Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3907 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3907 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 10819-2012 proposto da:
TRIGO GIOVANNI TRGGNN48B08L872H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR 5, presso lo studio
dell’avvocato ALVAZZI DEL FRATE ALBERTO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro
BRUNI DANIELA;
– intimata avverso la sentenza n. 2698/2011 del TRIBUNALE di MONZA del
14.10.2011, depositata il 24/10/2011;

Data pubblicazione: 19/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.

Ric. 2012 n. 10819 sez. M2 – ud. 22-01-2014
-2-

r.g. n. 10819..12

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.
“Giovanni Trigo ordinò in data 20.3.09,a mezzo della rappresentante Daniela Bruni, alla soc.
Valle del Savuto s.r.1,10 litri di olio e 20 bottiglie vino,pagandole con un bonifico bancario

comunicato in data 11.6.09 il proprio recesso dal contratto e, successivamente, denunciato i
fatti ai C. C. di Bernareggio, ottenne in data 24.9.09 la restituzione della somma suddetta.
Successivamente il Trigo adì il Giudice di Pace di Monza,proponendo di persona domanda
ex art. 316 c.p.c. nei confronti sia della suddetta società, sia della Bruni ,alfine di conseguire
il risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, che lamentava aver subito e che indicava in
complessivi E 1000,00.
La domanda,cui aveva resistito la Brunifu respinta,con il carico delle spese,con sentenza n.
1496 del 2010,che è stata confermata,nella contumacia dell’appellata Bruni,dal Tribunale di
Monza con quella n. 2698/11.
Il giudice di appello,respingendo il primo motivo di gravame,ha ritenuto validamente
costituito l’attore ex art. 82 c.p.c.,in virtù di implicita ammissione da parte del G.dP. alla
difesa personale, e, nel merito, ha disatteso gli altri, ritenendo non provati i danni
patrimoniali e non dovuti quelli non patrimoniali, solo genericamente dedotti, in assenza di
alcuna delle tassative ipotesi di risarcibilità alla luce della sentenza S. U. n.26972/08.
Ricorre il Trigo con cinque motivi;non resiste la Bruni.
Ad avviso del relatore il ricorso,a prescindere dalla omessa evocazione, in grado di appello
e nel presente, della società Valle del Savuto (con la quale, dalla non chiara prospettazione
del ricorrente, sembra essere stato stipulato e poi risoluto il rapporto), si palesa del tutto
privo di fondamento.

1

di € 9200 in data 29.4.09, cui non fece seguito la consegna della merce,per cui dopo aver

Il primo motivo, con il quale si ribadisce la tesi della nullità del giudizio di primo grado, per
violazione degli artt. 82 c.p.c. e 24 Cost.,in difetto di un provvedimento di ammissione alla
difesa personale,è manifestamente infondato,ancor prima che alla luce della consolidata
giurisprudenza citata dal Tribunale (Cass. SU.9767/01 e successive pronunzie sezionali nn.
17008/04,18159/07, 16395/10,3874/12,secondo cui detta autorizzazione può essere anche

direttamente, senza necessità di autorizzazione del giudice di pace, nei casi in cui (come nella
specie) la controversia non ecceda il valore di millecento euro. L’eccezionale facoltà del
giudice di autorizzare la difesa personale,ai sensi del secondo comma,tenuto conto della
natura ed entità della causa, riguarda infatti quelle di valore superiore,pur comprese nella
competenza del G.d.P,e non anche i giudizi da decidere secondo equità.
Gli altri motivi si palesano inammissibili, in quanto, attenendo ad una sentenza pronunziata ai
sensi dell’art. 113 co2. c.p.c. nei limiti della cognizione equitativa, non avrebbero potuto, ai
sensi dell’art. 339 co. 3 c.p.c.,formare oggetto di appello, non essendo state dedotte
violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali, comunitarie o di principi
regolatori della materia.
Comunque detti motivi si palesano immeritevoli di accoglimento per le ragioni
rispettivamente di seguito indicate.
Il secondo, deducente mancanza o illogicità della motivazione e violazione o falsa
applicazione dell’art. 54 del Codice del Consumo (circa la scadenza del termine di
adempimento) è inammissibile,perché riguarda un’argomentazione contenuta nella sentenza
di primo grado, non recepita da quella di appello, che ha respinto la domanda risarcitoria
(dando per scontato l’inadempimento) soltanto per mancanza di prova in ordine alla
sussistenza dei lamentati, ma non provati,danni,ratio rispetto alla quale la censura risulta
irrilevante. Analoghe ragioni comportano l’inammissibilità del quarto motivo,deducente
violazione o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.,circa l’onere probatorio sulla non
2

implicita), ai sensi del dettato dell’art. 82 comma primo c.p.c., che tale facoltà prevede

imputabilità dell’inadempimento, non attaccando la menzionata esauriente ratio decidendi
della sentenza d’appello. 11 terzo motivo, con il quale si lamenta violazione dell’art. 1453 c..c
e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento degli interessi legali e del
maggior danno,è inammissibile, proponendo una censura per saltum contro la sentenza di
primo grado,che non risulta dedotta in appello (non ve ne è menzione nella sentenza del

motivazione sul mancato risarcimento dei danni non patrimoniali “,è manifestamente
infondato,avendo il giudice correttamente motivato al riguardo,sulla scorta del consolidato
indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tali danni,al di fuori di illeciti
costituenti reato (e nella specie la sola proposizione di una denuncia, in mancanza di altri
elementi di prova, non era sufficiente a far ritenere che l’inadempimento integrasse gli
estremi della truffa o di altri reati) o di altri casi espressamente previsti dalla legge, sono
risarcibili soltanto se superanti la soglia minima di tollerabilità e relativi alla lesione di
interessi di rilievo costituzionale ( tra le altre, v. S. U. n. 26972/08, Cass .nn.
22190/09,12593/10);sicchè,anche sotto il profilo (peraltro non articolato) di cui all’art. 360
n. 3 c.p.c.,la censura si palesa inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. I c.p.c..non
adducendo valide ragioni per rimettere in discussione detto principio .
Conclusivamente, si propone la reiezione del ricorso”.
Sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto esposti nella premessa relazione
prelimínare,che il collegio pienamente condivide ed alla quale non hanno fatto seguito
contrarie osservazioni da parte del ricorrente,i1 ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese,in assenza di controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma 22 gennaio 2014.

Tribunale,né nella narrativa del ricorso),Il quinto motivo,con il quale si lamenta “omessa

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