Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3913 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3913 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.R.L. V.T. IMMOBILI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Luigi
Ferrajoli e Giuseppe Fischioni, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Rama, via della Giuliana, n. 32;
– ricorrente contro
FALLIMENTO IMMOBILIARE EDIFICARE 2 S.R.L., in persona
del curatore

pro tempore,

rappresentato e difeso, in

forza di procura speciale a margine del controricorso,
dagli Avv. Alberto Angeli e Daniela Jouvenal, con domi-

52,0
_AR

Data pubblicazione: 19/02/2014

cilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma,
piazza di Pietra, n. 26;
– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n.

Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito l’Avv. Giuseppe Fischioni.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 19 luglio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Su ricorso del Fallimento della società Immobiliare Edificare 2 a r.1., il Tribunale di Bergamo ha ingiunto
alla società V.T. Immobili a r.l. il pagamento della
somma di euro 80.000.000, oltre accessori, a titolo di
saldo dei lavori d’appalto eseguiti dalla società poi
fallita e di cui alla fattura n. 43 del 2005.
L’opposizione della società V.T. Immobili è stata respinta dal Tribunale di Bergamo con sentenza in data 19
maggio 2010.
Questa pronuncia è stata confermata dalla Corte
d’appello di Brescia con sentenza depositata il 3 maggio
2012.
A tal fine, la Corte territoriale ha rilevato:

2

564/12 del 3 maggio 2012.

- che, ammettendo di avere provveduto al pagamento della
fattura n. 43 del 2005, la società committente ha riconosciuto l’obbligazione sottesa alla fattura posta a
fondamento del decreto ingiuntivo, giacché chi, a fronte

mente, di avere già pagato l’obbligazione ad esso relativa, pone in essere una condotta che conferma la consapevolezza della sua esistenza, validità, efficacia e
vincolatività;
– che con il testo della raccomandata in data 5 marzo
2007, cui era allegata la fattura n. 43 del 2005, V.T.
Immobili ha ammesso di avere ricevuto le prestazioni di
cui alla fattura richiamata;
– che è pacifico che V.T. non abbia pagato l’importo di
cui alla fattura azionata, tant’è vero che ha collegato
alla stessa un assegno pagato ad un terzo soggetto.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
V.T. Immobili ha proposto ricorso, con atto notificato
il 15 dicembre 2012, sulla base di cinque motivi.
L’intimato Fallimento ha resistito con controricorso.
Con i primi tre motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – si censura (sotto il profilo del vizio di motivazione e di violazione dell’art. 1988 cod. civ.) che la Corte
d’appello abbia sostenuto che la comunicazione inviata

3

della richiesta di un pagamento, afferma, pur erronea-

da V.T. Immobili costituirebbe un atto di ricognizione
del debito azionato con la fattura n. 43 del 2005, quando invece ciò sarebbe dipeso da un mero errore materiale, riconoscibile da controparte, commesso dalla segre-

I motivi sono infondati. Il debitore il quale sostenga
di avere estinto l’obbligazione mediante il pagamento
della somma domandata, riconosce l’originaria esistenza
del credito nella misura richiesta dal creditore. A tale
principio si è attenuta, correttamente, la Corte
d’appello, dopo avere rilevato, con logico e motivato
apprezzamento delle univoche emergenze documentali, che,
con la raccomandata inviata in data 5 marzo 2007, V.T.
Immobili, sostenendo di avere provveduto al pagamento
della fattura n. 43 del 2005, ha ammesso di avere ricevuto le prestazioni di cui alla detta fattura; e che
l’agitato errore amministrativo (dipeso dall’aver collegato la fattura in oggetto ad un assegno bancario tratto
per una causa diversa rispetto al pagamento della predetta) non incide sulla validità del riconoscimento
dell’obbligazione, ma attiene al convincimento, sbagliato, che l’obbligazione fosse stata adempiuta (il che,
semmai, potenzia gli effetti della ricognizione, poiché
vale ad ammissione del non adempimento).

4

teria amministrativa della società.

Infondato è, di conseguenza, il quarto motivo, con cui
si denuncia violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova. Infatti, la ricognizione di
debito ha effetto confermativo di un preesistente rap-

le della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall’onere di provare l’esistenza e
la validità del predetto rapporto, che si presume fino a
prova contraria (Cass., Sez. III, 15 maggio 2009, n.
11332).
Né può essere accolto il quinto motivo, con cui si contesta la mancata ammissione, da parte del primo giudice,
delle istanze istruttorie articolate da V.T. La Corte
d’appello ha, al riguardo, adeguatamente motivato, spiegando che le circostanze capitolate non valgono a contrastare il riconoscimento, ma sono volte a dimostrare
l’errore relativo all’avvenuto pagamento. Il motivo, nel
criticare questa conclusione, neppure riporta il testo
dei capitoli di prova su cui la prova per testi avrebbe
dovuto vertere.
Il ricorso può, quindi, essere avviato alla trattazione
in camera di consiglio, per esservi rigettato».
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato

che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,

5

porto fondamentale, determinando l’astrazione processua-

non contendendo l’anzidetta memoria rilievi idonei a
condurre a diversa conclusione;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal
controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.200,
di cui euro 3.000 per compensi, oltre ad accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 22 gennaio 2014.

come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA