Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3911 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 11/02/2019), n.3911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27763-2014 proposto da:

UNICREDIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’Avvocato LUCIANO PALLADINO, che la rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato GIANLUCA ROSSI, anche con facoltà

disgiunte, giusta delega in atti;

– ricorrente principale e controricorrente incidentale –

contro

P.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GIOVANNI SOZZI, in virtù di procura in atti;

– controricorrente principale e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 496/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/09/2014 R.G.N. 962/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 496/2014, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia n. 229/2011 del Tribunale della stessa città, ha dichiarato l’illegittimità della sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, irrogata a P.R. dalla Unicredit Corporate Banking spa in data 25/27 marzo 2009 nonchè l’inefficacia del giudizio negativo per l’anno 2008, e ha condannato la Banca alla restituzione della somma trattenuta in esecuzione della predetta sanzione, confermando nel resto le altre statuizioni di prime cure;

che avverso la decisione di 2^ grado ha proposto ricorso per cassazione la Unicredit spa affidato a due motivi;

che P.R. ha resistito con controricorso formulando ricorso incidentale sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, cui a sua volta ha resistito la Banca.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’incongruità della motivazione nonchè il mancato esame di un punto decisivo della controversia, per avere erroneamente la Corte di merito evidenziato che la Banca, in forza dei messaggi di posta elettronica del giugno/luglio 2008, era a conoscenza delle modalità operative del P. e di Fingiochi spa quando, invece, le modalità operative contestate (acquistare titoli senza disponibilità in conto e al di fuori delle facoltà di concedere sconfini da parte del Pagano) erano iniziate a settembre 2008 e non prima; 2) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’incongruità della motivazione nonchè il mancato esame di un punto decisivo della controversia costituito dal fatto che i superiori del P., pur a conoscenza della importanza del cliente Fingiochi spa, non avevano mai avallato il comportamento del dipendente come era possibile evincere dai rapporti intercorsi tra le parti;

che con il ricorso incidentale, in sintesi, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in violazione dell’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), per avere omesso la Corte territoriale di condannare la Banca a risarcire il lavoratore del danno patrimoniale causato dal giudizio di prestazione insoddisfacente dichiarato inefficace (danno consistente nella perdita dei premi aziendali e negli incentivi di cui nel ricorso introduttivo veniva allegata la mancata allegazione); 2) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in violazione dell’art. 432 c.p.c. (valutazione equitativa delle prestazioni) per non avere la Corte di merito, pur riconoscendo la illegittimità del giudizio di “prestazione insoddisfacente” formulato nei confronti di esso ricorrente incidentale, proceduto alla liquidazione in via equitativa delle somme dovute; 3) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere omesso i giudici di secondo grado di considerare quali fatti decisivi per il giudizio le seguenti circostanze: a) che il premio di produttività veniva corrisposto a tutto il personale che avesse superato il periodo di prova e non avesse riportato in giudizio di sintesi negativo; b) che il P., in conseguenza della sanzione disciplinare e del giudizio di prestazione insoddisfacente per l’anno 2008, dichiarati illegittimi, non aveva ottenuto l’erogazione del premio; c) che il premio era stato, invece, corrisposto a tutti i colleghi del gruppo di lavoro e della filiale;

che i due motivi del ricorso principale sono inammissibili perchè il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. 22 9 2014 n. 19881).

I due motivi di ricorso non rispettano il dettato di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente esaminate dalla Corte di merito, che ha congruamente valutato il comportamento della Banca e dei diretti superiori del P. in relazione all’attività lavorativa svolta da quest’ultimo;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale segue quella di inefficacia del ricorso incidentale perchè tardivamente proposto (cfr. Cass. 29.11.2016 n. 24291). Infatti, la sentenza della Corte di appello di Milano gravata è stata notificata ad Unicredit spa, dalla difesa del P., in data 1.10.2014: a quella data, pertanto, vi era certamente una conoscenza legale della pronuncia avendo proceduto ad un adempimento processuale che sicuramente richiedeva una effettiva cognizione del provvedimento. Il ricorso incidentale è stato, invece, proposto con atto inviato per la notifica il 23.12.2014 e, quindi, oltre il termine breve previsto dalla legge. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, deve essere dichiarata la perdita di efficacia del ricorso incidentale;

che le spese vanno poste a carico della ricorrente principale in virtù del principio (cfr. Cass. 12.6.2018 n. 15220) secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia di quello incidentale ex art. 334 c.p.c., comma 2, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità, con riferimento al decisum, evidenza che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale;

che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo limitatamente alla ricorrente principale; il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. 25.7.2017 n. 18348; Cass. 19.7.20185 n. 19188).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente P.R., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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