Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3911 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22853-2005 proposto da:

C.G. (OMISSIS), CA.GR.

(OMISSIS), CA.GI. (OMISSIS),

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato GRAZIADEI-

FERRERI, rappresentati e difesi dall’avvocato DE LAURENTIIS FRANCO

con delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di MANDURIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 167/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE

Sezione distaccata di TARANTO, Sezione Unica Civile, emessa il

13/04/2005; depositata il 20/05/2005; R.G.N. 316/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 3 giugno 2003 il Pretore di Taranto – sezione distaccata di Mandria – rigettava la domanda proposta, con citazione dell’11 maggio 1999, da Ca.Gr., C. G., C.F. nei confronti del Comune di Manduria, conduttore dei locali di loro proprietà, adibiti ad asilo, per sentirlo condannare al pagamento di L. 29.681.500, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e alle spese di lite, quale risarcimento dei danni rilevati agli immobili dopo il loro rilascio da parte del Comune avvenuto alla fine del febbraio 1998.

Avverso questa sentenza i C. proponevano appello.

Si costituiva il Comune, rimasto contumace in primo grado, e contestava le avverse pretese.

La Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – con decisione del 20 maggio 2005 rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese del grado.

Contro la sentenza sopra indicata ricorrono i C., affidandosi a tre motivi.

Non si è costituito l’intimato Comune.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento nei limiti seguenti.

Va premesso che il primo e il secondo motivo, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente.

Infatti, con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1587 e 1590 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – omessa, illogica e contraddittoria motivazione: art. 350 c.p.c., n. 5) i ricorrenti, in sintesi, assumono che il giudice dell’appello si sia discostato “dalle regole imposte al conduttore relative alla osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nella conduzione dell’immobile, pur riconoscendo la presenza dì una situazione di deterioramento dello stato del bene al momento della constatazione dello stato dei luoghi sia da parte del tecnico di parte dei ricorrenti che del tecnico di ufficio, nominato in primo grado” ed avrebbe erroneamente statuito che “non è emerso in giudizio la correlazione causale tra un differente stato dell’immobile all’atto dell’inizio della locazione con quello risultante al momento dell’accertamento” (p. 5 ricorso).

“Sul punto, in sintesi, la prova dell’esistenza dei danni, come accertati ufficialmente dal tecnico di parte prima e da quello di ufficio”, va collegata “con la condotta del conduttore, rilevato che non è emerso alcun elemento e/o circostanza da cui rilevare l’intervento di un terzo nella successiva conduzione dell’immobile in oggetto” (p. 6 ricorso).

Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2703 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice dell’appello abbia ritenuto che erano i locatori a dover fornire la prova della riconducibilità ed attendibilità dei danni alla condotta del Comune, conduttore dell’immobile (p. 7 ricorso).

2.- Al riguardo, premette il Collegio che il giudice dell’appello non ha affatto escluso che il Comune, nella sua qualità di conduttore, aveva l’obbligazione di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nella utilizzazione della loca locata e, ai sensi dell’art. 1590 c.c., aveva l’obbligo di farne restituzione nello stato medesimo in cui l’aveva ricevuta, ovverosia in conformità della descrizione fattane in contratto, salvo il deterioramento o il consumo derivanti dal suo uso normale.

Ma, per l’assenza di un formale verbale di riconsegna e la avvenuta rilevazione dello stato della res locata a distanza di un rilevante spatiun temporis (almeno un anno), il giudice dell’appello ha ritenuto difettasse, nella specie, la prova dell’ineludibile nesso di causalità tra uso dell’immobile da parte del conduttore e danni emersi nella suddetta sede, perchè possa farsi carico all’appellato di reintegrare per equivalente, ossia con una corrispondente somma di danaro, il patrimonio dei locatori.

Questo difetto di prova – ha ritenuto quel giudice – non era emendabile “mediante la produzione dell’informale e contestata nella sua autenticità, relazione di ufficio del dirigente capo del Comune, nè con la prova per testi” (p. 13-15 sentenza impugnata).

Si tratta di argomentazione, che non appare appagante sotto il profilo logico e giuridico.

