Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3908 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.V.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, presso Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avv. SCOTTI GALLETTA ANTONIO, con studio in 80121 Napoli,

Via Carducci n. 18 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

V.A., G.V., considerati domiciliati “ex lege”

in Roma, presso Cancelleria Corte di Cassazione, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati IZZO RAFFAELE, IZZO GIUSEPPE,

MARICONDA STEFANO giusta delega a margine del controricorso;

NUOVA IDEA SRL, (OMISSIS), in persona del suo amministratore

unico Sig. F.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G ANTONELLI 29, presso lo studio dell’avvocato COSCINO

ARNALDO, rappresentata e difesa dall’avvocato MONTEMURRO ROBERTO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

SUD FACTORING SPA IN LIQ.;

– intimato –

e sul ricorso n. 1410/2006 proposto da:

SUD FACTORING SPA IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore Dott. C.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI 5,

presso lo studio dell’avvocato PIZZOLI ALESSANDRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato TRABACE PIETRO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente-

contro

NUOVA IDEA SRL, in persona del suo amministratore unico Sig.

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G

ANTONELLI 29, presso lo studio dell’avvocato COSCINO ARNALDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MONTEMURRO ROBERTO giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

V.A., D.V.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 504/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 14/01/2005, depositata il 22/02/2005;

R.G.N. 390 e 406/1997;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

08/01/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO Giovanni;

udito l’Avvocato SCOTTI GALLETTO Antonio;

udito l’Avvocato CARDENA’ Claudia (delega Pietro TRABACE);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo,

che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. ricorso principale e

dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 18/21.3.1992 D.V.D., premesso che era creditore, quanto meno in via di regresso, di oltre L. 1.000.000.000 nei confronti dei coniugi V.A. e G. V., attesa l’escussione – da parte del Banco di Napoli, del Monte dei Paschi di Siena e della Banca della Provincia di Napoli – delle fideiussioni prestate alla L.E.N. – Laboratori Elettronici Napoletani, e che le suddette fideiussioni erano state prestate in solido con i medesimi V. e G., soci di maggioranza dell’indicata societa’; che quest’ultimi, ben conoscendo la situazione di dissesto della LEN, sin dal mese di agosto del 1991 avevano posto in essere alcuni atti per frodare le ragioni dei creditori, tra cui la vendita alla s.r.l. Nuova n Idea della villa di loro proprieta’, sita in Vico Equense, con la conseguenza dell’inefficacia della vendita stessa nei confronti di esso esponente ex art. 2901 c.c.; conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli i predetti coniugi e la soc. Nuova Idea per sentir dichiarare la nullita’ per simulazione assoluta del menzionato atto di vendita o in subordine l’inefficacia della compravendita nei confronti di esso esponente.

Con distinto atto notificato il 22 – 26.2.93 la s.p.a. Sud Factoring, premesso che i coniugi V. – G. erano debitori nei suoi confronti della somma di L. 444.011.416 quali fideiussori della soc. LEN, giusta decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Bari del 22.4.92, e che la predetta vendita immobiliare dell’1.8.91 sottraeva ad essa istante l’unica garanzia reale del proprio credito, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli le parti del contratto in questione per sentirne dichiarare l’inefficacia nei suoi riguardi.

Riunite le cause, il Tribunale adito dichiarava inopponibile al D. V. ed alla Factoring Sud in liquidazione, relativamente ai crediti vantati nei confronti del V. e della G. il contratto (OMISSIS) per notar Salomone.

Proposto appello dalla Nuova Idea, si costituivano sia la Factoring Sud in liquidazione, che resisteva al gravame e proponeva a sua volta appello incidentale per la mancata liquidazione delle spese di lite secondo la notula depositata in atti, che il D.V. il quale, oltre a contestare le ragioni poste a base del gravame principale, proponeva appello incidentale per la declaratoria di nullita’ per simulazione assoluta del rogito (OMISSIS) e la liquidazione delle spese di causa secondo la tariffa forense.

