Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3909 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017), n. 3909
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20677/2016 proposto da:
B.A., ricorrente che non ha presentato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 104/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di 2^
GRADO di TRENTO, depositata il 22/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da B.A. nei confronti di Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTR di 2^ grado di Trento, notificato il 21/6/2016, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della Cancelleria Centrale del 22/9/2016.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017