Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3910 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. I, 17/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roburent in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, via F. Cesi 44, presso l’avv.

Gessini Agostino, rappresentato e difeso dall’avv. Leone Alberto

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Mondovi’ in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri 5, presso

l’avv. Manzi Andrea, che con l’avv. Mastroviti Francesca lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

Provincia di Cuneo in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma via F. Confalonieri 5, presso

l’avv. Andrea Manzi, che con l’avv. Francesca Mastroviti la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Mondovi’ in persona del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma via Pierluigi da

Palestrina presso l’avv. Mario Contaldi, che con l’avv. Diego Poggi

la rappresenta giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 890/04 del

3.6.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17.1.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Contaldi per l’ASL (OMISSIS);

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 20.3.2002 il Comune di Roburent conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di Torino il Comune di Mondovi’, la Provincia di Cuneo e l’A.S.L. n. (OMISSIS) Mondovi’ – Ceva, per sentirli condannare, previa relativa determinazione, al pagamento di quanto spettante a titolo di indennita’ definitiva di esproprio relativamente a terreni di sua proprieta’, acquisiti per la realizzazione di un ospedale e a torto considerati agricoli.

Tutti i convenuti eccepivano la carenza di legittimazione attiva dell’attore ed i primi due anche il difetto della propria legittimazione passiva. La Corte di Appello all’esito del giudizio cosi’ provvedeva: a) rigettava la prima eccezione; b) accoglieva la seconda condannando il Comune di Roburent a rifondere le relative spese processuali al Comune di Mondovi’ e alla Provincia; c) determinava l’indennita’ di espropriazione dei terreni in contestazione nella somma di Euro 75.477,91, disponendo il deposito di detta somma presso la Cassa Depositi e Prestiti; d) condannava infine il Comune a rifondere alla ASL (OMISSIS) i tre quarti delle spese del giudizio.

Avverso la decisione il Comune di Roburent proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resistevano con controricorso gli originari convenuti. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 17.1.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo di impugnazione il ricorrente ha denunciato violazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all’art. 38 disp. att. della variante al P.R.G. approvata con Delib. 26 marzo 1999, n. 12-26934 nonche’ vizio di motivazione, con riferimento alla consistenza dell’indennita’ di espropriazione riconosciuta, determinata in ragione di una pretesa natura agricola dei terreni espropriati.

Tale determinazione sarebbe infatti priva di motivazione, in quanto disposta sulla base del richiamo alla motivazione della sentenza n. 902/04 emessa dalla stessa Corte di Appello in esito al procedimento n. 1905/00, e sarebbe comunque errata per il negato effetto conformativo di carattere generale attribuito alla detta variante avente ad oggetto la costruzione di un nuovo ospedale, la cui natura era stata viceversa configurata come specificamente espropriativa.

Secondo il ricorrente, dunque, il consulente tecnico a tal fine designato, dapprima, e la Corte territoriale, dopo, avrebbero a torto considerato come agricoli i terreni oggetto di espropriazione, rispetto ai quali l’indennita’ di espropriazione avrebbe viceversa dovuto essere calcolata ai sensi del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis conv. in L. n. 359 del 1992.

Osserva il Collegio che la censura riguarda esclusivamente l’affermata natura agricola del terreno – che sarebbe invece edificabile -, qualificazione che risulterebbe errata sotto il duplice aspetto della mancanza di motivazione sul punto (essendo questa consistita nel semplice richiamo alle ragioni esposte con la sentenza n. 902 del 2004 della medesima Corte territoriale) e della natura del vincolo, che a dire del ricorrente sarebbe conformativo e non espropriativo, contrariamente a quanto ritenuto con la contestata decisione.

Sul primo punto ritiene il Collegio che non sia configurabile il denunciato vizio di motivazione e cio’ in quanto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine all’astratta fondatezza nel merito del rilievo (vale a dire sulla sufficienza e meno di una motivazione che ne richiami altra emessa in distinto procedimento), nel concreto la Corte di Appello non ha motivato la propria decisione per relationem. Al contrario, questa e’ stata infatti, basata sulle condivise conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nell’elaborato svolto in procedimento avente ad oggetto la determinazione dell’indennita’ di occupazione relativamente allo stesso terreno per cui e’ oggi controversia per la quantificazione dell’indennita’ di espropriazione, per di piu’ fatte proprie dalle parti nel senso che le stesse ne hanno chiesto l’acquisizione nel presente giudizio”.

Ad analoghe conclusioni di inconsistenza deve poi pervenirsi per quanto concerne l’ulteriore profilo di doglianza rappresentato, relativo all’affermata natura agricola dei terreni oggetto del procedimento espropriativo.

In proposito la Corte ha rilevato che le prescrizioni contenute nel P.R.G. del 1988 attribuivano ai terreni in questione destinazione agricola e che la successiva variante al detto piano del 1999, secondo la quale i detti terreni sarebbero stati adibiti alla costruzione di un nuovo ospedale, sarebbe stata irrilevante rispetto alla loro qualificazione, in quanto il vincolo relativo avrebbe avuto natura “lenticolare” e non generale.

Tale valutazione, ancorata ai non contestati accertamenti in fatto compiuti dal consulente tecnico (la relazione risulta acquisita su richiesta delle parti, p. 8) e sostanzialmente criticata dal ricorrente in ragione di una difforme interpretazione degli effetti riconducibili alla sopra richiamata variante del 1999, e’ viceversa in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale tra i vincoli apposti ad un terreno occorre distinguere tra quelli conformativi, che per il loro carattere generale e programmatico attengono alla “zonizzazione” del territorio, e quelli espropriativi, che viceversa consentono l’individuazione puntuale del bene da espropriare.

Tale distinzione, poi, non riposa sulla fonte da cui il vincolo deriva, ma sui requisiti oggettivi di cui lo steso e’ connotato, e segnatamente sulla sua incidenza o meno su una generalita’ di beni appartenenti ad una pluralita’ indifferenziata di soggetti.

Ne consegue che: ove i detti vincoli non abbiano natura generale, ma si presentino come particolari, in funzione cioe’ non gia’ di una destinazione di zona ma di una localizzazione puntuale di un’opera pubblica, gli stessi devono intendersi come preordinati all’esproprio, e pertanto irrilevanti rispetto alla qualificazione dell’area, che permane quella risultante dallo strumento previgente (C. 05/20459, C. 05/7300, C. 05/6914, C. 05/6518, C. 05/1336, C. 01/173). Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate per ciascun controricorrente in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali a agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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