Tribunale di Civitavecchia a base della pronuncia impugnata, richiamando, da un lato, la discontinuità del mantenimento in precedenza erogato dal B. e la sua insufficienza in relazione alle esigenze di vita di due ragazze quali erano V. (divenuta ormai maggiorenne) e Ve., e deducendo, d’altro lato, la disponibilità da parte del B. di ulteriori redditi oltre a quelli di sola pensione a sè rivendicati dall’appellante.

L’appellata chiedeva a sua volta la parziale riforma della sentenza n. 620/04 in punto spese di lite, lamentandone la compensazione a fronte della soccombenza del B. rispetto alle domande nei suoi confronti avanzate.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 859/06 rigettava l’appello principale ed accoglieva parzialmente quello incidentale compensando le spese del giudizio di primo grado per la metà.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione sulla base di due motivi il B.. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il B. con i due motivi di ricorso contesta sotto diversi profili la determinazione dell’ammontare dell’assegno posto a suo carico.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano infondati.

La Corte d’appello ha rilevato che il B. disponesse, oltre al reddito della propria pensione, che nel 2000 ammontava a 34 milioni di L. annui, anche del reddito derivante dalla propria saltuaria attività privata di infermiere,quantificata dal B. in circa 1200,00 Euro annui.

Sulla base di tali dati ha osservato che,non avendo il B. fornito prova documentale circa l’esatto ammontare del reddito derivante dalla attività svolta privatamente, gli importi da questa conseguiti dovessero ritenersi di entità maggiore.

Tale valutazione appare del tutto corretta in quanto basata sul ricorso ad elementi presuntivi e su nozioni di comune esperienza apparendo alquanto improbabile che dallo svolgimento della attività di cui sopra possa ricavarsi un reddito mensile di soli 100,00 Euro.

In conseguenza di ciò ha osservato che nonostante il documentato venir meno del reddito di circa 7 milioni annui derivanti dalle partecipazioni alla cooperativa Fiordaliso srl, la capacità reddituale del B. fosse comunque tale da poter confermare la determinazione della somma per il mantenimento delle due figlie in Euro 450,00 mensili. Quanto alla censura mossa dal ricorrente secondo cui circa l’effettività del reddito di Euro 1200,00 annui si sarebbe verificato il giudicato, avendo la P. rinunciato alle proprie istanze istruttorie per l’accertamento di detto reddito, se ne rileva la manifesta infondatezza poichè èonere della parte provare la propria capacità reddituale e gli elementi di prova a tal fine forniti sono soggetti alla libera valutazione del giudice, senza che possa formarsi alcun giudicato per la mancanza di richieste istruttorie della controparte volte a dimostrare la diversa entità del reddito in questione.

Deve escludersi poi un vizio motivazionale in ordine alla affermazione della possibilità che il reddito per prestazioni infermieristiche private fosse, in assenza di ogni documentazione, superiore a quello riconosciuto dallo stesso B., poichè questi avrebbe anzitutto dovuto dimostrare, tramite la documentazione fiscale, di avere dichiarato detto, sia pur modesto, reddito:

circostanza che invece non è risultata alla Corte d’appello la quale ha del tutto coerentemente osservato che i redditi in questione sono suscettibili di sfuggire all’accertamento tributario.

Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA