Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3911 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. I, 17/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Albergo Sperlonga s.r.l. in liquidazione in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 146,

presso gli avv. Magno Pietro e Longo Tommaso, che lo rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Sperlonga in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, P. Apollodoro 26, presso l’avv.

Venturelli Nuri, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado de Simone,

giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 516/04 del

2.2.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’17.1.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pratis Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 17.3.2000 la Albergo Sperlonga s.r.l.

conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di Roma il Comune di Sperlonga, per sentir determinare l’indennità dovuta per l’occupazione legittima di terreni di sua proprietà.

Con successivo atto dell’8.6.2001, essendo intervenuto in data 11.5.2001 decreto di espropriazione dei terreni in questione, proponeva poi opposizione alla stima compiuta dalla P.A., deducendone l’inadeguatezza. La Corte di appello, riuniti i due giudizi, rilevava quindi: che l’area, adiacente a parco pubblico, doveva essere considerata edificabile, sotto il duplice profilo che era stato ivi realizzato un parcheggio pubblico in conformità della previsione contenuta nel regolamento edilizio, nonchè per il fatto che fin dal luglio 1971 il Comune aveva approvato il progetto di massima con strutture in elevazione; che pertanto la valutazione dell’indennità doveva essere effettuata alla stregua dei criteri stabiliti dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis; che tuttavia la necessaria destinazione dell’area a fini pubblici induceva ad un ridimensionamento dei valori indicati dal consulente tecnico; che alla stregua dei criteri sopra delineati) l’indennità di esproprio doveva essere quantificata in Euro 37.470,27, mentre l’indennità di occupazione legittima doveva essere stimata in Euro 2.056,78. Avverso la sentenza la società Albergo Sperlonga proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva il Comune con controricorso contenente ricorso incidentale articolato in quattro motivi, a sua volta resistito con controricorso con il quale, fra l’altro, veniva eccepita l’inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di procura.

Entrambe le parti depositavano infine memoria. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 17.1.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva che con quello principale la Albergo Sperlonga s.r.l. ha denunciato violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e vizio di motivazione in quanto la Corte: a) avrebbe elaborato un “tertium genus” di suolo edificabile, vale a dire di suolo edificabile con destinazione necessaria ai soli fini pubblici; b) avrebbe determinato il valore venale dell’area in L. 70.000 al mq in modo del tutto apodittico; c) le due indennità, di esproprio e per occupazione legittima, avrebbero dovuto essere quantificate rispettivamente in Euro 180.149,23 e Euro 8.457,10, omessa la decurtazione del 40% suggerita dal consulente tecnico di ufficio, ma non applicata dalla Corte di appello.

Con il ricorso incidentale il Comune di Sperlonga ha a sua volta denunciato:

1) violazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè vizio di motivazione, per il fatto che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente individuato un “tertium genus” fra le aree edificabili e quelle agricole;

2) violazione degli artt. 99 e segg. e 115 c.p.c., art. 2697 c.c., comma 1, nonchè vizio di motivazione, per aver la Corte ritenuto applicabile il citato art. 5 bis in ragione di un preteso, ma insussistente, vincolo di destinazione dell’area a parcheggio, ed aver comunque apoditticamente determinato in L. 70.000 al mq. Il valore dell’area in questione;

3) violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e vizio di motivazione, in relazione alla negata applicazione della decurtazione del 40%, che al contrario avrebbe dovuto essere riconosciuta per la modesta differenza fra la consistenza dell’indennità liquidata e quella offerta dal Comune;

4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per l’affermata condanna alle spese di lite, che viceversa avrebbero dovuto essere poste a carico dell’attore ove le relative domande fossero state respinte, in quanto infondate.