Il V. e la G. proponevano appello con atto separato e nel procedimento cosi’ instaurato si costituivano sia il D.V. che la Sud Factoring, prospettando difese analoghe a quelle svolte nel primo procedimento d’appello, mentre non si costituiva la Nuova Idea.

Riuniti i due procedimenti, con sentenza depositata il 22.2.05, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento degli appelli principali, rigettava le domande del D.V. e della Sud Factoring, nonche’ l’impugnazione incidentale del medesimo D.V., dichiarando assorbite le residue impugnazioni incidentali.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il D. V., formulando quattro motivi, mentre hanno resistito con controricorso gli intimati V. e G., Nuova Idea e Sud Factoring: quest’ultima ha proposto a sua volta ricorso incidentale, con tre motivi, resistito con controricorso dalla Nuova Idea.

Sia il ricorrente che la Sud Factoring hanno depositato in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

A) Ricorso principale.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. ed omessa motivazione circa punti decisivi, non avendo la Corte di merito tenuto conto – nel delibare circa l’esistenza del credito vantato da esso ricorrente – della pendenza, pur documentata in atti, di altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata ed avente ad oggetto proprio l’accertamento del credito suddetto.

Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 1414, 1417, 2697 c.c. e dell’art. 100 c.p.c. ed omessa ovvero insufficiente motivazione su punti decisivi, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto l’insussistenza di elementi atti a comprovare il carattere simulatorio dell’atto di vendita dell’immobile dell’(OMISSIS).

Con il terzo motivo deduce, in via subordinata, la violazione dell’art. 295 c.p.c. nel caso in cui l’accertamento del credito dovesse ritenersi antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.

Con il quarto motivo denuncia infine la violazione dell’art. 1954 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed omessa ovvero insufficiente motivazione su punti decisivi, per essere la Corte di merito pervenuta all’erronea conclusione che il ricorrente non avesse fornito la prova del credito vantato, non avendo valutato in maniera adeguata la numerosa documentazione in atti che dimostrava esattamente il contrario.

1. In via di priorita’ logico-giuridica va esaminato preliminarmente il secondo motivo del ricorso, che deve ritenersi non fondato.

Infatti, la sentenza impugnata ha spiegato, con motivazione assolutamente congrua ed immune da vizi logici ed errori giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto che nel caso di specie non fosse stata provata la simulazione dell’atto di compravendita per atto notar Salomone dell’(OMISSIS), facendo correttamente riferimento (a prescindere dalla considerazioni circa la titolarita’ in capo al D. V. del diritto di credito dal medesimo vantato e la corrispondente qualita’ di debitori attribuita di conseguenza al V. ed alla G., che formeranno oggetto di specifica valutazione in sede di esame del primo e del quarto motivo del ricorso) sia alla circostanza che gli appellanti avevano documentalmente comprovato che il prezzo della vendita impugnato era stato puntualmente versato dal compratore ed incassato dai venditori e sia a quella che l’indagine peritale disposta per verificare il carattere effettivo e non meramente simbolico del prezzo corrisposto dalla Nuova Idea per l’acquisto della nuda proprieta’ dell’immobile de quo aveva confermato, a seguito di una scrupolosa analisi di tutti gli elementi connotanti l’immobile stesso, la congruita’ di tale prezzo.

Si aggiunga che, a dimostrazione della veridicita’ dell’operazione di trasferimento immobiliare di cui trattasi, la sentenza impugnata ha anche rilevato che dalla copia dell’estratto conto relativa al conto corrente della Nuova Idea, da cui risultava l’addebito dell’assegno non trasferibile per l’importo di L. 250 milioni emesso a pagamento del prezzo della vendita in questione, si evinceva un rilevante giro di affari, che faceva presumere che il contratto con il V. e la G. non fosse una operazione isolata, ma una delle tante operazioni commerciali effettuate nel periodo che interessa.

