Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3909 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2019, (ud. 28/11/2018, dep. 11/02/2019), n.3909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28062-2013 proposto da:

P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SARDEGNA 69, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

PROVINCIA DI CAMPOBASSO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34,

presso lo studio dell’avvocato DARIO MANNA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MATTEO CARMINE IACOVELLI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 187/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 11/10/2013 R.G.N. 86/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’odierno ricorrente, ex dipendente dell’A.N.A.S., transitato alle dipendenze della Provincia di Campobasso in forza del D.Lgs. n. 112 del 1998 a decorrere dall’1 ottobre 2001, agiva nei confronti dell’Amministrazione provinciale per rivendicare il riconoscimento della categoria D, “Istruttore direttivo amministrativo” del CCNL comparto Regioni ed enti locali in luogo dell’inquadramento in categoria C, profilo professionale “Istruttore amministrativo”, attribuitogli al momento del passaggio nei ruoli nell’amministrazione di destinazione alla stregua del D.P.C.M. n. 448 del 2000. Sosteneva di avere diritto al superiore inquadramento in forza della sentenza passata in giudicato n. 122/07 del Tribunale di Campobasso, che aveva riconosciuto il suo diritto alla posizione A1 – Area Quadri a decorrere dal 18 novembre 1996 nei confronti dell’Anas.

2. Tale ricorso veniva rigettato e, a seguito di impugnazione proposta dal lavoratore, la Corte d’Appello di Campobasso ha respinto il gravame sulla base delle seguenti considerazioni:

– l’Anas, originariamente azienda pubblica inserita nell’organizzazione statale, poi trasformata in ente pubblico (economico) e infine (dal 2002) in s.p.a., era ancora ente pubblico allorquando, in forza del D.Lgs. n. 112 del 2008, e con decorrenza dal 1.10.2001, avvenne il transito del ricorrente alla Provincia; il fenomeno traslativo da un soggetto pubblico ad un altro, pubblico o privato, è regolato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, la cui disciplina ha sì riguardo all’art. 2112 c.c. in materia di trasferimento di azienda, ma fa salve eventuali disposizioni speciali e proprio tale ultima ipotesi ricorre nella specie, atteso che trova applicazione il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7 il quale ha previsto le modalità e le procedure di trasferimento del personale Anas, e il D.P.C.M. n. 448 del 2000, art. 5 integrativo del primo;

– a norma del citato art. 7, è garantito ai lavoratori trasferiti solo il mantenimento della posizione retributiva già maturata, oltre all’opzione relativa al mantenimento del trattamento previdenziale previgente; quanto all’inquadramento, il D.P.C.M. n. 448 del 2000, art. 5, ha previsto l’equiparazione delle professionalità possedute presso l’Anas e le qualifiche ex CCNL enti locali, individuate attraverso una apposita tabella di trasposizione;

– per altro verso, il ricorrente non ha dedotto di avere svolto mansioni diverse e superiori a quelle del suo formale inquadramento; nè una tale deduzione potrebbe ora opporsi, a distanza di anni dal transito, nei confronti della Provincia.

3. Per la cassazione di tale sentenza il P. propone ricorso affidato a sei motivi. Resistono con controricorso la Provincia di Campobasso e l’Anas s.p.a.. La Provincia ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato per non avere la sentenza pronunciato sull’eccezione preliminare vertente sulla inammissibilità dell’appello per carenza di interesse. Si sostiene che il d.p.c.m. era vincolante per l’Amministrazione provinciale; il ricorrente non ne ha chiesto la disapplicazione, per cui in nessun caso il P. potrebbe ottenere una pronuncia a sè favorevole, atteso che l’inquadramento non potrebbe che essere quello indicato nelle tabelle di equiparazione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo del ricorso principale, il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, dell’art. 2112 c.c., D.P.C.M. n. 448 del 2000, art. 5,D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7 per avere la Corte di appello erroneamente escluso che nella fattispecie trovi applicazione integrale la disciplina di cui all’art. 2112 c.c..

