Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3910 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3910 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 14223-2012 proposto da:
STUDIO PROFESSIONALE MAGRI’ 00408460798 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SANNIO 65, presso lo studio dell’avvocato TORCHIA
ANSELMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
ATOS ITALIA SPA (già Siemens Informatica SpA) in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO CANONACO, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 19/02/2014

dall’avvocato FADDA EMILIO, giusta delega a margine del
controricorso;

– controricotrente nonchè contro

SUD SRL SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE);

– intimata avverso la sentenza n. 499/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 29.4.2011, depositata il 04/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Pietro Asta (per delega avv. Anselmo
Torchia) che si riporta agli scritti.

(

Ric. 2012 n. 14223 sez. M2 – ud. 22-01-2014
-2-

CDS SUD SRL (denominata anche COMPUTER DATA SYSTEM

r.g. n 14223.12

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.

“Lo Studio Professionale Macrì convenne, nel 1985, la società C. D. S. SUD al giudizio del
Tribunale Cosenza per risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di un contratto

assistenza, domanda che venne contestata dalla convenuta, tra l’altro e preliminarmente
indicando quale legittimata passiva la fornitrice società Nixdorf che, chiamata in causa,
contestò a sua volta sia la domanda principale,sia la propria chiamata.
La domanda fu accolta, nella misura di £ 150.000.000 nei confronti della Nixdorf dall’adito
tribunale,che ritenne carente di “legittimazione passiva” la convenuta C.D.S. SUD ed
estesa automaticamente la richiesta risarcitoria, risultata documentalmente provata, nei
confronti della chiamata. Ma seguito di appello di quest’ultima, la Corte di Catanzaro
riformò la decisione, rigettando la domanda nei confronti della medesima.
Proposto dall’attrice ricorso per cassazione, questa S.C,con sentenza n. 254/06 cassò la
sentenza impugnata con rinvio, affermando il principio dell’automatica estensione della
domanda nei confronti della chiamata in causa,a seguito dell’eccezione di difetto di
legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, nell ‘ipotesi in cui, come nella specie, fosse
risultato che l’effettiva controparte tenuta alla prestazione fosse detta chiamata.
Riassunto il giudizio di appello da quest’ultima (nelle more divenuta Siemens s.p.a),nella
resistenza della Macrì, contumace la CDC SUD, la Corte di Catanzaro con la sentenza in
epigrafe, sulla base di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, ha accolto il
gravame,rigettando la domanda,con compensazione della spese,ritenendo che non fosse
stato sufficientemente provato (dalle dichiarazioni scritte rilasciate da alcuni partecipanti ad
un corso di operatori elettronici e da altri documenti prodotti dall’attrice) l’inadempimento
della società Nixdorf e le conseguenze dannose relative.
1

di fornitura di un elaboratore elettronico e, segnatamente, delle relative manutenzione ed

Avverso tale domanda la Macrì ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un un unico
motivo,cui ha resistito la società intimata,oggi denominata Athos s.p.a,. mentre la CDC.
SUD anche in questo giudizio non si è costituita.
Tanto premesso, ritiene il relatore che il ricorso si palesi non meritevole di accoglimento.
La ricorrente deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 in rel. all’art. 360

essenzialmente lamenta che il giudice di rinvio, nell ‘escludere il raggiungimento della prova
in ordine all’inadempimento, quale fatto generatore dei danni pretesi da essa attrice, non
abbia tenuto conto del principio cd “di non contestazione”,in base al quale avrebbe dovuto
ritenere per ammesso detto inadempimento, in particolare la disfunzione del sistema
informatico, in quanto non contestato dalla convenuta, né dalla chiamata in causa, che si
sarebbero limitate soltanto a confutare l’esistenza e l’ammontare dei danni.
Ma a tale riguardo,premesso che il comportamento processuale della originaria convenuta
CDC SUD, in quanto risultata, con accertamento ormai passato in giudicato, non “legittimata
passiva” (rectius:non titolare del rapporto dedotto in giudizio), non avrebbe potuto spiegare
alcuna rilevanza ai pretesi fini in questione, va rilevato, quanto alla società chiamata in
causa,come la censura risulti generica,non precisando,a confutazione di quanto leggesi nella
sentenza impugnata (pag. 3: “la Nixdorf chiedeva il rigetto della domanda”,pag. 8 : “il
thema decidendum attiene sia all’an che al quantum debeatur..’), secondo cui la
contestazione da parte di tale società era stata totale, da quali specifici atti difensivi fosse
dato desumere l’esplicita o implicita ammissione da parte di quest’ultima che il sistema
informatico fornito non avesse funzionato in conseguenza della mancata assistenza e/o
manutenzione,e che da tale mancato funzionamento fossero derivati pregiudizi economici
all ‘attrice.
A parte tali considerazioni,deve comunque osservarsi come il principio c.d. di “non
contestazione”, secondo quella giurisprudenza di legittimità (v., in particolare,Cass. nn.
2

c.p.c. ed omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo,

27596/08,18399/09) che lo ritiene operante nel vigente sistema processuale,in quanto
introdotto dalla modifica apportata dalla L. n. 353 del 1990 all’art. 167 co.I c.p.c .(nella
parte in cui impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a
fondamento della domanda), comunque non sarebbe stato applicabile nella controversia in
esame, essendo stata questa instaurata ben prima dell’entrata in vigore della citata modifica

probatorio, annettersi ex art. 115 in rel. all’art. 167 c.p.c.,al mero silenzio serbato dalla
chiamata in causa in ordine alle circostanze di fatto poste dall’attrice a sostegno della
domanda, non sussistendo all’epoca della sua costituzione alcun onere di contestazione
specifica.
Si propone,conclusivamente,i1 rigetto del ricorso.”
Tanto premesso,esaminate le memorie depositate dalla parti e rilevato che,in
particolare,quella di parte ricorrente,richiamata in udienza,si risolve nella mera
riproposizione riassuntiva delle stesse censure esposte nel ricorso,senza addurre alcuna
ulteriore argomentazione atta a superare le ragioni reiettive esposte dal relatore,che il
collegio pienamente condivide e fa proprie,i1 ricorso deve essere respinto,con il conseguente
carico delle spese,per la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborsi delle spese del giudizio in
favore della controricorrente,che liquida in complessivi € 4.000,00,di cui 200 per
esborsi,oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 22 gennaio 2014.

del codice di rito;sicchè nessuna conseguenza avrebbe potuto,sul piano

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