Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3910 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato Studio

Associato MARETTO MATAROZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato EMI

SANDRO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P., F.A.R., F.D.,

F.P.L., F.M., FI.AN.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato SCAPPATICCI MARIA LUCIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato SABATINI DOMENICO con delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata il

29/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio;

udito l’Avvocato PAOLO NOVELLA (per delega Avv. DOMENICO SABATINI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per la inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ordinanza del 29 marzo 2005 il G.I. del Tribunale di Avezzano, a scioglimento della riserva, ritenuta la causa vertente tra F.P., F.A.R., F.D., F.P.L., F.M. e Fi.An. contro G.E., matura per la decisione, fissava per la discussione e decisione l’udienza del 7 giugno 2005.

Avverso questo ordinanza propone ricorso per Cassazione G. E., affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso i F..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con ordinanza depositata il 2 ottobre 2001 il Giudice dichiara “il carattere pregiudiziale della causa di riscatto L. n. 392 del 2008, ex art. 32 pendente inter partes e per l’effetto sospende il presente giudizio”.

Su ricorso dei F. lo stesso giudice, con ordinanza del 14 novembre 2001,revocava il precedente provvedimento di sospensione e, successivamente, con ulteriore ordinanza del 29 marzo 2005, ritenendo che ” le questioni dedotte dalle parti circa la ritualita’ sia dell’ordinanza di sospensione in data 2 ottobre 2001, che del successivo provvedimento di revoca della stessa ordinanza 14 novembre 2001 restano superate dal fatto che entrambi non sono stati impugnati mediante regolamento di competenza”;

“ritenuto che…non sussiste rapporto di pregiudizialita’ tra la presente causa… e quella proposta dal G. di riscatto…fissa per la discussione e decisione l’udienza del 7 giugno 2005”.

2.- Ora e’ avverso quest’ultima ordinanza che il G. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, con i quali, denunciando genericamente violazione di legge e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deduce che l’ordinanza di sospensione – divenuta definitiva per non essere stata impugnata con il regolamento di competenza – non poteva essere revocata con il successivo provvedimento del 14 novembre 2001.

3.- Il ricorso e’ inammissibile.

La tesi prospettata dal ricorrente e’ esatta, nel senso che l’ordinanza di sospensione del giudizio e’ impugnabile solo con il regolamento di competenza, cosicche’, una volta divenuta definitiva per mancata impugnazione nel termine di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, non puo’ essere revocata dal giudice che l’ha emessa ed un eventuale provvedimento di revoca non e’ impugnabile (Cass. n. 8748/04 ; Cass. n. 10837/03); cio’ perche’, altrimenti, si dimenticherebbe che l’art. 42 c.p.c. in subjecta materia e’ norma di stretta interpretazione e, pertanto, la impugnabilita’ con il regolamento non puo’ estendersi ad un provvedimento che, nella sostanza, nega la necessita’ della sospensione.

Resta, peraltro, inteso che l’eventuale violazione di una norma processuale da parte del giudice (che, ad esempio, abbia sospeso il processo) potra’ sempre essere fatta valere con l’impugnazione nelle forme ordinarie, ove persista l’interesse in relazione agli sviluppi della vicenda giudiziaria (Cass. n. 19154/06).

Chiarito e non contestabile quanto innanzi, nella specie il G. ha impugnato per cassazione l’ordinanza del 29 marzo 2005 di fissazione dell’udienza di discussione che, per il suo carattere meramente ordinatorio, non e’ impugnabile.

Di qui, la inammissibilita’ del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese di questa giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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