Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3909 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

FIORELLA ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati CONDEMI LUIGI, CARDENA’ CLAUDIA giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MIN. INFRASTRUTTURE TRASPORTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, da cui e’ difeso per legge;

– controricorrente –

e contro

AVV.RA GEN.LE STATO; G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 533/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 02/10/2006, depositata il 12/12/2006; R.G.N. 206/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

08/01/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO Giovanni;

uditi gli Avvocati CARDENA’ CLAUDIA, FIORELLA ANTONIO, CONDEMI LUIGI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per accoglimento 1^ motivo del ricorso in

subordine inammissibilita’.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All’esito di indagini preliminari riguardanti reati contro la P.A. L.E. e G.C. venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona per rispondere per piu’ reati, tra cui quello di truffa aggravata (riguardante la predisposizione di un progetto di completamento del (OMISSIS) lotto commissionato dal Comune di Ancona in relazione ai lavori attinenti al piano di ricostruzione d’(OMISSIS)), che ha costituito oggetto esclusivo del presente giudizio civile.

Con sentenza 15.11.94 il Tribunale suddetto riconosceva i due imputati responsabili del delitto in questione in continuazione con altri e li condannava, oltre che alla pena ritenuta di giustizia, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici, costituitasi parte civile.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza 23.9.97, accoglieva il gravame degli imputati, assolti con la formula dell’insussistenza del fatto.

Proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza dal P.G. e dalla p.c., la S.C., con sentenza 27.3 – 7.10.99, cassava la sentenza assolutoria, rinviando per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia.

Quest’ultima, con sentenza 29.1.01, assolveva il L. ed il G. perche’ il fatto non costituisce reato e, impugnata tale sentenza agli effetti civili dalla sopracitata Amministrazione, che denunciava l’illogicita’ della motivazione, la S.C. accoglieva il ricorso con sentenza 15.4.02, che disponeva il rinvio alla Corte d’appello di Perugia in sede civile ex art. 622 c.p.p..

Riassunta, quindi, la causa a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non costituitosi in giudizio alcuno dei due convenuti, con sentenza depositata il 12.12.06, la Corte perugina, ritenuta la responsabilita’ penale del L. e del G. in ordine al delitto de quo, li condannava in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore del Ministero predetto, da liquidarsi in separata sede.

Avverso detta sentenza ha proposto, quindi, ricorso per Cassazione il L., con sette motivi, mentre non ha svolto alcuna attivita’ difensiva l’intimato G..

Dopo che all’udienza del 6.7.09 era stato concesso al ricorrente un termine di trenta giorni per la rinnovazione della notificazione del ricorso, notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia anziche’ alla Avvocatura Generale dello Stato, quest’ultima si costituiva resistendo al gravame con controricorso.

Il L. ha depositato in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dall’Avvocatura Generale dello Stato, di inammissibilita’ del ricorso in quanto tardivamente proposto nei confronti della medesima, essendo il gravame, correttamente indirizzato alla Avvocatura Generale dello Stato anziche’ a quella Distrettuale di Perugia, intervenuto solo il 20.7.09 e cioe’ tre anni dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

Tale eccezione non e’ fondata.

Ed invero, poiche’ nel caso in esame si verte in tema di cause inscindibili o interdipendenti tra loro, essendo pacifico che sussista quanto meno un’ipotesi di litisconsorzio processuale tra la posizione del L. e quella del G., partecipi entrambi al giudizio di primo grado, per cui tale partecipazione deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, ne consegue che il ricorso per cassazione contro la P.A., irregolarmente notificato alla Avvocatura Distrettuale dello Stato anziche’ a quella Generale in Roma, non puo’ essere dichiarato inammissibile allorquando il ricorso stesso sia stato tempestivamente notificato ad altri litisconsorti, come e’ accaduto nella fattispecie, in cui il ricorso risulta notificato entro il termine di legge al litisconsorte G..

In questo caso, infatti, la nullita’ della notificazione alla P.A. resta priva di effetti ove si provveda all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. con la rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, disposta, come si e’ detto, alla precedente udienza del 6.7.2009.

2. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la “nullita’ del procedimento del giudizio di rinvio per violazione delle norme di cui agli artt. 156 e 160 c.p.c. per nullita’ della notifica della citazione in riassunzione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – Conseguente nullita’ della sentenza.

2.1. Va esaminata in via preliminare l’eccezione d’inammissibilita’ di tale motivo per l’asserita impropria 1 formulazione del relativo quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Anche questa eccezione non e’ fondata.

Deve infatti escludersi che, come sostiene la resistente P.A., la formulazione del quesito in questione sia meramente “assertiva”, giacche’, come facilmente si evince dalla lettura del quesito stesso alle pagg. 13 e 14 del ricorso, esso risulta correttamente posto al Collegio giudicante in termini di concretezza e di preciso riferimento alla specifica fattispecie, in modo tale da consentire una risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente (v. S.U. n. 6420/08).

Ed invero, il quesito in questione evidenzia in primo luogo gli elementi di fatto rilevanti per la soluzione del caso di specie, vale a dire la residenza anagrafica del L. in (OMISSIS) dall’1.3.2002 e la notificazione nei suoi confronti dell’atto di citazione in riassunzione a mezzo posta in data 8.4.2003, indirizzata invece a (OMISSIS) e consegnata materialmente al portiere dello stabile di via (OMISSIS) e quindi l’interrogativo se tale notificazione, in quanto effettuata in luogo diverso da quello di residenza del destinatario ed a persona diversa dal portiere dello stabile di residenza sia o meno nulla ovvero inesistente.

Non senza rilevare, per completezza di motivazione, che con riferimento specifico al motivo proposto per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e percio’ relativo alla deduzione di “errores in procedendo”, si e’ statuito che la formulazione del quesito di diritto e’ necessaria solo se la violazione denunciata comporta necessariamente la soluzione di una questione di diritto, poiche’, diversamente, ove l’inosservanza delle regole processuali dia luogo ad un mero errore di fatto, alla S.C. e’ richiesto soltanto di riscontrare, attraverso l’esame degli atti del processo, la correttezza dell’attivita’ compiuta, con la conseguenza che la formulazione del diritto non e’ in tal caso neppure configurabile (v.

Cass. n. 16941/2008).

2.2. Tutto cio’ premesso, si rileva che il primo motivo, oltre che ammissibile, deve ritenersi fondato.

Ed invero, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che quest’ultimo aveva la sua residenza in (OMISSIS) sin dalla data dell’1.3.2002, mentre dall’avviso di ricevimento in atti si evince che l’atto di riassunzione del processo dinanzi al giudice del rinvio e’ stato indirizzato, per la notificazione al L., nell’aprile del 2003 in via (OMISSIS) e non in via (OMISSIS) e materialmente consegnato al portiere dello stabile di via (OMISSIS).

Ne consegue che tale notificazione deve ritenersi nulla e che tale nullita’, non essendo stata sanata con la costituzione in giudizio dell’odierno ricorrente, ha comportato anche quella dell’intero procedimento e, quindi, della relativa sentenza.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti sei motivi, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa davanti alla stessa Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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