Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3911 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3911 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 21139-2012 proposto da:
SAMPERI GIUSEPPE SMPGPP62A18M133V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4 SC. E, presso lo studio
dell’avvocato CORRENTI CHIARA, rappresentato e difeso
dall’avvocato RAGUSA SALVATORE giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
LA ROSA CARMELO;

– intimato avverso la sentenza n. 460/2011 del TRIBUNALE SEDE di
CATANIA SEZIONE DISTACCATA di ACIREALE del
19/06/2011, depositata il 21/06/2011;

Data pubblicazione: 19/02/2014

udita la rela7ione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.

Ric. 2012 n. 21139 sez. M2 – ud. 22-01-2014
-2-

r.g. n.21139.12

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.

“Giuseppe Samperi ha impugnato con unico motivo,deducente “nullità della sentenza per
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e per violazione o falsa applicazione di

G.d.P. di Acireale,è stata rigettata la propria domanda,proposta contro Carmelo La
Rosa, di sentir “dichiarare il diritto ” dell’attore “all’accertamento dello stato dei luoghi e
della esatta consistenza dell’immobile compravenduto”,domanda che il primo giudice aveva
accolto,condannando il convenuto al pagamento delle spese,comprensive di un
accertamento tecnico di parte. Il ricorso, al quale non ha resistito l’intimato,è palesemente
infondato. Contrariamente a quanto lamentato, la sentenza del giudice di appello è
sufficientemente e correttamente motivata, con le essenziali considerazioni secondo cui : 1)
l’accertamento dello stato dei luoghi e della consistenza di un immobile non costituisce, di
per sé,un “bene della vita”,suscettibile di autonoma domanda,ma un diritto di natura
processuale, che avrebbe potuto farsi valere nelle forme dell’accertamento tecnico
preventivo;2) pertanto non avrebbe potuto il convenuto essere condannato a rimborsare
all’attore le spese,segnatamente costituite da quelle sostenute per una perizia
stragiudiziale. Tali ragioni sono, ad avviso del relatore, del tutto condivisibili, ed avrebbero
addirittura dovuto dar luogo ad una declaratoria di inammissibilità della domanda,poiché:
a) le sentenze di mero accertamento possono avere ad oggetto soltanto diritti soggettivi o
status,e non meri stati di fatto, quand’anche controversi, se non suscettibili di autonoma
rilevanza economico-giuridica; b) all’esigenza cautelare di verificare ,in vista di un
eventuale futuro giudizio di merito, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizioni di
cose,l’ordinamento processuale appresta,per i casi di urgenza, gli specifici mezzi di
istruzione preventiva (“accertamento tecnico e ispezione giudiziale’) disciplinati dall’art.
1

norme di diritto”,la sentenza in epigrafe, con la quale, in riforma di quella n.513/2006 del

696 in rel. ali ‘art. 692 c.p.c.,norme di diritto che non risultano violate o falsamente applicate
dal giudice di appello, considerato che nel caso di specie l’attore non aveva chiesto tale
forma di tutela processuale,ma instaurato un vero e proprio giudizio di merito,come si
desume anche dalla circostanza di aver adito il G.d.P. (nella cui competenza di merito ex
art. 7 c.p.c..non rientrano le cause immobiliari) e non invece il Presidente del

nomina di un c.t.u.,bensì limitandosi a produrre un accertamento stragiudiziale di parte.
Si propone conclusivamente la reiezione del ricorso.”
Tanto premesso,sulla scorta della ricostruzione degli elementi,in fatto e in diritto,esposti nella
riportata relazione,che il collegio pienamente condivide e che non hanno formato oggetto di
successive contrarie osservazioni da parte del ricorrente,i1 ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese,in assenza di resistenza dell’intimato.
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014.

Tribunale, senza peraltro richiedere, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 696 cit,la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA