Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3909 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3909 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DI MARZIO PAOLO

Data pubblicazione: 16/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3608/2014 R.G., proposto da:
Elio Moraldo e Liliana Fiora, rappresentati e difesi, giusta mandato steso in
calce al ricorso, dall’Avv.to Dario Trevisan, del Foro di Milano, ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Federica Rosati, alla via
Calamatta n. 16 in Roma;
— ricorrenti —
contro

Banca Mediolanum Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Monti e Franco Monti, del Foro di
Milano, e Nicola Lagozino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo, alla via di Santo Spirito n. 3 in Roma;

controricorrente —

(5\

nonché
Banca Popolare di Milano SCRL;
Nuvolone Eliana;
Magnoni Eros Flavio;
non costituiti

avverso la sentenza n. 4101 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 18

ascoltata la relazione svolta, nella camera di consiglio del 29 settembre 2017,
dal Consigliere Paolo Di Marzio;
lette le memorie depositate, ai sensi dell’ art. 380bis cod. proc. civ., dai
ricorrenti e dalla controricorrente;
osserva:

FATTI DI CAUSA
gli odierni ricorrenti adivano il Tribunale di Milano riferendo di avere
consegnato al promotore finanziario Eros Flavio Magnoni, che operava per
conto della Banca Mediolanum Spa, un assegno bancario, con beneficiario in
bianco, dell’importo di 300.000,00 Euro, affinché le somme fossero investite
nell’acquisto di titoli mobiliari. Il promotore se ne era però appropriato
falsificando, nell’apporre la girata sul titolo, la firma della moglie, indicata
come beneficiaria. Domandavano, per quanto ancora interessa, la condanna
dell’intermediario alla restituzione delle somme. La Banca si costituiva,
domandando il rigetto della domanda, e chiamava in manleva la Banca
Popolare di Milano Spa, che aveva negoziato il predetto assegno contraffatto.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, riconosceva il diritto dei clienti in
ordine a domande diverse, ma non accoglieva la richiesta di condanna della
Banca Mediolanum Spa, che aveva assunto la veste di intermediario operando
il promotore infedele presso di essa, alla restituzione della somma consegnata
dagli odierni ricorrenti ad Eros Flavio Magnoni, ritenendo non essere stata
raggiunta la prova della ragione per la quale la somma fosse stata affidata al
promotore finanziario.

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dicembre 2012;

La Corte d’Appello di Milano, adita con ricorso da Elio Moraldo e Liliana
Fiora, confermava con la sentenza ora impugnata la decisione di prime cure.
Ammetteva, peraltro, l’utilizzazione delle risultanze del procedimento penale
svoltosi a carico del promotore, e conclusosi con sentenza di patteggiamento,
le valutava e le riteneva alfine non decisive per provare il fondamento della
richiesta restitutoria dei ricorrenti. La Corte territoriale affermava che
mancando la prova che l’assegno sia stato consegnato al Magnoni

nell’ambito dell’attività di promozione finanziaria esercitata per la Banca
Mediolanum, viene a mancare la prova del ‘nesso di occasionalità necessaria’
che può giustificare l’affermazione di responsabilità dell’istituto bancario”.
Contro la decisione della Corte di merito hanno proposto ricorso per
cassazione Elio Moraldo e Liliana Fiora, affidandosi a cinque motivi. Resiste
con controricorso la Banca Mediolanum Spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. — Con il primo motivo di ricorso, proposto per la violazione o falsa
applicazione degli artt. 31, comma 3, e 23, comma 6, TUF, nonché dell’art.
2697 cod. civ., i ricorrenti propongono una pluralità di critiche alla decisione
della Corte territoriale. Contestano che sussisteva il nesso di occasionalità
necessaria tra la illecita condotta appropriativa delle somme da loro versate, di
cui si è reso responsabile il promotore finanziario, e l’attività svolta da
quest’ultimo presso la Banca Mediolanum, affermando che non spetta al
cliente dimostrare a che titolo avesse consegnato le somme al promotore (p. 32
ricorso). Sostengono, inoltre, che la responsabilità dell’intermediario
finanziario è solidale ed è attribuita a titolo oggettivo.

