Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3911 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22337/2015 proposto da:

P.E. CPC SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del

Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MAROCCO 18, presso lo studio TRIVOLI & ASSOCIATI, rappresentata

e difesa dagli avvocati ALESSANDRO TRIVOLI, MARCO PASQUALI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6977/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata l’08/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.E. C.P.C. s.r.l., in amministrazione straordinaria, chiede la revocazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale questa Corte, accogliendo solo il primo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 28294/2008 proposto dalla contribuente, e rigettando i restanti, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, per il riesame della vicenda alla luce del principio di diritto affermato, oltre a regolare le spese.

In particolare, la ricorrente chiede la revocazione della suddetta sentenza deducendo che la motivazione giuridica del rigetto del terzo e del quarto motivo di ricorso poggia sull’errata percezione di una circostanza di fatto (mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi 1999 della Società del riporto delle perdite fiscali), la cui sussistenza sarebbe esclusa in modo incontrovertibile dall’esame dei documenti di causa (segnatamente l’avviso di accertamento).

2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

3. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni, la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonchè 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005).

2. Alla luce di tali consolidati principi il ricorso è inammissibile per più ordini di ragioni.

2.1. Innanzitutto, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata nella sua interezza, l’argomentazione nella quale si sarebbe verificato, secondo la prospettazione della ricorrente, il dedotto errore percettivo non costituisce ad avviso del Collegio, constatazione, ad opera della Corte, in fatto sulla fattispecie oggetto di causa, quanto piuttosto sintesi dell’orientamento giurisprudenziale citato a pagina 6 della sentenza e che quel Collegio aveva ritenuto di condividere rispetto ad altro diverso orientamento. Ne consegue che non si ravvisa la sussistenza di alcun errore di fatto, trattandosi di mera illustrazione di principi giurisprudenziali.

3. Peraltro, il fatto di cui si lamenta l’errata (ovvero omessa) percezione (ovvero l’indicazione del riporto delle perdite fiscali nella dichiarazione dei redditi 1999) non risulta ictu oculi dagli atti del giudizio di legittimità ma da atto (l’avviso di accertamento) veicolato nel processo attraverso le difese di parte (cfr. Cass. Sez. U-Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013: ” Non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4), l’ipotizzato travisamento, da parte della Corte di Cassazione, di dati giuridico-fattuali, per giunta estranei ai punti controversi sui quali essa si sia pronunciata, acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata – di revocazione”; ed, infine, l’errore percettivo, così come dedotto, non è, neppure decisivo. Infatti, il quesito di diritto veicolato con il terzo motivo di ricorso, ed a cui la Corte ha dato risposta negativa, concerneva, come emergente dalla sentenza, unicamente la sussistenza o meno in capo all’Amministrazione finanziaria dell’obbligo di utilizzare ex officio in compensazione le perdite fiscali dichiarate nei precedenti periodi di imposta.

4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente, soccombente, alle spese processuali liquidate come in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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