Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3909 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3909 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 13427-2012 proposto da:
VALLE RENATA VLLRNT32C62D651Z, VALLE LINO
VLLLNI36D19D651Z,

GELMI

GIORGIO

GLMGRG58R02H612W, GELMI FRANCO
GLMFNC60T16H6120, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO
ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DE BERTOLINI GIANFRANCO, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro

TARGHER GIOVANNNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA PIO XI n. 62, presso lo studio dell’avvocato GENTILE
ORAZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 19/02/2014

INNOCENTI CORRADO, giusta procura a margine del
controricorso;

controricomente

avverso la sentenza n. 294/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Guido Francesco Romanelli che si
riporta ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Orazio Gentile che si riporta
agli scritti.

(

Ric. 2012 n. 13427 sez. M2 – ud. 22-01-2014
-2-

TRENTO del 4.10.2011, depositata il 03/11/2011;

r.g.13427.12

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.

” Con la sentenza in epigrafe la Corte di Trento,respingendo l’appello di Renata e Lino
Valle,Franco e Giorgio Gelmi,avverso quella n. 645/2009 del Tribunale di Rovereto,nella
parte in cui aveva,tra le altre,accolto la domanda contro i medesimi proposta da Giovanni

un cortile di proprietà dei convenuti,interposto tra gli immobili delle parti ed adducente ad
un vano al piano terra (all’attualità adibito a “stube’) della casa
dell’attore,confermava,sulla scorta delle risultanze di prova orale e di rilievi fotografici, che
l’acquisto della servitù in questione si era verificato in virtù di esercizio ultraventennale di
transito sull’area cortilizia, ravvisandone il requisito della apparenza essenzialmente
nell’esistenza di una porta e di alcuni gradini accedenti sulla stessa. Contro tale sentenza i
soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi,rispettivamente
denuncianti “insufficienza e grave illogicità della motivazione, contraddittorietà della stessa
e travisamento di una circostanza dirimente concernente l’esistenza di opere apparenti atte
ad evidenziare l’esercizio di una servitù di passaggio con veicoli….e violazione e falsa
applicazione dell’art. 1061 c. c… “, “errata interpretazione e falsa applicazione degli artt.
1027 e 1061 c. c. circa l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio con veicoli con
riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c” e “falsa applicazione dell’art. 1061 c.c. su punto decisivo
della concernente la sussistenza di opere apparenti, evidenzianti l’esistenza di una servitù di
passaggio a piedi sul cortile comune…” . Al ricorso ha resistito il Targher con rituale
controricorso. Il ricorso,ad avviso del relatore,si palesa fondato in ordine ai primi due
motivi, infondato quanto al terzo. L’elemento essenziale su cui fa leva la sentenza
impugnata,ai fini della conferma dell ‘acquisto per usucapione della servitù,è costituito, oltre
che dal possesso ultraventennale del relativo esercizio, dal requisito dell’apparenza, che è
stato individuato nell’esistenza della porta di accesso al locale appartenente alla parte
1

Targher, di accertamento dell’usucapione del diritto di passo,sia a piedi,sia con veicoli,su

attrice. Ma tale opera, se sufficiente a palesare una relazione di asservimento al cortile, su
cui si apre, in funzione dell’accesso di persone al locale (oggi “stube”,vale a dire una sorta
di “tavernetta” attrezzata per uso abitativo, in passato segheria artigianale, secondo le
acquisite testimonianze), non può certamente considerarsi univocamente e funzionalmente
destinata anche alla servitù di transito veicolare,poco o punto rilevando che, in punto di fatto