Infatti, i ricorrenti hanno provato, come risulta dalla CT di parte e dalla CTU espletata, sostanzialmente convergenti sulla descrizione dei danni e sul loro ammontare, come riconosce la sentenza impugnata (v. p. 8), la sussistenza effettiva di quei danni correlati all’uso dell’immobile.

I due accertamenti tecnici, la relazione del dirigente capo settore, anche se disconosciuta (per quanto risulta in maniera generica, perchè non è stato disconosciuto dal Comune che l’ing. M. fosse suo dipendente) nella sua autenticità dal Comune attuale intimato, evidenziavano in maniera precisa che l’immobile non venne rilasciato dal Comune nello stato in cui venne consegnato, anzi fu adibito dal. Comune stesso, dopo la sua dismissione come asilo, ad abitazione in favore di famiglia disagiata (p. 5 sentenza impugnata) per cui furono eseguiti lavori (v. p. 6 sentenza impugnata), peraltro non contestati dal Comune, che non erano legittimi stante il contenuto e lo scopo del contratto.

Il fatto che le consulenze si siano svolte rispettivamente a distanza di un anno dal rilascio (quella di parte) e due anni (quella di ufficio), a meno di non credere che qualcuno abbia alterato lo stato dei luoghi, non è elemento sufficiente per disattendere quanto accertato attraverso di esse.

Se, infatti, è corretto ritenere che il giudice può disattendere quanto emerga dalla relazione dell’ausiliario e la CTU non può essere un mezzo di prova, nè di ricerca dei fatti che debbono essere provati dalle parti, ma solo uno strumento dì valutazione dei fatti già dimostrati (Cass. n. 11133/95), nel caso in esame, la parte privata aveva offerto al giudice già in prime cure la dimostrazione dello stato dell’immobile diverso da quello derivante dall’uso contrattualmente previsto, nonchè la esistenza di danni e la loro quantificazione.

Pertanto, il giudice dell’appello avrebbe dovuto tener conto di questi documenti processualmente acquisiti e decidere in conformità.

Il che non è avvenuto nel caso di specie.

1.- Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – falsa applicazione delle norme di diritto) – i ricorrenti lamentano che i giudici dell’appello, pur ritenendo “ammissibile la produzione della relazione tecnica dell’ing. M. – dipendente del Comune – sulla base della contestazione della difesa del resistente, ne hanno disconosciuto valore probatorio per l’assenza dei requisiti di autenticità ed hanno ritenuta tardiva e, pertanto, inammissibile la prova invocata dalla parte ricorrente” (p. 11 ricorso).

Infatti, la tardività “della prova invocata” non sussisterebbe “giacchè questa esigenza è sorta a seguito della contestazione da parte della difesa del resistente, dopo la produzione:mossa alquanto imprevedibile ed impensabile tenuto conto del rapporto professionale di dipendenza con l’ing. M.” (p. 12 ricorso).

Il motivo, nella parte in cui censura la decisione impugnata circa la inammissibilità della prova testimoniale per tardività, va disatteso per le seguenti considerazioni.

Infatti, il giudice dell’appello ha dichiarato la inammissibilità della invocata prova testimoniale, come si legge nella impugnata sentenza, perchè:

1) “dedotta per la prima volta nel presente grado del giudizio e chiaramente inammissibile per il divieto di prove di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, oltre che per la formulazione della relativa richiesta non già con l’atto di appello;

2) perchè richiesta in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Collegio” (p. 15 sentenza impugnata con richiami di giurisprudenza come Cass. n. 16995/04, puntuale al riguardo), ovvero dopo la produzione della documentazione da parte del Comune in udienza, nella quale, quindi, ben poteva insorgere e chiedere la prova la parte appellante.

Non solo, ma il giudice dell’appello ha pure argomentato che la richiesta di ammissione della prova testimoniale concerneva una prova costituenda e come tale contrastante con il divieto di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 (p. 17 sentenza impugnata e a conforto di questa statuizione vi è giurisprudenza costante di legittimità).

Conclusivamente, nei limiti esposti, il ricorso va accolto e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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