Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3912 del 17/02/2011
Cassazione civile sez. I, 17/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3912
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ecoinerti s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Roma, Viale Mazzini 11, presso l’avv. STELLA RICHTER
Paolo, che con l’avv. Marco Dalla Fior la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Provincia Autonoma di Trento in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Roma, Via P.A. Micheli 78, presso l’avv.
FERRARI Ugo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
Servizio Opere Igienico-Sanitarie della Provincia di Trento in
persona del legale rappresentante;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 368/04 del
12.11.2004.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
17.1.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Uditi gli avv. Stella Richter per la ricorrente e Luigi Ferrari con
delega per la Provincia Autonoma;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità o il
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22.4.2002 la Ecoinerti s.r.l. conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di Trento la Provincia Autonoma di Trento e il Servizio Opere Igienico-Sanitarie della Provincia Autonoma di Trento, per sentirle condannare al pagamento dell’indennizzo dovuto per l’espropriazione di propri terreni, previa relativa determinazione, essendo da ritenere inadeguato quello offerto.
La Provincia, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda deducendo viceversa la congruità della somma indicata a tale titolo, prospettazione che veniva condivisa dalla Corte di appello.
Avverso la decisione la Ecoinerti proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, successivamente illustrato anche da memoria, cui resisteva la Provincia con controricorso.
La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 17.1.2011.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un solo motivo di impugnazione la Ecoinerti s.r.l. ha denunciato violazione della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, artt. 12, 14 e 15 e succ. mod., nonchè vizio di motivazione, essenzialmente sotto i seguenti aspetti: a) sarebbe errata l’affermazione secondo cui un’area adibita a discarica non avrebbe potuto essere considerata produttiva; b) la qualità produttiva dell’area edificabile sarebbe desumibile dalla destinazione ad essa riservata dallo strumento urbanistico, e non dalla consistenza delle opere ivi realizzate; c) la Corte avrebbe dovuto tener conto, ai fini della determinazione del valore dei terreni in questione, della distinzione fondamentale tra aree edificabili e non; d) il valore dei detti terreni avrebbe dovuto essere apprezzato tenendo conto del valore agricolo di mercato delle aree prima della loro destinazione a discarica, e quindi successivamente a tale modifica; e) il metodo applicabile a tal fine non sarebbe stato quello comparativo (inattuabile per mancanza di altre discariche funzionanti), come ritenuto, ma quello analitico; f) il procedimento di stima corretto avrebbe dovuto comportare l’individuazione del valore agricolo di mercato e di quello venale di mercato, per poi pervenire alla media dei due valori; g) l’apprezzamento di un valore di Euro 30-40 a mq. sarebbe apodittico e non suffragato da alcun riscontro. Le censure sono infondate.
In proposito va osservato che la Corte di Appello ha correttamente rilevato che la normativa regionale vigente ha distintamente considerato e diversamente disciplinato le aree edificate (L.P. n. 6 del 1993, art. 15), le aree edificabili (art. 14, comma 1, Legge cit.) e le aree destinate a servizi (art. 14, comma 2, Legge cit.), ed ha poi ritenuto che i terreni in questione dovessero essere qualificati fra quelli destinati a servizi, in quanto tali ricadenti sotto la previsione del sopra richiamato art. 14, comma 2, la cui disciplina è stata sostanzialmente trasfusa nel terzo comma dello stesso articolo, a seguito delle modifiche introdotte con la L. n. 1 del 2008, art. 154.
Per l’effetto la Corte ha quindi correttamente precisato che il valore di mercato del terreno avrebbe dovuto determinarsi tenendo conto del duplice parametro individuato nel loro inserimento nel tessuto urbanistico e nella destinazione urbanistica dei terreni circostanti (cui poi la L. n. 1 del 2008, ha aggiunto quello ulteriore delle caratteristiche dei terreni). A seguito di tale corretta premessa e in applicazione: quindi dei criteri sopra delineati ha poi considerato i terreni oggetto di giudizio (sui quali fra l’altro – a quanto riferito – non insistevano strutture) come edificabili; ha escluso che gli stessi potessero avere destinazione produttiva, tenuto anche conto del fatto che si presentavano totalmente incolti e abbandonati; ha esattamente individuato nel prezzo di mercato la somma da riconoscere a titolo di indennizzo al proprietario, a seguito dell’avvenuta espropriazione del bene; si è discostata dalle conclusioni assunte dal consulente tecnico, che aveva catalogato i fondi in oggetto come aree produttive, affermando che tale qualificazione in senso stretto avrebbe presupposto una intrinseca articolazione urbanistica permanente che le connota a prescindere dalla natura delle singole attività ivi allocate” (p. 19), articolazione viceversa del tutto insussistente e la cui carenza risultava oltre a tutto affiancata, dalla “mancata completezza della strutturazione a discarica dei terreni de quibus” (p. 20); ha dato ragione del ricorso al metodo di valutazione analitico anzichè a quello comparativo (pur definito come in astratto il più corretto) ai fini dell’apprezzamento del valore di beni, per l’impossibilità di operare alcuna comparazione attesa l’inesistenza di un libero mercato di aree per discariche; ha infine motivato il valore di Euro 20 al mq. riconosciuto all’area in oggetto, richiamando segnatamente i prezzi medi di mercato (oscillanti tra i 30-40 Euro nella zona del (OMISSIS)), lo scarso pregio intrinseco del terreno, la difficoltosa accessibilità e la limitata visibilità della zona, i prezzi di acquisto dichiarati da parte della Ecoinerti, prossimi ad un valore medio di circa Euro 15 al mq.
A fronte di ciò la ricorrente ha sollevato censure in parte non in sintonia con il contenuto della decisione (segnatamente quelle sub a, c, e, g), comunque formulate in modo generico, ed in ogni modo attinenti al merito della decisione, e non già all’indicazione degli specifici profili rilevanti sul piano della violazione di legge o del vizio di motivazione, dai quali poter desumere l’erroneità della contestata sentenza.
Conclusivamente il ricorso deve quindi essere rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011