Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3912 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3912 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

– legittimazione-

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 2303/12 proposto da:

Impresa WHITE POINT (p.IVA: 07134670032)
In persona del legale rappresentante pro tempore sig. Michele Di brio; rappresentata e
difesa dagli avv.ti Silvio Trani e Salvatore Trani ed elettivamente domiciliata presso l’avv.
Margherita Manna in Roma, via Paolo Emilio n. 36, giusta procura a margine del ricorso
per cassazione
– Ricorrente –

contro
– s.r.l. ISCHIA ( p.IVA: 03669960639)
– intimata –

avverso la sentenza n. 496/2011 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, depositata il 31 ottobre 2011; non notificata.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014 dal
Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

RILEVATO

A

ikt-ta-44 1.4

Data pubblicazione: 19/02/2014

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc del seguente tenore:
“1 — L’impresa individuale White Point di Di Iorio Michele citò innanzi al Giudice di
Pace di Ischia la srl Parcoverde Hotel Terme Ischia, esercente attività alberghiera in”
Ischia, affinchè fosse condannata al pagamento del corrispettivo di capi di biancheria,

Emessa sentenza di condanna contro la società convenuta, che era rimasta contumace,
propose appello la srl Ischia, eccependo la nullità della notifica della citazione in quanto
l’atto introduttivo sarebbe stato diretto a soggetto inesistente — non essendovi alcuna srl
Parcoverde Hotel Terme Ischia che, semmai , avrebbe costituito solo la ditta sotto la
quale veniva esercitata la attività alberghiera- ; in luogo ove la srl Ischia non aveva sede
sociale ed a soggetto — non potuto identificare — che non risultava aver alcun legame con
essa appellante.

2 — L’adito Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, accolse l’appello con
sentenza n. 496/2011, dichiarando la nullità del giudizio di primo grado, osservando: che
dalla lettura delle numerose bolle di consegna e fatture depositate, doveva dirsi accertata
l’esistenza di un rapporto commerciale tra la White Point e la srl Parcoverde Hotel
Terme; che peraltro la contestazione oggetto dell’appello non avrebbe riguardato i
rapporti di dare-avere tra detti soggetti, quanto la corretta notifica dell’atto introduttivo
del giudizio di primo grado e la legittimazione passiva della società convenuta; che quanto
al primo punto, la notifica sarebbe stata correttamente eseguita presso la sede in cui
effettivamente veniva esercitata l’attività alberghiera; che quanto al secondo punto,
doveva negarsi la identificazione dell’ appellante con la convenuta in primo grado: sia per
la diversità della partiva IVA; sia per le denominazioni sociali, sempre diverse, utilizzate
nel precedente grado di giudizio per identificare la società debitrice; che di conseguenza la
notifica a soggetto inesistente doveva dirsi anch’essa inesistente esonerando il giudice di
appello — a differenza dell’accertamento di una nullità nella vocatio in jus — dal decidere nel
merito o dal rinviare la causa al primo giudice.

2

oggetto di noleggio da parte di essa attrice e non restituiti, per complessivi euro 2.056,34.

3 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’impresa White Point, sulla
base di tre motivi; la srl Ischia non ha svolto difese.

OSSERVA IN DIRITTO
4-

Con il primo motivo , parte ricorrente ha denunziato la violazione e falsa

dell’appello non avrebbe considerato che alla via Michele Mazzella in Ischia , vi era
l’albergo, portante l’insegna di Hotel Parco Verde, di proprietà della srl Ischia per cui colà
doveva dirsi stabilita la sede effettiva della predetta società, la quale avrebbe sempre
ammesso di aver ricevuto fatture e citazione presso detto indirizzo.

5 — Con il secondo motivo la White Point assume la violazione e la falsa applicazione
degli artt. 112, 253, 354 cpc perché il Tribunale non avrebbe esaminato la propria
eccezione di inammissibilità dell’appello a cagione del fatto che la srl Ischia avrebbe fatto
valere vizi di rito della pronunzia del Giudice di Pace, senza però esaminarla nel merito,
pur essendosi concluso quel procedimento con un accertamento della esistenza di
un’obbligazione rimasta insoddisfatta.

6 — Il primo mezzo , a giudizio del relatore, appare infondato, dal momento che il
Tribunale espressamente affermò che alla via Michele Mazzella si poneva la sede effettiva
di esercizio dell’attività alberghiera, ponendo invece l’accento che la stessa faceva capo a
società che non si identificava con la inesistente srl Hotel Parco Verde: tale osservazione
rende poi inapplicabile la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla impresa ricorrente
a sostegno del secondo motivo, atteso che la deduzione di non essere il soggetto
legittimato passivo concretava una difesa nel merito e, all’evidenza, esonerava chi si
diceva non tenuto all’adempimento nascente da un rapporto intercorso tra terzi , dal
dedurre in merito alla fondatezza della pretesa sostanziale agita nel pregresso grado di
giudizio.

7 — Con il terzo mezzo parte ricorrente, sia pure in via subordinata al mancato
accoglimento dei primi due motivi, deduce la violazione degli artt. 112, 164 e 354 cpc

applicazione degli artt. 163 e 164 nonché degli artt. 145 e 19 cpc laddove il giudice

laddove il giudice dell’appello, riscontrata una nullità della notifica dell’atto introduttivo
del primo grado, avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, accogliendo la domanda,
stante la mancanza di contestazioni sul merito della stessa.

7.a — E’ convincimento del relatore che il motivo sia inammissibile in quanto eccentrico

del fatto, faceva riferimento al radicale vizio di inesistenza della notifica prima e della
vocatio in jus poi — essendo rivolte entrambe a soggetto di non riscontrata esistenza- al fine
di giustificare la mancata decisione sul merito.

8 — Se verranno condivise le suesposte argomentazioni, il ricorso è idoneo ad esser
trattato in camera di consiglio per esser quivi dichiarato manifestamente infondato.”
Che sono state depositate memorie illustrative

RITENUTO
Che appare preliminare l’osservare che il ricorso in cassazione è stato proposto contro
soggetto — la srl ISCHIA – che, dichiaratamente, non corrispondeva a quello — la srl
Parcoverde Hotel Terme- citato innanzi al Giudice di Pace; del pari la odierna intimata
era – per le medesime ragioni – carente in modo assoluto di legittimazione a proporre
appello;
che pertanto, non essendosi stabilizzata alcuna preclusione di giudicato interno sulla
indicata legittimazione — chè essa aveva sempre costituito l’unica res dubia in causa- va
cassata la sentenza impugnata e, pronunziandosi nel merito, va dichiarato inammissibile
l’appello in quanto proposto da soggetto a ciò non legittimato

che sussistono giustificati motivi, stante il mancato rilievo ufficioso della carenza di
legittimazione della srl ISCHIA a proporre appello, per compensare le spese del secondo
grado e dichiarare non ripetibili quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
fraut.c14-4 -4 – Ut

rispetto alla ratio decidendi posta a base della sentenza che, come richiamato nella narrativa

Pronunziando sul ricorso, dichiara l’inammissibilità dell’appello e cassa la sentenza
impugnata, compensando le spese del secondo grado di giudizio e dichiarando non
ripetibili quelle del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma 11 22 gennaio 2014, nella camera di consiglio della VI sezione

della Suprema Corte di Cassazione.

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