Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3913 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2027/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

SOVEDO BOLOGNA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2239/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti della Sovedo Bologna s.r.l., che non resiste, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento emessi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, lett. d9 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, relativo ad Irap, Ires ed Iva dell’anno 2006 – aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente;

– che, a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicata, e che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione nella forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il primo motivo con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo prospettante violazione di legge.

– che, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è denunciatile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Sez. U. n. 8053/2014) e che, anche di recente le stesse Sezioni Unite (sentenza n. 22232 del 03/11/2016) hanno ribadito che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”;

che, nel caso in esame, alla luce dei superiori principi, la motivazione della sentenza impugnata, pur graficamente esistente, è nulla siccome fondata su affermazioni apodittiche e generiche (allorchè si riferisce alla documentazione in atti) che non consentono, in alcun modo di ricostruire, a fronte degli specifici motivi di appello, l’iter logico giuridico seguito per giungere alla decisione;

che, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale perchè proceda, oltre al regolamento delle spese di questo giudizio, al riesame fornendo congrua motivazione.

PQM

In accoglimento del primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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