1.2. — Con il secondo motivo di ricorso, indicato come proposto per la
contestata violazione o falsa applicazione dell’art. 2049 cod. civ., i ricorrenti
affermano che l’intermediario presso cui operava il promotore finanziario è
assoggettato a responsabilità oggettiva per fatto altrui, e la Banca Mediolanu

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doveva pertanto essere condannata alla restituzione delle somme di cui il suo
promotore finanziario si era appropriato.

1.3. — Con il terzo motivo, indicato come proposto per la violazione dell’art.
2043 cod. civ., i ricorrenti criticano la decisione della Corte di merito per non
aver tenuto conto della responsabilità della Banca intermediaria per la culpa in

appropriativa tenuta dal promotore finanziario che operava presso di essa.

1.4. — Con il quarto motivo di ricorso, indicato come proposto per la violazione
degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2729 cod. civ., i ricorrenti
contestano l’erronea valutazione, da parte della Corte di merito, della sentenza
penale pronunciata a carico del promotore.

1.5. — Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti censurano, per violazione o
falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., il regime delle spese di lite deciso
dalla Corte d’Appello, per essere stati condannati al pagamento delle stesse
anche nei confronti della Banca Popolare di Milano Spa, che era però stata
chiamata in causa non da loro bensì, con finalità di manleva, dalla Banca
Mediolanum per cui lavorava il promotore, sostenendo quest’ultima la
negligenza della Banca Popolare nell’aver pagato un assegno contraffatto.

Pare opportuno premettere, prima di esaminare ciascuno dei motivi di ricorso,
che i ricorrenti, pur proponendo le loro contestazioni sotto il profilo della
violazione di legge, introducono in realtà quesiti che per larga parte
domandano una rivalutazione di merito del materiale probatorio raccolto. Le
loro critiche, pertanto, sono in parte inammissibili mentre, per la parte
rimanente, devono valutarsi infondate, per le ragioni che si procede ad esporre.

2.1. — Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti contestano che la Core
di merito ha errato nel ritenere insussistente il nesso di occasionalità necessaria
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vigilando di cui si sarebbe resa responsabile in relazione alla illecita condotta

tra la illecita condotta di appropriazione delle somme da loro versate, di cui si è
reso responsabile il promotore finanziario Eros Flavio Magnoni, e l’attività
svolta da quest’ultimo presso la Banca Mediolanum, ed affermano che non
spettava a loro, clienti, dimostrare a che titolo avessero consegnato le somme al
promotore. Inoltre, sostengono i ricorrenti, non può trascurarsi che la
responsabilità dell’intermediario finanziario ha natura solidale con quella del

Invero, la tesi che la responsabilità dell’intermediario finanziario per l’operato
del promotore debba essere attribuita a titolo oggettivo è stata affermata anche
dalla giurisprudenza di legittimità. La valutazione dell’elemento soggettivo,
però, entra in rilievo quando sia stata dimostrata la sussistenza del nesso di
causalità tra l’attività svolta dal promotore per conto dell’intermediario e la sua
condotta illecita nei confronti dei clienti. Nel caso di specie, la giurisprudenza
appare consolidata nel ritenere che sia sufficiente la dimostrazione della
sussistenza del nesso di occasionalità necessaria. La Corte di merito ha respinto
la domanda degli odierni ricorrenti affermando che essi non hanno fornito la
prova della sussistenza di tale nesso. Questa affermazione non risulta
contestata dai ricorrenti con argomenti adeguati, essendosi essi limitati ad
affermare che non spetta al cliente dimostrare a che titolo abbia consegnato le
somme al promotore finanziario. Neppure giova ai ricorrenti l’affermazione
secondo cui -non vi è dubbio che laddove il Magnoni non avesse agito quale
promotore finanziario … la distrazione delle somme non si sarebbe mai
prodotta” (cfr. ricorso p. 27). L’affermazione esprime una mera petizione di
principio, ed elude il thema probandum. La critica proposta dai ricorrenti non
può essere accolta, perché essi non contrastano la ragione della decisione
proposta dalla Corte d’Appello, la quale ha ritenuto non abbiano fornito la
prova che ad essi competeva, relativa alla dimostrazione delle ragioni per le
quali avevano consegnato le somme al promotore finanziario, ed
intenderebbero ribaltare senza giustificazione l’onere della prova su
controparte. -La mera circostanza che il Magnoni svolgesse attività
promotore finanziario non è di certo sufficiente a desumere che l’assegno
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promotore infedele, ed è attribuita a titolo oggettivo.

