Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3908 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 17/02/2020), n.3908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14089/2016 proposto da:

EUROSTAMP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO, 25, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA BOTTI, rappresentata e difesa dagli

avvocati LORETTA GROPPI e MAURO PALADINI;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato MARCO FERRETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO VALERIO SAVANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 358/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/03/2016, R.G.N. 1223/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza 31 marzo 2016, la Corte d’appello di Bologna rigettava il reclamo proposto da Eurostamp s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, di accertamento dell’illegittimità, per difetto di giustificato motivo oggettivo, del licenziamento intimato ad L.A. il 27 gennaio 2014, con la condanna della società datrice, in applicazione del novellato L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a venti mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, oltre accessori;

2. avverso la predetta sentenza la società ricorreva per cassazione con due motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso;

3. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., L. n. 604 del 1966, art. 3,L. n. 183 del 2010, art. 30, per insindacabilità delle scelte imprenditoriali di riorganizzazione aziendale comportanti la soppressione della posizione di quadro del lavoratore licenziato (con affidamento delle relative mansioni all’amministratore delegato), indebitamente valutate dalla Corte territoriale, non limitatasi alla verifica di sussistenza del nesso causale tra le ragioni riorganizzative e detta soppressione, ma intervenuta nel merito della scelta (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la corretta valutazione delle effettive condizioni aziendali (secondo motivo);

2. in via preliminare, deve essere disattesa, siccome infondata, l’eccezione di nullità del ricorso per la certificazione dell’autografia, da parte del difensore avv. Loretta Groppi non iscritta (all’epoca) all’albo degli avvocati cassazionisti, della sottoscrizione della procura speciale rilasciata dalla società in calce al ricorso;

2.1. essa infatti costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura, allorchè l’atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell’albo speciale e indicato come codifensore (Cass. 11 luglio 2006, n. 15718; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25385): come appunto nel caso di specie, nel quale il ricorso è stato sottoscritto anche dall’avv. Mauro Paladini (di cui non è contestata la suddetta iscrizione), delegato a rappresentare la parte insieme con l’avv. Loretta Groppi;

3. nel merito, è fondato il primo motivo, di violazione e falsa applicazione delle norme suindicate per insindacabilità delle scelte imprenditoriali di riorganizzazione aziendale comportanti la soppressione della posizione di quadro del lavoratore licenziato;

3.1. in linea di diritto, giova ribadire l’ormai consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l’inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158; Cass. 18 luglio 2019, n. 19302); essendo poi sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso (Cass. 28 marzo 2019, n. 8661);

3.2. nel caso di specie, non è contestata l’effettiva soppressione della posizione del lavoratore licenziato (unico dipendente con qualifica di quadro impiegato nell’azienda), nè la sua dipendenza in diretto rapporto causale dalla ragione riorganizzativa aziendale comunicata nella lettera di licenziamento e realizzata “con l’attribuzione delle relative mansioni in capo al legale rappresentante sig. Carlo Serri, anche per il tramite dei rivenditori esterni in forza” (come riportato al secondo, e ultimo, capoverso di pg. 2 della sentenza), avendo anzi lo stesso giudice di merito preso “atto della soppressione del posto di tale qualifica”, tuttavia ritenendo di non potersi a ciò limitare (così quarto e quinto alinea del p.to 4 a pg. 4 della sentenza);

3.3. la Corte territoriale, come già il Tribunale del quale ha condiviso l’indagine, ha così esteso il proprio accertamento alla verifica della necessità dedotta dalla società datrice, a spiegazione della ragione organizzativa, della “necessità di fronteggiare la situazione sfavorevole di mercato e specifica della… azienda, soprattutto verso l’estero” comportante “la stringente necessità di adottare un piano di ristrutturazione organizzativa volto a ridurre i costi, anche relativi alle trasferte e a recuperare efficienza”: così al primo capoverso di pg. 2 della sentenza), ritenendo di poterla escludere con il ribadire (al p.to 5 di pgg. 5 e 6 della sentenza) la valutazione fatta dal primo giudice (in particolare al secondo e ultimo capoverso di pg. 2 della sentenza);

3.4. in essa, la Corte felsinea ha in particolare condiviso, per escludere detta condizione giustificativa dell’esigenza riorganizzativa, una lettura dell’elemento obiettivo del “ricorso da parte della Società nel 2013” (ultimo esercizio precedente il licenziamento del 27 gennaio 2014) “alla Cassa integrazione guadagni ordinaria” meramente inferenziale, per la quale essa “denoterebbe difficoltà meramente temporanee, non irreversibili” (così all’ultimo capoverso, lett. e di pg. 2 della sentenza);

3.5. in tal modo, la Corte territoriale ha disatteso i superiori principi di diritto, per i quali “esigere la sussistenza di una situazione economica sfavorevole per rendere legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo significa inserire nella fattispecie legale astratta disegnata dalla L. n. 604 del 1966, art. 3, un elemento fattuale non previsto, con una interpretazione che trasmoda inevitabilmente, talvolta surrettiziamente, nel sindacato sulla congruità e sulla opportunità della scelta imprenditoriale”; pure occorrendo “rilevare che, secondo la L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 1… in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nella materie del lavoro privato e pubblico “contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di… recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro…”” (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201, cit.).

4. le superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del secondo motivo, comportano l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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