2. Il primo ed il quarto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono invece fondati.

E’ pacifico che per l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria e’ sufficiente l’esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale (Cass. civ., sez. 3^, 17.10.2001, n. 12678): anzi, e’ stato ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (ord. 18.5.2004 n. 9440) che al credito eventuale, sia pure nella forma di credito litigioso, debba riconoscersi l’idoneita’ a determinare l’insorgenza di quella qualita’ di creditore che legittima all’esperimento dell’azione revocatoria avverso l’atto di disposizione del debitore, senza che il giudizio promosso con tale azione sia soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione e’ stata proposta la domanda revocatoria.

Nel caso di specie, si rileva che l’odierno ricorrente ha puntualmente indicato in ricorso (pag. 9) dove sono stati esibiti, nel presente giudizio, gli atti processuali compiuti per l’accertamento del suo credito (fol. 6 e 7 del fascicolo di primo grado) e cioe’ il ricorso 13.3.1992 ed il successivo atto di citazione per la convalida del sequestro conservativo e la condanna dei debitori al pagamento del 25.3.1992.

Nonostante l’esistenza in atti, quanto meno, di questi elementi per valutare il fumus del diritto di credito vantato dal D.V., la Corte di merito e’ pervenuta, del tutto ingiustificatamente ed inopinatamente, ad escludere l’esistenza stessa di tale diritto per “la mancanza di prova in ordine alla titolarita’ del diritto stesso e della corrispondente qualita’ di debitori, per effetto di vincolo solidale nascente da cofideiussione, allegata nei confronti del V. e della G.”; nonche’ a sostenere che “le fideiussioni come dianzi prestate dal D.V. e l’allegato pagamento consentono di ravvisare un credito dello stesso nei confronti della srl Len, non gia’ nei confronti dei soci” (v. pag. 18 della sentenza impugnata).

Rilevato che il ricorrente, nell’esposizione delle argomentazioni poste a sostegno del quarto motivo del ricorso, ha diligentemente indicato tutti gli atti contenuti nei fascicoli di primo e secondo grado, dai quali emergeva la prova di tale cofideiussione, ne consegue l’evidente erroneita’ delle due considerazioni, sopra trascritte, svolte dai giudici d’appello che, in particolare la seconda, si pongono in patente contrasto con quanto statuito dall’art. 1954 c.c. secondo cui “il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione”.

3. Il terzo motivo non e’ fondato.

E’ stato, infatti, ritenuto dalla citata ordinanza n. 9440 delle S.U. di questa Corte che la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. essendo da escludere l’eventualita’ di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari l’inefficacia dell’atto di disposizione e quella negativa circa l’esistenza del credito stesso.

B) Ricorso incidentale.

Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c. avendo la Corte di merito posto a fondamento della propria decisione documenti prodotti in grado d’appello dalla Nuova Idea.

Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 2901 c.c. e 116 c.p.c. non avendo la Corte di merito adeguatamente valutato gli elementi presuntivi a supporto della richiesta declaratoria d’inefficacia dell’atto di vendita dell’(OMISSIS).

Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2727, 2791 e 2901 c.c., nonche’ motivazione contraddittoria con travisamento dei fatti su un punto decisivo, avendo la Corte territoriale valorizzato, ai fini della decisione, elementi controversi (quale il valore dell’immobile) o tardivamente acquisiti e trascurato viceversa elementi presuntivi di univoco significato evidenziati da essa resistente.

1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato. Infatti, alla presente causa introdotta anteriormente alla data del 30.4.1995 va applicato il testo dell’art. 345 c.p.c. che era in vigore prima della sua sostituzione ad opera della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52 testo che al comma secondo consentiva esplicitamente la produzione di “nuovi documenti”.

2. Il secondo ed il terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono invece fondati e vanno accolti per le stesse ragioni che sono state esposte in sede di disamina del primo e del quarto motivo del ricorso principale ed alle quali espressamente si fa rinvio.

C) In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti sia del ricorso principale che di quello incidentale, con conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che si atterra’ ai principi di diritto sopra enunciati e provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

Riunisce i ricorsi, accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il secondo ed il terzo; accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale e rigetta il primo motivo; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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