bancario (che di per sé costituisce un mezzo di pagamento) sia stato
consegnato al fine di permettere al Magnoni di eseguire un’operazione
finanziaria per conto degli attori alla quale fosse interessata la Banca
convenuta”, ha osservato con chiarezza, tra l’altro, la Corte di merito,
confermando, anche in proposito, parte delle valutazioni espresse dal giudice di
prime cure. La Corte territoriale ha quindi concluso ribadendo che -mancando

di promozione finanziaria svolta per la Banca Mediolanum, viene a mancare la
prova del nesso di occasionalità necessaria che può giustificare l’affermazione
di responsabilità dell’istituto di credito”. Si osservi, pure, che i ricorrenti
avevano consegnato al promotore un assegno che presentava caratteristiche
anomale, non risultando compilato in relazione al beneficiario. Ancora, già il
giudice di prime cure aveva osservato che non si era rinvenuto alcun ordine di
acquisto di titoli mobiliari, impartito dai ricorrenti, in relazione all’operazione
di compravendita che affermano di aver inteso promuovere affidando al
promotore finanziario il loro assegno bancario.
In definitiva, le critiche proposte dai ricorrenti non colgono, e tanto meno
contrastano adeguatamente, la ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale.
Il motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.

2.2. — Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti contestano che la
responsabilità dell’intermediario per il fatto commesso dal promotore
finanziario deve essere attribuita a titolo oggettivo, per fatto altrui, ai sensi
dell’art. 2049 cod. civ. Un primo rilievo ha natura processuale. I ricorrenti,
infatti, hanno omesso di indicare dove abbiano proposto tale argomento nel
corso dei giudizi di merito, segnalando dettagliatamente le formule utilizzate e
le modalità con le quali la domanda è stata tempestivamente proposta e
diligentemente coltivata. La tesi riassunta, comunque, che trova riscontro nella
giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12248 del 2012), risulta inve
inconferente nel caso di specie. Come si è innanzi osservato, la Corte
d’Appello ha respinto la domanda ritenendo non dimostrata la sussistenza del
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la prova che l’assegno sia stato consegnato al Magnoni nell’ambito dell’attività

nesso di occasionalità necessaria tra la illecita condotta appropriativa delle
somme da loro versate, di cui si è reso responsabile il promotore finanziario, e
l’attività svolta da quest’ultimo presso la Banca Mediolanum. I ricorrenti
avrebbero pertanto dovuto fornire, innanzitutto, la prova che il fatto altrui”
commesso dal responsabile fosse stato reso possibile, o almeno agevolato,
dalle sue attribuzioni quale promotore finanziario per conto di un determinato

territoriale ha ritenuto che questa prova non sia stata fornita ed i ricorrenti non
propongono critiche specifiche, le quali possano indurre a ritenere errata la
valutazione operata dal giudice del merito.
Il motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

2.3. — Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la decisione della Corte
territoriale per non aver rilevato che la Banca si è resa responsabile di una
culpa in vigilando, in relazione all’operato del promotore finanziario che
operava presso di essa. Anche in questo caso, occorre preliminarmente
osservare che i ricorrenti hanno omesso di indicare, nel ricorso per cassazione,
dove abbiano proposto tale argomento nel corso dei giudizi di merito,
segnalando dettagliatamente le formule utilizzate e le modalità con le quali la
domanda è stata tempestivamente proposta e diligentemente coltivata. I
ricorrenti sostengono, a quanto è dato comprendere, che la Banca avesse
l’obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, e comunque che l’Istituto di
credito abbia l’obbligo di rifondere i danni eventualmente prodotti a causa
dell’illecito operato del suo promotore finanziario. In proposito la Banca
Mediolanum ha evidenziato in controricorso che, seppure la tesi di controparte
dovesse ritenersi fondata, sarebbe comunque spettato ai ricorrenti fornire la
prova della integrazione della sua

culpa in vigilando,

dimostrando

l’inadeguatezza dei sistemi di controllo predisposti dall’Istituto di credito
mentre, in realtà, l’elusione dei sistemi di controllo aveva potuto verifica(1 i,
proprio a causa della condotta degli stessi ricorrenti, che avevano rilasciato
assegno (parzialmente) in bianco.
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intermediario, nei confronti del quale propongono la loro domanda. La Corte

La violazione degli obblighi di vigilanza da parte della Banca, invero, è rimasta
solo affermata dai ricorrenti, ed il motivo di ricorso deve essere respinto.

