Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3908 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3908 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FRAULINI PAOLO

C – U.9 C -I.

sul ricorso iscritto al n. 02538/2014 R.G. proposto da
DE FABIANIS ENRICO rappresentato e difeso dall’avv. Alberto
Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ornella
Manfredini in Roma, via G. Avezzana n. 1, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
cONAIR ITALY s.r.I., in persona del 1.r.p.t., rappresentata e
difesa dall’avv. Fabrizio Arossa con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, Piazza del Popolo n. 18, giusta ‘procura speciale per
notar Didier Lasaygues di Parigi;

controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1199/13;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre
2017 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Data pubblicazione: 16/02/2018

FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Firenze ha accolto l’appello proposto da
CONAIR ITALY s.r.l. dichiarando legittima la revoca per giusta
causa di Enrico De Fabianis dalla carica di amministratore delegato
dell’allora CONAIR Europe s.p.a., regolando le spese di lite.
2. Il giudice di appello ha ritenuto che, contrariamente a quanto
ritenuto dal Tribunale, vi fosse prova della legittimità della revoca

dimostrative del venir meno di quest’ultimo ai doveri di fedeltà e di
diligenza connessi all’esercizio della carica, con particolare riguardo
alla lettera di dimissioni del De Fabianis dalla carica di direttore
generale, a vari episodi di infedeltà da lui posti in essere con una
società concorrente e alla falsità di un report aziendale sul risultato
dell’esercizio sociale 2004. Ha invece respinto, perché generico, il
motivo di appello con cui la società insisteva per l’affermazione
della responsabilità risarcitoria del De Fabianis ai sensi dell’art.
2393 cod. civ.
3. Avverso tale sentenza Enrico De Fabianis ricorre con tre
motivi, resistiti da CONAIR ITALY s.r.l. con controricorso
contenente anche ricorso incidentale per un motivo.
4. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale lamenta:
1.1. Primo motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art.
360 n. 5 c.p.c. e per violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. del
precetto di cui all’art. 2735 c.c.» deducendo l’erroneità della
sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare la lettera
di licenziamento intimato dalla società al ricorrente in data 31
marzo 2005 e la dichiarazione confessoria rilasciata da un membro
del cda della società.

2
RG025382014

del De Fabianis dalla carica, identificata in una serie di circostanze

1.2. Secondo motivo: «Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti
ex art. 360 n. 5 c.p.c. e per violazione di legge ex art. 360 n. 3
c.p.c. del precetto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.» deducendo
l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe omesso l’esame
di fatti decisivi e per avere erroneamente interpretato le risultanze
probatorie in atti sul tema del presunto illecito concorrenziale.

artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio
che sono stati oggetto di discussione tra le parti» deducendo
l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di
esaminare il motivo di appello inerente la responsabilità del De
Fabianis ai sensi dell’art. 2393 cod. civ. che, ove correttamente
esaminato, avrebbe condotto al suo accoglimento.
2.

Il ricorso incidentale lamenta con unico motivo la

«violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto
di discussione tra le parti» deducendo l’erroneità della sentenza
nella parte in cui avrebbe erroneamente interpretato il motivo di
gravame e omesso di esaminare i fatti allegati ivi contenuti che
avrebbero condotto all’accoglimento della domanda risarcitoria.
3.

Il ricorso principale è inammissibile. Il presente giudizio

è soggetto ratione temporis all’applicazione dell’art. 360, n. 5, cod.
proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. In relazione a tale modificazione, le Sezioni
Unite civili di questa Corte hanno avuto modo di precisare che «la
riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati
dall’art.

12

delle

preleggi,

come

riduzione

al

“minimo

costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto,

è

motivazionale

denunciabile
che

si

in

tramuta
3

R602 538 2014

cassazione
in

solo

violazione

l’anomalia
di

legge

1.3. Terzo motivo: «Violazione o falsa applicazione degli

costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di
motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione
apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”
e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,

della motivazione» (Cass. S.U. n. 22398 del 2016 sulla scia di
Cass. S.U. n. 8053 del 2014). Orbene dall’esame dei motivi di
ricorso principale si evince che le doglianze mosse attengono
proprio alla scelta da parte del giudice di appello del materiale
probatorio acquisito in atti (e al connesso svilimento di altro
materiale) nonché al suo erroneo apprezzamento. Quindi in
sostanza a un’insufficienza della motivazione, il cui controllo
tuttavia non è più consentito in questa fase, mentre le dedotte
violazioni di legge sono inammissibili perché, sotto l’apparente
doglianza connessa al canone ermeneutico invocato, tendono in
realtà a far compiere a questa Corte un’inammissibile riedizione del
giudizio riservato alla fase di merito.
4.

Il ricorso incidentale è inefficace. Esso è infatti tardivo,

posto che la sentenza è stata notificata in data 15 novembre 2013
e il ricorso incidentale risulta passato per la notifica in data 21
febbraio 2014, ben oltre il termine previsto per l’impugnazione. Ne
deriva che ove, come nella specie, il ricorso principale sia dichiarato
inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace ai
sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.
5.

Ai fini della regolazione delle spese della presente fase

va considerata la sola soccombenza del ricorrente principale„Invero
ove, come nella specie, il ricorso incidentale sia inefficace ai sensi
dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., la soccombenza va
riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando
irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza
4
RG02538_2014

esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”

del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di
cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e
dunque l’instaurazione del giudizio è da addebitare causalmente
soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4074 del 20/02/2014; id Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23469 del
04/11/2014).
P.Q.M.

l’inefficacia di quello incidentale; condanna il ricorrente al
pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati
in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma
1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17
della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre
2017.
Il Presidente
maria Ambrosio
-m
Funzionarie GtzjarIO
Dott.ssa fabi- izia i3,AR

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e

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