davanti a quella porta si fermassero i veicoli diretti alla segheria,per le operazioni di carico
e scarico connesse alla relativa attività. Per conseguire,invero,1 ‘acquisto per usucapione
della servitù di passaggio con veicoli, attraverso il cortile di proprietà dei convenuti, ben più
ampio dello spazio richiesto per detto passaggio, sarebbe stata necessaria l’individuazione,
nell’ambito dello stesso, quali opere visibili e permanenti specificamente destinate
all’esercizio della servitù, distinte dalla rimanente parte del fondo preteso servente, di un
tracciato e/o di uno spazio di sosta, chiaramente evidenziati e destinati esclusivamente a
tale uso. In assenza di individuazione di siffatte opere visibili e permanenti, comportante
la possibilità che i veicoli provenienti dalla pubblica strada,senza seguire un percorso
costante, per pervenire in prossimità dell’ingresso al locale potessero indifferentemente
transitare per qualsiasi parte del cortile, deve ritenersi che la sola presenza di una porta sul
fondo dominante, di cui non è stata dimostrata l’idoneità a consentire l’ingresso veicolare
nel locale, non possa considerarsi opera inequivocamente funzionale all’esercizio della più
ampia servitù pretesa, che pertanto non è conseguibile in virtù del solo possesso, ostandovi il
disposto di cui all’art. 1061 cod civ. A diversa conclusione deve pervenirsi quanto alla
servitù di passo pedonale,confutata nel terzo motivo soltanto con denuncia di violazione
della norma di rifèrimento,e non anche per carenza o illogicità di motivazione,considerato
che i giudici di merito, sulla base di un accertamento di fatto (censurabile in questa sede ex
art. art. 360co.I n. 5 c.p.c. soltanto per lacune o vizi logici testualmente rilevabili),
valorizzante la presenza della porta di cui si è detto e l’esistenza di alcuni gradini idonei a

2

e per lungo tempo in passato (peraltro non precisato nella motivazione della sentenza)

consentire

l’accesso

sul

cortile, hanno

ritenuto

sussistente

il

requisito

dell ‘apparenza, costituito da tali opere visibili e permanenti, in virtù delle quali era reso
possibile l’accesso al locale di proprietà dell’attore da parte delle persone allo stesso dirette
allo stesso. Si propone conclusivamente raccoglimento dei primi due motivi e la reiezione
del terzo.”

controricorrente,uditi i difensori delle parti,ritenuta la piena condivisibilità delle
argomentazioni esposte nella premessa relazione preliminare,ne recepisce la conseguente
proposta di definizione del giudizio.
Benvero,per quanto attiene alla rilevata mancanza degli elementi di apparenza della servitù,
in relazione al transito veicolare, le osservazioni contenute nello scritto difensivo si risolvono
nella sostanziale deduzione di elementi di fatto (l’ampiezza della porta del locale de quo che
avrebbe consentito anche l’ingresso di veicoli),privi di adeguato riscontro processuale
e,comunque,di per sé insufficienti a suffiagare,anche per le modalità di esercizio
dell’invocato possesso, la tesi sostenuta,posto che dalla emergenze istruttorie riferite dalla
corte di merito risultano accertati soltanto atti di transito e sosta fino all’area
immediatamente esterna al locale e non anche l’ingresso nello stesso di veicoli,sia pure di
ridotto ingombro.
Sull’opposto versante,nessuna concreta obiezione contraria risulta formulata in relazione alla
proposta conferma della correttezza della decisione,quanto alla servitù di passaggio pedonale.
Conclusivamente,pertanto, questa Corte,non ravvisando la necessità di ulteriori valutazioni
comportanti accertamenti di merito,in un contesto nel quale l’istruttoria risulta già
esaurientemente compiuta e la decisione possibile sulla base degli elementi acquisiti dalla
corte territoriale,che ne ha tratto conclusioni soltanto in parte corrette,ritiene di poter definire
la controversia ai sensi dell’art. 384 co. 2 u.p. c.p.c.,limitando l’accertamento della usucapita
servitù a quella di passaggio pedonale.

3

Tanto premesso,i1 collegio,esaminata la memoria illustrativa depositata per il

L’esito fmale e complessivo della lite comporta,infine,per la reciproca soccombenza,la totale
compensazione delle spese del presente giudizio e di quelle dei due gradi di merito,ponendosi
quelle della espletata consulenza tecnica di ufficio a carico delle stesse,in quote uguali,
P.Q.M
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso,rigetta il terzo,cassa parzialmente la sentenza

quella di passaggio pedonale. Compensa totalmente tra le parti le spese dell’intero processo
e pone quelle della consulenza tecnica di ufficio a carico delle stesse,in due quote uguali.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014.

impugnata in relazione ai motivi accolti e,decidendo nel merito,limita l’accertata servitù a

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