Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3908 del 08/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 08/02/2022, (ud. 15/07/2021, dep. 08/02/2022), n.3908
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9288-2020 proposto da:
C.T., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIOVANNI CAPPUZZELLO;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo
studio dell’avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 33/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 7/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
che:
C.T. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania 7 gennaio 2020, n. 33, che ha dichiarato inammissibile il gravame da ella proposto. Secondo il giudice d’appello C. ha sì criticato la declaratoria di improcedibilità formulata dal primo giudice (a causa della non tempestiva instaurazione del procedimento di mediazione), ma non ha effettivamente riproposto le richieste avanzate nel giudizio di primo grado, non potendosi ritenere sufficiente la richiesta effettuata di “accogliere integralmente le conclusioni di primo grado (..) come illustrate nelle note conclusive autorizzate depositate telematicamente nel fascicolo di primo grado”.
Resiste con controricorso Unicredit s.p.a..
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorso contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132,342 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”: contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello l’espresso richiamo, operato dalla ricorrente, alle difese e ai contenuti della domanda posta al giudice di primo grado era “perfettamente idoneo a fare ritenere riproposta nel giudizio di appello la stessa domanda di merito già proposta in primo grado”.
Il Collegio ritiene che in relazione alla questione sollevata dal ricorso non sussista evidenza decisoria e che, pertanto, la causa vada rimessa alla pubblica udienza della seconda sezione.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022