2.4. — Con il quarto motivo i ricorrenti criticano la Corte d’Appello
contestando l’intervenuta violazione di legge, per non aver tenuto conto della
sentenza penale pronunciata nei confronti del promotore finanziario. Occorre

parti. c.d. patteggiamento, pertanto liberamente apprezzabile dal giudice civile
(cfr. Cass. n. 26250 del 2011), di cui la Corte d’Appello doveva comunque
tener conto fondando su essa, se del caso, elementi di prova. Si osservi che i
ricorrenti neppure allegano che la sentenza sia divenuta definitiva. In realtà
l’operato della Corte territoriale non merita censure. Ha infatti esaminato
compiutamente la sentenza in questione, ed ha preso in considerazione anche
gli altri atti del procedimento penale, non mancando di evidenziare, tra l’altro,
la non univocità delle dichiarazioni rilasciate dal Magnoni e per suo conto. Ha
valutato questo articolato materiale documentale, dandone atto nella decisione,
ed ha ritenuto che gli elementi raccolti non risultano decisivi per affermare il
fondamento delle ragioni proposte dai ricorrenti. La violazione di legge per
omesso esame del materiale probatorio, pertanto, non sussiste, ed anche ad
ipotizzare che la contestazione avesse inteso essere proposta sotto il profilo del
vizio di motivazione, deve evidenziarsi che le critiche proposte dai ricorrenti
difettano di specificità, non avendo essi neppure indicato quali elementi,
erroneamente valutati dalla Corte d’Appello, avrebbero dovuto
necessariamente condurre all’affermazione della responsabilità della
controricorrente.
Il motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

2.5. — Con il quinto motivo i ricorrenti contestano che la Corte d’Appello li h
condannati al pagamento delle spese di lite nei confronti della Banca Popolare
di Milano Spa, che non avevano evocato in giudizio e nei cui confronti non
avevano proposto alcuna domanda. Nei confronti della Banca Popolare di
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ricordare che trattasi di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle

Milano, invero, la domanda era stata introdotta dalla Banca Mediolanum che in
conseguenza, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere condannata a pagare
le spese in suo favore. La Banca Mediolanum, in controricorso, si è impegnata
a dimostrare che la chiamata nel processo era necessaria, in conseguenza
dell’azione giudiziaria promossa dagli odierni ricorrenti, perché l’esponente
intendeva esserne manlevata per il caso di soccombenza, essendo emerse una

aveva negoziato un assegno pacificamente contraffatto. La Suprema Corte ha
avuto modo di riaffermare recentemente, confermando un orientamento
condivisibile al quale il Collegio ritiene pertanto di aderire, che l’onere relativo
alle “spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta
rigettata la domanda principale, … va posto a carico della parte soccombente
che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del
principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato
alcuna domanda nei confronti del terzo -. Cass. n. 2492 del 2016. Solo
nell’ipotesi di palese infondatezza della chiamata in garanzia si è ritenuto che
possa applicarsi anche in questa ipotesi il principio della soccombenza nei
rapporti tra chiamante e chiamato (Cass. n. 10070 del 2017). Nel caso che ci
occupa, però, la Banca Mediolanum ha illustrato, nel corso del giudizio e pure
in controricorso, le numerose e gravi ragioni che avevano condivisibilmente
motivato la chiamata del terzo, senza incontrare efficaci critiche da parte dei
ricorrenti.
Anche il quinto motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

(7-i)

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

Riscontrato che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto
dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei

presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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pluralità di irregolarità commesse dalla Banca Popolare che, in particolare,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle
spese di lite in favore della costituita resistente, e le liquida in complessivi
Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ,~.p)
ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2017.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto

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