Va innanzitutto premesso che è priva di pregio l’eccezione di inammissibilità del controricorso, e conseguentemente con esso del ricorso incidentale. La detta eccezione è stata dedotta sotto il profilo della nullità della procura speciale rilasciata per il presente ricorso, nullità asseritamente derivante dall’illeggibilità del nome del sindaco sottoscrittore del mandato e dall’avvenuto rilascio da parte del sindaco del Comune di Pontinia anzichè di quello di Sperlonga, rilievi all’evidenza contrastati dalla documentazione prodotta dal Comune (segnatamente le delibere di autorizzazione alla partecipazione al giudizio), dalla cui lettura si evince l’avvenuto conferimento del mandato da parte dell’organo rappresentativo del controricorrente.

Nel merito si rileva che le questioni prospettate con i due ricorsi sono sostanzialmente tre e sono in particolare identificabili: a) nella natura edificabile o meno del terreno oggetto di espropriazione; b) nella consistenza del valore accertato (L. 70.000 al mq), contestato per motivi diametralmente opposti da entrambe le parti; c) nell’omessa applicazione della riduzione del 40 % sulla somma riconosciuta a titolo di indennizzo. La censura sub a), prospettata con il primo motivo del ricorso incidentale, va esaminata prioritariamente poichè pregiudiziale sul piano logico, ed è fondata. Al riguardo va premesso che la Corte di Appello, dopo aver correttamente rilevato che ai fini della decisione occorreva preliminarmente chiarire se i terreni oggetto di espropriazione avessero destinazione edificabile o meno, ha poi ritenuto che ricorresse la prima ipotesi (e ciò in conformità del giudizio espresso sul punto dal consulente tecnico), per il fatto che era “stato realizzato un parcheggio pubblico ed il regolamento edilizio ne prevedeva la realizzazione in conformità della L. n. 122 del 1989”. Tale giudizio risulta tuttavia errato, poichè il parametro correttamente utilizzabile per stabilire se un’area abbia vocazione edificatoria o meno va individuato nella destinazione data dagli strumenti urbanistici di carattere generale alla zona in cui la stessa insiste.

Orbene nella specie risulta che l’area in questione era stata destinata a parcheggio pubblico dal Piano Regolatore Generale vigente, ed è stata inoltre descritta come adiacente ad “area a parco pubblico, limitrofo ad ampia zona di completamento denominata sottozona B1”, rilievi questi che escludono che il fondo oggetto di espropriazione potesse essere considerato edificabile.

Nè rilevano in senso contrario i due argomenti valorizzati dalla Corte di appello a sostegno della decisione emessa, argomenti consistenti nel preteso carattere inequivocabilmente ablativo che avrebbe il vincolo a parcheggio pubblico e nel fatto che l’area, su cui sarebbe stato effettivamente costruito un parcheggio con struttura in elevazione in conformità del regolamento edilizio, sarebbe ricaduta all’interno del perimetro urbano.

In proposito si osserva (infatti, che, come questa Corte ha già precisato al riguardo, l’inserimento di un’area in zona destinata a parcheggi non vale ad attribuire ad essa natura edificatoria, ove lo strumento urbanistico escluda tale qualità, ed essendo il detto inserimento rilevante esclusivamente con riferimento all’enucleazione delle possibili tipologie in cui la destinazione si traduce ed all’eventuale evidenziazione della diversa nozione della edificabilità di fatto (C. 08/29768).

Quest’ultimo profilo, poi, non incide sulla consolidata “summa divisio” fra suoli edificabili e non edificabili, sistema che non consente correttivi e che non tollera varianti valutative ispirate alla configurabilità di un “tertium genus” idoneo a valorizzare eventuali potenzialità reddituali o paraedificatorie (C. 99/465, C. 98/8634, C. 98/6522, C. 98/483).

Ne consegue dunque, conclusivamente, che in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, che comporta l’assorbimento degli altri motivi della stessa impugnazione e del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione perchè, qualificati i terreni in questione come non edificabili, ne determini nuovamente le due indennità, di occupazione e di espropriazione, alla stregua della normativa vigente e della giurisprudenza di questa Corte.

Il giudice del rinvio provvedere infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo di quello incidentale, assorbiti gli altri motivi ed il ricorso principale, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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