Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3910 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24854/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORGO

PIO 160, presso lo studio dell’avvocato CHIARANTONO BRUNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE RIJLI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 409/06/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA – SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA del

5/02/2014, depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti di A.G.A. (che resiste con controricorso), per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Calabria, riformando la decisione di primo grado, aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi ad Iperf, Irap ed Iva dell’anno 2005, dichiarando decaduta l’Amministrazione finanziaria dal potere impositivo, siccome la procedura di notificazione doveva ritenersi nulla per omesso rispetto delle forme ex art. 140 c.p.c..

2. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 345 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la C.T.R. dichiarato la decadenza dell’Amministrazione finanziaria sulla base di eccezione sollevata dal contribuente, per la prima volta, solo in seno alla memoria illustrativa, depositata nel giudizio di secondo grado.

1.1. Premesso che è pacifico in atti che la decadenza dell’Amministrazione finanziaria venne dedotta, per la prima volta, in grado di appello e che la stessa, per la sua natura di eccezione in senso proprio, non può ritenersi implicitamente sollevata nella censura di nullità della notificazione, il motivo di ricorso, non solo è sufficientemente specifico ma è, anche fondato, alla luce del consolidato principio di questa Corte (cfr. tra le tante, di recente, Ordinanza n. 171 del 09/01/2015),secondo cui il termine di decadenza stabilito a carico dell’ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l’esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicchè è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o no della relativa eccezione, che ha natura di eccezione in senso proprio e non è, quindi, rilevabile d’ufficio, nè proponibile per la prima volta in grado d’appello.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 3 e art. 160 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per avere il Giudice di appello ritenuto nulla la notificazione dell’avviso impugnato laddove la notificazione era avvenuta nelle forme dell’art. 140 c.p.c. e, peraltro, l’impugnazione nei termini aveva, comunque, sanato ex art. 156 c.p.c., l’eventuale irritualità della notificazione.

2.1. La censura è fondata. Questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 5057 del 13/03/2015 è ferma nel ritenere che “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto di imposizione fiscale, sicchè la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato”.

Nel caso in esame essendo pacifico (come dato atto dalla stessa sentenza impugnata) che l’avviso di accertamento, presentato tempestivamente per la notificazione, venne effettivamente conosciuto dal contribuente (essendo stato ritirato da parte di soggetto all’uopo delegato) e che quest’ultimo ebbe a proporre impugnazione, trova applicazione l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 c.p.c..

Ne consegue, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Calabria per l’esame delle questioni assorbite oltre che per le spese.

PQM

In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per il regolamento delle spese processuali alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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