2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per avere la Corte di appello argomentato in ordine alla mancata dimostrazione dello svolgimento di mansioni superiori, mentre la domanda aveva ad oggetto il riconoscimento di una qualifica (e del relativo trattamento retributivo) corrispondente a quella precedentemente acquisita presso l’Anas per effetto dell’accoglimento di altra domanda, nel giudizio promosso nel 2004 e concluso favorevolmente per il ricorrente nel 2007.

3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., assumendo che, quand’anche volesse sostenersi l’inopponibilità alla Provincia del giudicato formatosi nei confronti dell’Anas, sarebbe comunque da ritenere errata la decisione del giudice d’appello di escludere ogni rilievo, quanto meno sotto il profilo probatorio, agli accertamenti risultati dalle pronunzie favorevoli al lavoratore.

4. Con il quarto motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il fenomeno traslativo configura un’ipotesi di successione della Provincia nel rapporto già facente capo ad Anas. Il ricorrente richiama il principio dell’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo nelle ipotesi nelle quali i medesimi risultino titolari di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in causa. In particolare cita, a sostegno del ricorso, la sentenza di questa Corte n. 11660 del 2012, emessa in fattispecie analoga.

5. Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la sentenza pronunciato sull’eccezione di giudicato esterno, formulata in primo grado e riproposta in appello.

6. Con il sesto motivo lamenta motivazione contraddittoria in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la sentenza, da un lato, ritenuto che, in virtù di disposizione speciale, il ricorrente avesse diritto al mantenimento della posizione retributiva già maturata e, dall’altro, rigettato la domanda di inquadramento superiore cui è correlato il diverso e superiore trattamento economico.

7. Il ricorso è inammissibile.

7.1. La questione centrale del ricorso verte sugli effetti del giudicato formatosi nei confronti dell’Anas, precedente datore di lavoro dell’odierno ricorrente, con riferimento all’inquadramento che esso si era visto riconoscere presso tale ente, al fine di stabilire se tale giudicato intervenuto tra le originarie parti del rapporto possa valere anche nei confronti della Provincia di Campobasso, amministrazione locale presso la quale il P. è stato trasferito in forza del D.Lgs. n. 112 del 1998a decorrere dall’1 ottobre 2001.

7.2. L’accertamento del contenuto del giudicato formatosi tra il ricorrente e l’Anas è comune a tutti i motivi di ricorso, in quanto la Corte di appello ha comunque escluso che gli effetti di una pronuncia emessa in altro giudizio, su ricorso proposto successivamente al transito del ricorrente alle dipendenze della Provincia, potesse essere opposto a quest’ultima, rimasta estranea a tale giudizio.

8. Innanzitutto, va osservato che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, sicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge (v., tra le più recenti, Cass. n. 15339 del 2018).

8.1. Tanto premesso, è ben vero che l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, ma tale sindacato diretto può operare nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza delle regole processuali di cui all’art. 366 c.p.c., di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che solo il dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n. 5508 del 2018, n. 26627 del 2006, v. pure Cass. Sez. Un. n.1416 del 2004, Cass. n. 26627 del 2006, ed in motivazione Cass. n.13658 del 2012, Cass. n.995 del 2017).

8.2. Nè può ritenersi a tal fine sufficiente la rielaborazione sintetica di tale giudicato ad opera della parte ricorrente. Ed invero, questa Corte ha già affermato che nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di trascrizione e allegazione ex art. 366 c.p.c., per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (Cass. n.2617 del 2015).

9. Tali oneri non sono stati assolti nella specie dalla parte ricorrente, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo.

10. Per tale assorbente ragione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, restando assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

11. Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio si pongono a carico del ricorrente principale nella misura in dispositivo liquidata.

12. Si dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente principale, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, in favore della Provincia di Campobasso, in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, e, in favore di ANAS s.p.a., in Euro 2.500,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA