Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3912 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24215/2005 proposto da:

BNL SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL

GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS Lucio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RECCHIONI STEFANO con

procura speciale del Notaio Dott. MARIO LIGUORI in Roma il 5/10/2005

Repertorio N. 142825;

– ricorrente –

contro

C.E., COOP PRODUZIONE VENDITA LATTICINI L’AQUILA SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1009/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 20/07/2004; depositata il 30/11/2004; R.G.N. 568/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per la inammissibililtà o

estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con atto del 5 gennaio 2010 la BNL ha rinunciato, per avvenuta transazione, al ricorso proposto avverso la sentenza del 30 novembre 2004 della Corte di appello de L’Aquila nei confronti della s.a.s. Cop. di Produzione e vendita “Latticini L’Aquila”, che non si era costituita nel presente giudizio;

ritenuto che la procedura è regolare e che non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

La Corte dichiara estinto il giudizio; per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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